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Il contratto di vendita con riserva di proprietà
La "vendita con riserva di proprietà", detta anche "vendita con patto di riservato dominio", è una forma particolare di vendita in cui il compratore entra in possesso della cosa acquistata, ma non ne acquisisce la proprietà che rimane invece del venditore, fino a quando il compratore stesso non ha provveduto al pagamento dell’intero prezzo pattuito
precedentemente tra le parti. Si tratta, dunque, di un contratto di vendita, disciplinata dall'art. 1523 cod. civ., che assolve principalmente ad una funzione di garanzia del venditore.
E’ un genere di contratto molto comune in caso di acquisti con pagamento a rate ed è applicabile alle vendite di cose mobili e mobili registrate (autoveicoli, arredamento, macchinari), nonché agli immobili (edifici, appartamenti, terreni).
Vi offriamo alcuni modelli da cui prendere spunto per il vostro contratto: - Clausole patto di riservato dominio - Contratto di vendita con riserva di proprietà - Contratto di vendita macchinario con riserva di proprietà - Contratto di vendita veicolo con riserva di proprietà - Nota di trascrizione del patto di riservato dominio
Se il prezzo non dovesse essere interamente pagato, il venditore ha diritto a riprendersi il possesso della cosa venduta, tramite risoluzione del contratto, qualunque sia la cifra già pagata dal compratore. Al tempo stesso il venditore dovrà restituire le rate già riscosse, salvo il diritto a trattenerne una quota a titolo di compenso per l'uso che il compratore ha fatto della cosa (art. 1526 c.c.). Il venditore non può invece ottenere la risoluzione per il mancato pagamento di una sola rata che non superi l'ottava parte del prezzo, nonostante ogni patto contrario (art. 1525 c.c.).
C'è da dire che tale modalità di vendita deve essere espressamente concordata tra le parti e riportata nel contratto.
La riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento. Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore a 15,49 euro, la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purché il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina, e questa, quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita. (art. 1524 c.c.).
Pubblicato il 02/11/2011 2 Commenti Foto: FlickrTags: riservato dominio vendita rate riserva proprietà
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