SCIA per agibilità: modello PDF

- Ultimo aggiornamento: 31/10/2022
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Modello SCIA per richiedere l'agibilità di un certo edificio, ossia l'attestazione delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, la conformità degli impianti installati e degli interventi edilizi realizzati al progetto approvato.

Segnalazione Certificata di Agibilità: a cosa serve

La segnalazione certificata di agibilità è un documento che attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato (Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 222).

In pratica a partire dall'11 dicembre 2016 la sussistenza di tutte questa condizioni viene attestata tramite la Segnalazione Certificata di Agibilità.

Prima della riforma le stesse condizioni erano attestate tramite il certificato di agibilità, rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale. L’agibilità poteva conseguirsi anche per silenzio-assenso una volta decorsi 

  • 30 giorni, nel caso di acquisizione del parere della A.S.L. sulla conformità alle norme igienico-sanitarie;
  • 60 giorni, nel caso non fosse stato rilasciato il parere della A.S.L.

La legge consente di richiedere anche l'agibilità parziale di un edificio, vale a dire rispetto a singole porzioni, funzionalmente autonome, di un determinato fabbricato, o rispetto a specifici edifici di un complesso immobiliare vasto e articolato.

Chi non presenta la segnalazione certificata di agibilità va incontro ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77,00 a euro 464,00.

E' bene chiarire che un immobile senza agibilità può essere comunque venduto, nel senso che l'atto di compravendita non necessariamente deve far menzione dell'agibilità. E' chiaro tuttavia che l'immobile senza agibilità potrebbe di fatto non risultare utilizzabile, dunque è importante - per evitare future contestazioni - che le parti chiariscano bene questo aspetto prima di trasferire l'immobile.

SCIA per agibilità: da chi fa fatta

La segnalazione certificata di agibilità deve essere presentata al Comune (presso lo Sportello Unico per l’Edilizia) dal soggetto titolare del permesso di costruire o dal soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività o dai loro successori o aventi causa.

La presentazione deve avvenire presso il SUE del Comune dove si trova l’immobile entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, per i seguenti interventi: 

  • nuove costruzioni;
  • ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
  • interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

La segnalazione certificata di agibilità deve essere redatta utilizzando l’apposita modulistica messa a disposizione del Comune e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

  • attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati e quindi la loro agibilità nonché la conformità dell’opera al progetto presentato;
  • certificato di collaudo statico, ovvero la dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori in tutti i casi in cui, se e in quanto richiesti in relazione alla particolare tipologia di costruzione;
  • dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
  • gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
  • dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

La presentazione della Scia è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria.

E' possibile utilizzare l'immobile dalla data della presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità completa della documentazione prevista.

Nei 30 giorni successivi alla presentazione, l'Amministrazione comunale, nel caso di carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, può prescrivere le misure necessarie per l’adeguamento alla normativa vigente.

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