Modulo per la comunicazione di vendite straordinarie promozionali (da comunicare non meno di 15 giorni prima.
Le vendite promozionali possono essere liberamente svolte, in uno o più periodi, nell'intero arco dell'anno. Nella vendita promozionale le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo originario, dello sconto o del ribasso espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato o ribassato.
Limitatamente alle merci del settore dell'abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria, è vietato effettuare vendite promozionali nelle sei (sei) settimane precedenti i periodi delle vendite di fine stagione e nei periodi coincidenti con le vendite di fine stagione e di liquidazione. Le inserzioni pubblicitarie devono sempre contenere l'indicazione del tipo di offerta di vendita, della relativa durata e delle condizioni; sono vietati i riferimenti a procedure fallimentari e simili.
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