Fac simile lettera di messa in mora per mancato pagamento fatture

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Fac simile con cui il creditore costituisce in mora il proprio cliente per via del mancato pagamento (anche parziale) di una o più fatture.

Lettera di messa in mora per mancato pagamento fatture: contenuti

La data di scadenza di una fattura è il termine ultimo per provvedere al suo pagamento. Seppure non sia previsto alcun obbligo dalla legge, è sempre consigliabile riportare in fattura la data di scadenza, al fine di ricordare al cliente di provvedere al versamento dell'importo indicato entro e non oltre una certa data.

Si può utilizzare con l'approssimarsi della data indicata anche questa 

Inoltre prima che l'azienda o il professionista costituisca formalmente in mora il proprio cliente, si potrebbe tentare di risolvere bonariamente la questione inviando allo stesso un

con cui invitarlo a prendere visione della situazione personale e conseguentemente a sanare l'esposizione debitoria.

La lettera di messa in mora per mancato pagamento fatture deve indicare in maniera chiara ed inequivocabile

  • il nome/cognome o ragione sociale del debitore
  • i riferimenti della fattura non pagata
  • l’esatta quantificazione del debito
  • le modalità di pagamento
  • l’intimazione di adempimento rivolto al debitore (normalmente viene fissato un termine perentorio di 15 giorni), minacciando di ricorrere alle vie legali in caso di mancato riscontro.

Come trasmettere la lettera di costituzione in mora

Tale comunicazione, in considerazione di quanto stabilito dall'art. 1219 del Codice Civile, deve essere portata a conoscenza della controparte per iscritto. Solo così la lettera di messa in mora per mancato pagamento fatture potrà assumere valore legale. A tal fine il creditore può ricorrere a due possibili strumenti:

1 - la raccomandata con avviso di ricevimento. In questo caso non solo c'è un servizio postale che attesta l’avvenuta spedizione da parte del mittente, ma con la notifica della raccomandata e la sottoscrizione della ricevuta di ritorno, il mittente, ossia il creditore, ha anche la prova della ricezione del documento e perfino dell’esatto momento in cui la lettera di messa in mora per mancato pagamento fatture è stata ricevuta dal cliente. Per evitare che il destinatario possa contestare il mancato invio della costituzione in mora, dichiarando di aver ricevuto una busta vuota, il creditore può ricorrere alla raccomandata senza busta;

2 - la posta elettronica certificata. In questo caso perchè la PEC attribuisca valore legale alla lettera di messa in mora per mancato pagamento fatture è necessario che il gestore restituisca al mittente la ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna nei confronti del destinatario. Non importa che quest'ultima legga o meno la posta, l'importante è che per il mittente vi sia la certezza che la lettera di messa in mora è stata consegnata nella casella Pec del destinatario. Chiaramente sia mittente che destinatario devono essere in possesso della PEC.

Cosa accade se il debitore non ritira la lettera

Se il debitore non è presente in casa o in ufficio oppure si rifiuta di ritirare la raccomandata, il plico contenente la lettera di messa in mora per mancato pagamento fatture viene depositato presso il deposito o Ufficio postale e lì rimane per 30 giorni, a disposizione del destinatario che viene avvisato del predetto deposito tramite un avviso di giacenza inserito nella cassetta postale.

Se il destinatario per dimenticanza o per volontà non ritira la raccomandata, la lettera messa in mora recupero crediti si considera ugualmente arrivata a destinazione e, quindi, ricevuta e conosciuta. Ciò per effetto dell'istituto della "compiuta giacenza".

Se, invece, il debitore ritira la lettera ma si accorge che il pagamento in realtà non è dovuto, non dovrà far altro che inviare al suo creditore questa lettera di risposta a sollecito di pagamento non dovuto.

Messa in mora per mancato pagamento fatture: perché è utile

La lettera di messa in mora per mancato pagamento fatture, redatta e inoltrata con le modalità indicate, è utile per due ordini di motivi:

  1. consente al creditore di pretendere, ad esempio attraverso un decreto ingiuntivo, il pagamento non solo dell'importo indicato in fattura, ma anche degli interessi di mora. Si tratta in pratica di una sorta di risarcimento danni derivante dal ritardato pagamento. Il tasso di interesse per il 2° semestre 2021 è pari all'8,00%. Per fare un esempio, un debito di 1.500 euro pagato con un ritardo di 5 mesi, genera interessi moratori per 50 euro circa. Su questo sito www.avvocatoandreani.it/servizi/interessi_moratori.php è disponibile un'applicazione che consente di calcolare gli interessi moratori;
  2. consente al creditore di interrompere il termine di prescrizione relativo al debito. In pratica l'art. 2934 del codice civile stabilisce che “ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge." Dunque se il titolare del diritto a riscuotere un credito non emette fattura o la emette ma non ne sollecita il pagamento entro un certo periodo, il relativo diritto cade in prescrizione e si estingue. Per le fatture commerciali il termine di prescrizione è di 5 anni. Per interrompere la prescrizione il creditore deve appunto inoltrare questa comunicazione; in questo modo il termine di scadenza del debito riprende a decorrere e viene fatto slittare di un ulteriore periodo pari a quello previsto per la normale prescrizione. Per inciso la prescrizione può essere interrotta anche con una comunicazione del debitore, ad esempio quella con cui chiede al creditore di posticipare il pagamento della fattura causa difficoltà economiche o di ottenere una dilazione di pagamento.

Tags:  recupero crediti messa in mora inadempimento contrattuale fatture

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