Il certificato di agibilità: cos'è e come richiederlo

        
 

Il Certificato di Agibilità (ex Abitabilità) viene rilasciato per l’intero immobile (fabbricato, civili abitazioni o capannoni industriali) e non per le singole porzioni immobiliari (appartamenti, locali, piani, parti del fabbricato, negozi, laboratori, boxes, cantine, etc.) relativamente a quanto autorizzato nella Licenza/Concessione per opere edilizie e sulle successive varianti posteriori alla Licenza/Concessione iniziale. In pratica, così come previsto dal Testo Unico 380/2001, il rilascio del certificato serve ad attestare che sono state rispettate tutte le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

La richiesta (vedi i fac-simile [a], [b], [c]) deve essere presentata, in carta bollata, al sindaco (tramite lo sportello unico) dal proprietario, dal titolare del permesso di costruire o dal soggetto che ha presentato la D.I.A. (e/o loro successori o aventi causa) entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori.

Unitamente alla richiesta di rilascio del certificato di agibilità devono essere presentati: - la richiesta di accatastamento dell'edificio; - una propria dichiarazione di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine all'avvenuta prosciugatura dei muri ed alla salubrità degli ambienti; - una dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici ad uso civile alla prescrizioni di cui agli artt. 113 e 117 dello stesso T.U., nonché all'art. 1 della L. 10/91, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti inerenti alla sicurezza degli impianti prevista dagli artt. 111 e 126 del T.U. ; - il certificato di collaudo statico (per le costruzioni in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica) disciplinato dall'art. 67 del T.U. ; - il certificato del competente ufficio tecnico regionale attestante la conformità alla normativa antisismica; - una dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in tema di barriere architettoniche.

Il Comune può disporre un'eventuale ispezione per verificare l'esistenza dei requisiti, ma, l'agibilità è da intendersi come attestata anche nel silenzio dell'amministrazione comunale, una volta che siano trascorsi inutilmente dalla presentazione della domanda:

a) 30 giorni, qualora nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire sia stato acquisito il parere espresso dall'ASL;

b) 60 giorni, nel caso di autodichiarazione afferente i contenuti del parere stesso.

Tale termine può essere interrotto per una sola volta, entro 15 giorni dalla domanda, e per i soli casi di richiesta da parte dello comune di documenti finalizzati ad integrare o completare la documentazione presentata.

Pubblicato il 18/10/2010
Tags: dichiarazione conformità certificato abitabilità certificato agibilità collaudo costruzione immobile accatastamento ristrutturazione dia
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