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Come farsi risarcire in caso di incidente
Dal 1° Febbraio 2007 in caso di incidente stradale il danneggiato non responsabile - o responsabile solo in parte - per essere risarcito può rivolgersi direttamente alla propria compagnia assicurativa anziché a quella del veicolo che lo ha danneggiato (DPR n. 254 del 18 luglio 2006). La procedura di indennizzo diretto si può attivare solo nel caso di un incidente tra 2 veicoli a motore, entrambi immatricolati in Italia (o nella Repubblica di san Marino o nello Stato del Vaticano) e assicurati con compagnie Italiane o con una compagnia straniera che abbia aderito alla procedura di risarcimento diretto) e nel caso in cui il conducente abbia subito lesioni di lieve entità.
Vengono risarciti direttamente:
- i danni subiti dal veicolo assicurato;
- le lesioni di lieve entità (cioè i danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%) subite dal conducente;
- i danni alle cose trasportate nel veicolo e di proprietà dell’assicurato o del conducente;
- i danni subiti dai passeggeri dei veicoli coinvolti (anche in caso di lesioni gravi).
Se anche solo una di queste condizioni non è rispettata, ci si dovrà rivolgere alla compagnia assicurativa del veicolo che si ritiene responsabile, in tutto o in parte, dell’incidente (procedura ordinaria).
La procedura è piuttosto semplice: si deve presentare dal proprio assicuratore, a mano, mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo telegramma, fax o posta elettronica (a meno che quest’ultimo mezzo sia escluso dal contratto), la richiesta di risarcimento.
Meglio, ma non obbligatorio, se è tale richiesta è accompagnata dal Modulo Blu (modulo di constatazione amichevole) correttamente compilato. Se al momento del sinistro il Modulo blu non è reperibile, si possono scrivere tutte le informazioni necessarie anche su un comune foglio di carta.
La compagnia è obbligata a formulare un’offerta di risarcimento entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta per i danni al veicolo e alle cose trasportate ed entro 90 giorni per i danni alla persona.
Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se il Modulo Blu è stato sottoscritto congiuntamente dai conducenti.
Se la richiesta di risarcimento è incompleta di qualche elemento essenziale, la compagnia è tenuta ad informare l’assicurato richiedendo le integrazioni necessarie.
Entro 15 giorni dalla comunicazione, la compagnia è tenuta a inviare al richiedente la somma stabilita.
Se quest’ultimo non la ritenesse congrua, può comunicare la sua insoddisfazione alla compagnia e formulare una richiesta per l’importo che ritiene più adeguato al danno subito.
Come detto la procedura di risarcimento diretto è esclusa:
- se nel sinistro risultano coinvolti più di due veicoli a motore;
- in assenza di collisione materiale tra i due veicoli;
- se il sinistro è avvenuto all’estero;
- se il sinistro è avvenuto con veicoli immatricolati all’estero;
- se nel sinistro viene coinvolto un ciclomotore sprovvisto di nuova targa;
- nel caso di danni fisici gravi al conducente.
In questi casi (procedura ordinaria) la richiesta di risarcimento va trasmessa, a mano, mediante lettera raccomandata a.r. o fax, al proprietario del veicolo responsabile dell’incidente e naturalmente alla sua compagnia. E’ bene comunque che il danneggiato invii sempre alla propria compagnia il Modulo Blu per segnalare l’accaduto.
I tempi sono gli stessi previsti per l’indennizzo diretto.
Qualora si abbia la necessità di raccogliere delle testimonianze, è possibile inviare ai soggetti presenti al momento dell’incidente e che si erano dichiarati disponibili, questo fac simile di comunicazione. Questo invece è il modello attraverso il quale il testimone può fornire ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.
Pubblicato il 06/11/2011 6 Commenti Foto: FlickrTags: risarcimento diretto tamponamento richiesta indennizzo rc auto denuncia sinistro incidente stradale modulo blu cid assicurazione auto risarcimento danni
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