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Cosa fare se le condizioni di viaggio cambiano
Se prima della partenza uno o più elementi del contratto di viaggio dovessero cambiare in modo significativo (ad esempio l’orario del volo aereo, la località turistica, la struttura alberghiera, ecc.) sappiate che l’agenzia viaggi e/o il tour operator, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 206/95 ("Codice del Consumo"), sono tenuti a darne immediata comunicazione in forma scritta al consumatore, specificando il tipo di modifica. Ove non accetti la proposta di modifica il consumatore, in base all’art. 92 del medesimo decreto, può alternativamente recedere dal contratto senza pagamento di penale e chiedere il rimborso entro 7 giorni di quanto già anticipato oltre il risarcimento derivante dalla mancata esecuzione della viaggio, oppure usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo.
Questo il fac simile da utilizzare.
Analogo diritto spetta al consumatore nel caso in cui l’agenzia aumenta il prezzo del viaggio del 10% rispetto al prezzo originariamente pattuito (art. 90 D.Lgs. 206/95). Questo il fac simile.
In entrambe le situazioni la comunicazione va trasmessa dal consumatore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso dall'organizzatore o dal venditore del viaggio.
Pubblicato il 25/07/2011Tags: recesso viaggio agenzia viaggi indennizzo turista tour operator pacchetto turistico reclamo vacanza disdetta viaggio vacanza rovinata annullamento vacanza
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