La lettera di messa in mora

        
 

Vantate delle mensilità arretrate dal vostro inquilino ? Avete fornito un servizio di consulenza ma non ancora avete ottenuto quanto pattuito ? Avete maturato un credito con il vostro gestore di telefonia perché "per errore" vi sono state addebitate delle somme ? Il vostro datore di lavoro non vi ha corrisposto lo stipendio negli ultimi mesi ?

In tutti quei casi in cui si ritiene di aver subito un pregiudizio legato al mancato adempimento della controparte, si può ricorrere alla "costituzione in mora" (ex. art. 1219 c.c.), una procedura con la quale si intima ufficialmente alla controparte (che non rispetta il contratto) di adempiere la propria prestazione.

La costituzione in mora necessita di forma scritta, mentre l’art. 1219 c.c. prevede che non sia necessario ricorrervi se:
- l’obbligazione deriva da fatto illecito;
- il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere;
- l’obbligazione è a termine e la prestazione (o il pagamento) deve essere eseguita al domicilio del creditore.

Gli effetti della costituzione in mora del debitore sono l'inizio della decorrenza degli interessi moratori, nella misura dell'interesse legale, se non diversamente pattuiti, l'interruzione del termine di prescrizione (art. 2943 c.c.) e l'obbligo in capo al debitore di risarcire l'eventuale danno.

Una buona lettera di messa in mora, dovrebbe essere incisiva e contenere:

1. una breve descrizione dell'accaduto evidenziando gli inadempimenti contrattuali della controparte;
2. l’indicazione esatta delle richieste: somma di denaro, consegna del prodotto, attivazione del servizio, risarcimento del danno;
3. la fissazione di un termine entro cui adempiere (generalmente 15 giorni dal momento in cui la controparte riceve la raccomandata);
4. l'avvertimento di adire le vie legali con beneplacito di spese e danni nel caso in cui la controparte non provveda a quanto richiesto.

Di seguito si riportano alcuni modelli da adattare alle singole situazioni:

La richiesta deve essere inoltrata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in modo da consentire di provare la data del ricevimento.

Trascorso il tempo concesso senza che la controparte abbia provveduto ad adempiere la propria prestazione, il contratto rimane in essere ma la parte lesa potrà far valere i propri diritti rivolgendosi, a seconda dei casi o degli importi, al Giudice di pace, al Tribunale civile, all'Arbitro Bancario Finanziario per le questioni in ambito bancario, al Corecom in caso di controversie in ambito di telecomunicazione, ecc.

Pubblicato il 06/02/2012
Tags: avvertimento notificazione inadempimento contrattuale ingiunzione avviso sollecito costituzione mora richiesta pagamento
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