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Buoni statali per andare in vacanza
Dal 20 gennaio 2010 è possibile prenotare i buoni vacanza, validi fino al 30 giugno 2010, che il Ministero del Turismo mette a disposizione dei nuclei familiari che si trovano in particolari condizioni socio-economiche. Si tratta di bonus spendibili in strutture convenzionate che coprono parzialmente la spesa sostenuta. La lista delle strutture turistiche convenzionate possono essere consultate sul sito www.buonivacanze.it.
Possono farne richiesta (questo il modello) i cittadini italiani, regolarmente residenti in Italia, appartenenti a nuclei familiari che alla data della richiesta di emissione rientrano nelle previsioni socio-economiche di cui all’art. 4 del DPCM 21 ottobre 2008.
La richiesta avviene attraverso apposita procedura on line disponibile sul sito www.buonivacanze.it. Una volta che si è completato il modulo anagrafico, la autodichiarazione sulle condizioni anagrafiche e reddituali per il calcolo della percentuale di contributo pubblico, e la richiesta dell’importo dei buoni richiesti, la procedura on line produrrà in due esemplari il modulo di richiesta pre-compilato, ed emetterà un codice di prenotazione.
Questo modulo deve essere presentato entro 10 giorni, pena la decadenza della prenotazione, agli sportelli del gruppo Banca Intesa Sanpaolo, la quale verificata la sola identità di chi sottoscrive la autocertificazione, riscuote la quota residua a carico del richiedente, e ordina i Buoni che saranno inviati al richiedente a mezzo raccomandata, presso l’indirizzo indicato nel modulo stesso. La Banca provvederà a rilasciare al richiedente apposita copia vistata come ricevuta della domanda presentata e del pagamento.
E’ garantito l’accesso al fondo sulla base del criterio di priorità cronologica delle prenotazioni, purché confermate entro 10 giorni con la presentazione della domanda allo sportello della banca ed il versamento della quota a carico del richiedente, che rappresenta l’atto di richiesta dei buoni vacanze e del relativo contributo statale. Trascorso il periodo di 10 giorni, la prenotazione verrà considerata decaduta anche ai fini del criterio di priorità cronologica, e il richiedente dovrà eventualmente ripetere la procedura di prenotazione on line.
I Buoni Vacanze sono stampati su carta antifalsificazione e recano fondino omologato BVI, l’Associazione “Buoni Vacanze Italia” che li ha emessi, e logo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per legge il Buono Vacanze:
- non potrà essere in alcun modo utilizzato all’interno del comune di residenza dell’avente diritto né al di fuori del territorio dello Stato italiano;
- potrà essere impiegato solo ed esclusivamente per ottenere servizi turistici, alle tariffe e ai prezzi scontati pubblicati da Buoni Vacanze Italia, da parte degli operatori turistici convenzionati;
- non potrà in nessun caso dare diritto a ricevere somme di denaro, né a ottenere prestazioni o beni differenti da quelli specificati;
- non potrà essere comunque utilizzato da persone diverse dal titolare, ad eccezione degli eventuali componenti del loro nucleo familiare che lo accompagnino.
Il contributo può essere erogato una sola volta per nucleo familiare. I titolari potranno ottenere il rimborso dei buoni vacanze non utilizzati inviandoli per raccomandata, unitamente ad apposita richiesta scritta a Buoni Vacanze Italia, via Tagliamento 9 00198 Roma. A pena di decadenza, la suddetta richiesta dovrà pervenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni della data di scadenza dei singoli buoni vacanze non utilizzati. Si fa presente che non si rimborseranno buoni vacanze non integri o comunque danneggiati. Il rimborso riguarderà solo la quota direttamente versata dall’utilizzatore (non quindi la quota di contributo pubblico), al netto di un contributo per spese pari al 4% (+iva) del valore dei buoni restituiti, e comunque non inferiore a € 20,00 (venti) per singola operazione di rimborso.
La distruzione, il furto o lo smarrimento dei buoni vacanze non dà diritto all’ottenimento di alcun duplicato. Per ottenere invece il rimborso, nei suddetti casi di perdita o furto, l’avente diritto dovrà comunicare immediatamente tale evento alla Buoni Vacanze Italia, e far giungere in originale copia della tempestiva denuncia di furto o smarrimento all’autorità di polizia giudiziaria: alla scadenza nominale dei suddetti Buoni Vacanze, solo e soltanto se non comunque presentati da alcuno all’incasso, si procede al rimborso con le modalità indicate.
Pubblicato il 18/01/2010 4 CommentiTags: bonus vacanza buoni viaggio turismo agevolazione sconto
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