Come farsi risarcire in caso di incidente

        
 

Dal 1° Febbraio 2007 in caso di incidente stradale il danneggiato non responsabile - o responsabile solo in parte - per essere risarcito può rivolgersi direttamente alla propria compagnia assicurativa anziché a quella del veicolo che lo ha danneggiato (DPR n. 254 del 18 luglio 2006). La procedura di indennizzo diretto si può attivare solo nel caso di un incidente tra 2 veicoli a motore, entrambi immatricolati in Italia (o nella Repubblica di san Marino o nello Stato del Vaticano) e assicurati con compagnie Italiane o con una compagnia straniera che abbia aderito alla procedura di risarcimento diretto) e nel caso in cui il conducente abbia subito lesioni di lieve entità.

Vengono risarciti direttamente:
- i danni subiti dal veicolo assicurato;
- le lesioni di lieve entità (cioè i danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%) subite dal conducente;
- i danni alle cose trasportate nel veicolo e di proprietà dell’assicurato o del conducente;
- i danni subiti dai passeggeri dei veicoli coinvolti (anche in caso di lesioni gravi).

Se anche solo una di queste condizioni non è rispettata, ci si dovrà rivolgere alla compagnia assicurativa del veicolo che si ritiene responsabile, in tutto o in parte, dell’incidente (procedura ordinaria).

La procedura è piuttosto semplice: si deve presentare dal proprio assicuratore, a mano, mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo telegramma, fax o posta elettronica (a meno che quest’ultimo mezzo sia escluso dal contratto), la richiesta di risarcimento.

Meglio, ma non obbligatorio, se è tale richiesta è accompagnata dal  Modulo Blu (modulo di constatazione amichevole) correttamente compilato. Se al momento del sinistro il Modulo blu non è reperibile, si possono scrivere tutte le informazioni necessarie anche su un comune foglio di carta.

La compagnia è obbligata a formulare un’offerta di risarcimento entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta per i danni al veicolo e alle cose trasportate ed entro 90 giorni per i danni alla persona.

Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se  il  Modulo Blu è stato sottoscritto congiuntamente dai conducenti.

Se la richiesta di risarcimento è incompleta di qualche elemento essenziale, la compagnia è tenuta ad informare l’assicurato richiedendo le integrazioni necessarie.

Entro 15 giorni dalla comunicazione, la compagnia è tenuta a inviare al richiedente la somma stabilita.

Se quest’ultimo non la ritenesse congrua, può comunicare la sua insoddisfazione alla compagnia e formulare una richiesta per l’importo che ritiene più adeguato al danno subito.

Come detto la procedura di risarcimento diretto è esclusa:
- se nel sinistro risultano coinvolti più di due veicoli a motore;
- in assenza di collisione materiale tra i due veicoli;
- se il sinistro è avvenuto all’estero;
- se il sinistro è avvenuto con veicoli immatricolati all’estero;
- se nel sinistro viene coinvolto un ciclomotore sprovvisto di nuova targa;
- nel caso di danni fisici gravi al conducente.

In questi casi (procedura ordinaria) la richiesta di risarcimento va trasmessa, a mano, mediante lettera raccomandata a.r. o fax, al proprietario del veicolo responsabile dell’incidente e naturalmente alla sua compagnia. E’ bene comunque che il danneggiato invii sempre alla propria compagnia il Modulo Blu per segnalare l’accaduto.

I tempi sono gli stessi previsti per l’indennizzo diretto.

Qualora si abbia la necessità di raccogliere delle testimonianze, è possibile inviare ai soggetti presenti al momento dell’incidente e che si erano dichiarati disponibili, questo fac simile di comunicazione. Questo invece è il modello attraverso il quale il testimone può fornire ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.

Pubblicato il 06/11/2011    6 Commenti   Foto: Flickr
Tags: risarcimento diretto tamponamento richiesta indennizzo rc auto denuncia sinistro incidente stradale modulo blu cid assicurazione auto risarcimento danni
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16077 - Redazione
08/02/2012 18:01
Certamente Giovanni, ma faccia avere una copia del referto al suo assicuratore.

16069 - giovanni
07/02/2012 20:34
dopo un incidente abbiamo stilato il cid; sul momento tanto spavento per il forte impatto, poi, tornando a casa, ci siamo sentiti male (io, mia moglie e mio figlio): vomito,vertigini e dolori al collo. Ci siamo recati al pronto soccorso e ci hanno così refertato:"cervicalgia post-traumatica" e terapia con collare semirigido. Chiedo:questi danni biologici verranno risarciti dall'assicurazione? anche se non erano citati nel cid? Grazie.

15710 - adriano
07/06/2011 12:06
salve la ringrazio fin dora della risposta ,nel mese di marzo 2011 hanno danneggiato l'autovettura atti vandalici , che siamo assicurati , facciamo la denuncia sia alla pubblica sicurezza che assicurazione viene fuori il perito facciamo un preventivo del carrozziere , l'assicurazione non vuole pagare il danno ci dice che il danno lo pagano se noi solo aggiustiamo l'auto e possibile,' mi devo rivolgere ad un legale seconda domanda se io ho venduto l'auto ?

15674 - matteo
22/03/2011 17:35
ho scoperto, che la mia assicurazione ha pagato un indennizzo per un incidente con colpa, che non ho mai avuto ( con rincaro sul premio e aumento della classe di merito) cosa posso fare?

15453 - Rosa
26/07/2010 13:12
vorrei informazioni ho avuto un incidente vicino casa ho chiamato il mio compagno che è arrivato subito io mi sono fatta molto male e non capivo nulla allora lui il Cid lo ha firmato lui che è cointestatario dell'auto posso avere dei problemi per il risarcimento sia fisico che per l'auto che guidavo io ' mille grazie

15417 - Federico Donato
17/05/2010 22:55
Vorrei sapere se in caso di sinistro liquidato con risarcimento diretto, il danneggiante ha diritto all'accesso agli atti giustifcativi della somma liquidata al danneggiato (auto o/e lesioni)e se può proporre ricorso giudiziale, civile o/e penale, contro eventuali brogli o falsità che hanno comportato una esagerata liquidazione.Con quale procedura? Grazie CE 17/05/10


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