Disdetta: vale la data di ricezione della raccomandata

Effettuare una disdetta è sempre un’operazione delicata: occorre in particolare rispettare i termini previsti dal contratto sottoscritto, non solo perchè il recesso possa considerarsi efficace ma anche per non incorrere in penali e costi di ogni genere. Solitamente la disdetta di un contratto o di un servizio avviene mediante l’invio di un modulo o di una lettera di disdetta tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento. Si usa questa tipologia di spedizione di modo che il mittente possa avere, entro un giorno lavorativo, la conferma dell’avvenuta consegna del plico. Per conoscere ogni aspetto della raccomandata, ti invitiamo a leggere questo articolo.

Disdetta contratto: come rispettare il termine indicato nel contratto?

Se hai intenzione comunicare la disdetta del contratto di locazione, ad esempio, o della pay tv (Sky o Mediaset Premium), di un’utenza domestica, dell’adsl, dell’assicurazione sulla casa e così via, ti invitiamo a recuperare il contratto che hai sottoscritto e fare attenzione alle modalità di disdetta previste. Generalmente vige l’obbligo di inviare la lettera di disdetta entro un determinato numero di giorni prima della scadenza del contratto stesso. Questo termine permette ad aziende e grandi compagnie di avere il tempo materiale di disdire il servizio prima del rinnovo automatico del contratto; ecco perché deve essere rispettato, se non si vuole incorrere nel pagamento dei famigerati “costi dell’operazione” (ex penali).

Il particolare sul quale si interrogano spesso i consumatori riguarda l’adempimento di tale onere, in quanto nei contratti non viene specificato se, entro la data indicata sul contratto, la lettera di disdetta deve essere semplicemente spedita, nel qual caso varrebbe appunto la data di spedizione apposta sulla ricevuta della raccomandata, oppure se deve essere consegnata al destinatario, nel qual caso varrebbe la data di ricezione materiale della lettera da parte del destinatario e apposta dal portalettere.

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 8006 del 2 aprile 2009 ha dichiarato che l’opzione corretta è la seconda, in quanto il soggetto che deve procedere alla disdetta di un contratto ha il diritto di venire a conoscenza della volontà del cliente entro il termine indicato nel contratto stesso, così da poter adempiere agli obblighi aziendali prima del tacito rinnovo.

Tutto questo quali effetti ha? E' molto semplice: se devi disdire un contratto nel quale è specificato nero su bianco che la comunicazione di recesso va inoltrata 15 giorni prima della scadenza, non ridurti all'ultimo giorno utile per spedire la raccomandata, ma anticipa la spedizione a 20/22 giorni prima della scadenza, considerando il fatto che la consegna del plico avviene in 4-6 giorni, oltre quello di spedizione. Altrimenti puoi servirti della Posta Raccomandata 1 che consente la consegna al destinatario o a un suo delegato entro un giorno lavorativo successivo a quello della spedizione. Ma attenzione perchè questo risultato è raggiunto nel 94,0% delle spedizioni (dato relativo al primo semestre dell’anno 2016) e la tua potrebbe non rientrare in questa percentuale.

Attenzione: questa impostazione è da considerarsi valida solo in caso di disdetta o recesso di un contratto, mentre per quanto riguarda la spedizione di atti giudiziari, precetti ecc. vale la regola opposta: il mittente può considerare valida la data apposta sul timbro postale e non quella relativa alla consegna materiale del plico.

La stessa Cassazione, nella sentenza n. 13970 del 26.07.2004 ha specificato che “deve ritenersi operante nell’ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all’ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato”.

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47037 - Redazione
20/10/2016
Salvatore, l'equiparazione tra la posta elettronica certificata e la notifica a mezzo posta raccomandata è espressamente prevista dall’art. 48, comma 2, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82. Chiaramente l'ente a cui inviare la comunicazione deve esserne provvisto.

46981 - Salvatore
18/10/2016
Vorrei sapere se al posto della raccomandata si può usare la Posta Certificata (PEC) ?


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