Quando e come il locatore può recedere dal contratto

        
 

Secondo la legislazione vigente (L. 431/98) le parti possono stipulare un contratto di locazione ad uso abitativo di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali il contratto si rinnova per un analogo periodo. In alternativa le parti possono ricorrere ad appositi contratti-tipo definiti dalle organizzazioni di proprietari e conduttori, della durata non inferiore ai tre anni, prorogabile di altri due in mancanza di accordo o delle specifiche condizioni richieste dalla legge.

In entrambi i casi alla prima scadenza del contratto stipulato, il locatore può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto dandone avviso al conduttore almeno 6 mesi prima della scadenza fissata, mediante lettera raccomandata.

Vi proponiamo un paio di modelli di disdetta del contratto di locazione ad uso abitativo da parte del locatore alla scadenza del primo quadriennio:

E' bene ricordare tuttavia che, alla prima scadenza, il recesso del locatore è previsto solo per i casi espressamente previsti dalla dall’art. 3 della Legge 431/98 e precisamente:
- quando il locatore intende destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
- quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
- quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
- quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
- quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
- quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
- quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione.

Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.

Vi proponiamo il modello di disdetta del contratto di locazione ad uso abitativo da parte del locatore alla scadenza del secondo quadriennio.

Questo infine il fac simile per redigere il verbale di riconsegna dell’immobile in locazione.

Pubblicato il 05/12/2011    2 Commenti
Tags: locazione inquilino conduttore recesso disdetta affitto
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17007 - Francesco
09/05/2012 07:58
Buongiorno, ho un chiosco in Liguria in affitto d'azienda, dal 2010 solo stagionale. Purtroppo nel giro di 15 giorni l'agenzia delle entrate mi ha massacrato e non riesco piu'a prendere il chiosco, perche' o pago le tasse , o pago l'affitto, e tutto quello che serve per aprire un locale, in più non riesco a pagare il personale. Cosa devo fare?????

16086 - Antonio
09/02/2012 10:36
Problematiche di valido aiuto grazie


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