Contratto di somministrazione: modello e informazioni utili

- Ultimo aggiornamento: 16/01/2020
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Fac simile contratto di somministrazione per prestazioni periodiche o continuative. Il documento è disponibile in formato PDF editabile.

Cos'è il contratto di somministrazione

Con il contratto di somministrazione una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore di un'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 c.c.).

Si tratta di un contratto di durata avente ad oggetto più prestazioni autonome e differenti, ma tra loro collegate in funzione di soddisfare esigenze di tipo continuativo o periodico.

La prestazione è periodica quando va ripetuta a distanza di tempo, a scadenze determinate. Continuativa è invece la prestazione che si prolunga ininterrottamente per tutta la durata del contratto (fornitura di gas ad es.).

E' il caso, ad esempio, di una impresa che si occupa della fornitura di gas o elettricità, di un commerciante che rifornisce di bevande un hotel o di un'azienda agricola che rifornisce periodicamente di latticini e formaggi un ristorante. 

Rispetto alla locazione con la quale ugualmente si attribuisce il godimento di determinate cose, il contratto di somministrazione è caratterizzato dalla reiterazione delle prestazione.

Sottospecie del contratto di somministrazione, rientrante nella fattispecie di cui all'art. 1559 c.c. è il contratto di catering, di derivazione anglosassone, con cui una parte si obbliga verso corrispettivo di un prezzo ad approvvigionare l'altra di pasti pronti per il consumo.

Pagamento del prezzo

Se la fornitura è a carattere periodico, il prezzo viene corrisposto all'atto delle singole prestazioni (fornitura di bevande) e in proporzione di ciascuna di esse. Chiaramente le parti possono stabilire anche modalità differenti.

Nella somministrazione a carattere continuativo (fornitura di luce o gas) il prezzo è pagato secondo le scadenze d'uso (periodicità di emissione delle bollette).

Contratto di somministrazione con patto di esclusiva

Di frequente ricorrenza nel contratto di somministrazione è la c.d. clausola di esclusiva, in virtù della quale uno o entrambi i contraenti si impegnano a non offrire e/o chiedere la stessa prestazione ad altri in un determinato ambito territoriale e per il tempo della durata del contratto.

Il patto di preferenza

Rivela in fine il c.d. patto di preferenza, di efficacia al massimo quinquennale, con cui somministrato si obbliga a preferire il somministrante, a parità di condizioni, per la stipula di un futuro contratto di somministrazione avente lo stesso oggetto.

Recesso e sospensione del contratto di somministrazione

Se una delle parti risulta inadempiente (mancata consegna di un prodotto o mancato pagamento del prezzo), l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, ma solo se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da incrinare la fiducia tra le parti per quanto riguarda i futuri adempimenti.

Se il somministrato risulta inadempiente ma l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante prima di sospendere la fornitura deve fornire alla controparte un congruo preavviso.

Il contratto di somministrazione lavoro

In contratto di somministrazione, disciplinato dal codice civile italiano agli artt. 1559-1570, non va confuso con il contratto di somministrazione di lavoro, regolato dal D.Lgs. n. 276/2003.

La somministrazione di lavoro vede il coinvolgimento di tre soggetti:

  1. l'impresa che richiede la prestazione di uno o più lavoratori;
  2. l'agenzia (somministratore) regolarmente autorizzata e iscritta in un apposito Albo informatico tenuto presso l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);
  3. il lavoratore.

Questi 3 soggetti sono legati da due diverse forme contrattuali:

  • il contratto di somministrazione stipulato tra l'impresa utilizzatrice e l'agenzia (somministratore);
  • il contratto di lavoro stipulato tra il somministratore e lavoratore.

Entrambi i contratti possono essere a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Il pagamento della retribuzione al lavoratore e il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi sono a carico del somministratore, tuttavia il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice.

Contratto di somministrazione lavoro e appalto: elementi distintivi

Stando alla definizione che fornisce l'art. 1655 del Codice Civile, l'appalto è un contratto con cui una parte (appaltatore) si obbliga nei confronti di un altro soggetto (committente) a compiere, con propri mezzi (dunque con propri lavoratori) e con gestione a proprio rischio, una certa opera o servizio dietro il pagamento di un corrispettivo.

Con il contratto di somministrazione, invece, vi è un'agenzia di somministrazione che fornisce lavoratori, in quali non sono pagati dal committente ma dall'agenzia stessa.

Dunque mentre l’appalto è un’obbligazione di risultato, la somministrazione un’obbligazione di mezzi.

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