Testimoni falsi incidenti stradali: ecco a cosa stare attenti
In caso di incidente stradale i problemi potrebbero sorgere solo se le parti non trovassero un accordo sulla dinamica e quindi sulla responsabilità del sinistro. In una simile circostanza sarebbe estremamente importante, specie per la parte lesa, acquisire le dichiarazioni o quantomeno le generalità di quelle persone che si mostrano disponibili ad offrire una testimonianza incidente stradale. Ma vediamo insieme come fare per non commettere errori.
Come raccogliere una testimonianza incidente stradale
In caso di incidente stradale è bene non fidarsi mai né delle apparenze, né della immediata disponibilità della controparte ad assumersi ogni onere e responsabilità conseguente al suo operato.
Al contrario, dopo avere preso nota delle generalità del conducente, dei dati della patente, del numero di targa e degli estremi assicurativi, ti suggeriamo di scattare qualche foto con il tuo smartphone, magari da diverse angolazioni. Se hai modo e tempo scrivi anche una breve ricostruzione dell’incidente riportando particolari che magari in un momento successivo potrebbero sfuggirti.
Ma soprattutto ti consigliamo di raccogliere generalità, indirizzi e recapiti (quantomeno un numero di telefono) di eventuali testimoni dell'incidente stradale, potrebbero rivelarsi molto utili come prova nel caso in cui la controparte nei giorni a seguire dovesse cambiare versione dei fatti.
In caso di necessità puoi utilizzare questo fac simile di dichiarazione testimoniale sinistro. Visto che sul posto difficilmente potrai disporre di una stampante, ti consigliamo di averne sempre una copia a bordo. Diversamente puoi annotare quantomeno i loro nomi nel modulo CAI o nella lettera risarcimento danni sinistro stradale da consegnare alla compagnia.
Chiaramente raccogliere una o più testimonianze ha un senso se sul luogo del sinistro non vi è l'intervento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, perchè in caso contrario il verbale redatto da pubblici ufficiali prevarrebbe su ogni altra deposizione o ricostruzione sulla dinamica dell'incidente fatte da terze persone.
Testimoni falsi incidenti stradali: le novità introdotte dalla legge
La Legge n. 124 del 4.08.2017 al comma 15 aggiunge all’articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater. In particolare il comma 3-bis stabilisce che in caso di sinistri con soli danni a cose, dunque in assenza di feriti, l’identificazione di eventuali testimoni dell'incidente stradale deve risultare dalla denuncia di sinistro (o dal modulo CID) o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa.
Dunque per la legge i testimoni dell'incidente stradale vanno identificati nell'immediatezza del sinistro. Diversamente in caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non potrebbe ammettere le testimonianze che non risultassero acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. O per essere più precisi il giudice potrebbe disporre l’audizione dei testimoni dell'incidente stradale che non sono stati indicati con le modalità innanzi indicate, nel solo caso in cui risultasse comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.
Mancata indicazione dei testimoni: è possibile rimediare?
Ma cosa accadrebbe se per il forte spavento, l'ansia o la confusione che si è determinata dopo l'incidente, ti dimenticassi di indicare le generalità dei testimoni sui moduli che ti abbiamo indicato? In questi casi - stabilisce sempre la Legge n. 124/2017, la compagnia assicurativa deve inviarti una richiesta con cui ti invita ad indicare le generalità di eventuali testimoni.
La richiesta, che deve contenere l'avviso delle conseguenze processuali in caso di mancata risposta (come detto se ci fosse una causa, il giudice non potrebbe accogliere eventuali testimonianze), va trasmessa dalla compagnia mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine 60 giorni dalla denuncia del sinistro.
Al ricevimento di questa richiesta, se effettivamente i testimoni dell'incidente stradale ci sono e sul tuo telefono o in un foglio di carta custodito nel portafoglio avevi annotato i loro recapiti, devi attivarti prontamente e metterti in contatto con loro per confermare la loro disponibilità ed eventualmente raccogliere la loro versione dei fatti.
L'importante è che tu risponda alla compagnia, fornendo generalità dei testimoni ed eventuali deposizioni, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta, naturalmente sempre a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Da parte sua la compagnia assicurativa deve procedere all’individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro lo stesso termine.
Le novità introdotte dalla Legge n. 124 del 4.08.2017 in tema di sinistri stradali e testimonianze, hanno come finalità quella di contrastare le frodi contro le compagnie di assicurazione: sinistri simulati, falsi testimoni, ecc.
Ma c'è di più. Le nuove disposizioni prevedono anche che, qualora negli ultimi 5 anni un cittadino abbia deposto la propria testimonianza in almeno 3 diverse cause nel settore di infortunistica stradale, il Giudice possa trasmettere un'informativa alla Procura della Repubblica competente affinché vengano eseguiti opportuni accertamenti tesi a verificare l’attendibilità del testimone.