Lettera incarico procacciatore d'affari fac simile

- Ultimo aggiornamento: 26/04/2024
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Lettera con la quale la società mandante affida l'incarico di procacciatore d'affari ad un soggetto, ossia il compito di individuare e segnalare opportunità commerciali ed affari. Alla lettera di incarico procacciatore d'affari, che proponiamo in versione editabile, possono essere allegati documenti che definiscono nel dettaglio le condizioni generali, le procedure operative, il trattamento dei dati e così via.

Chi è il procacciatore d’affari

Il procacciatore d'affari è colui che, in maniera saltuaria e occasionale, dunque senza essere alle dipendenze o sotto la direzione di alcuno, esercita un'attività di intermediazione per favorire la conclusione di affari. In altre parole egli si limita a segnalare delle possibili opportunità, senza tuttavia che vi sia da parte di chi lo ha incaricato l'obbligo di afruttarle. E' questo, insieme al carattere occasionale e non sistematico del rapporto di lavoro, che distingue il procacciatore d'affari dall'agente di commercio.

In generale possiamo affermare che la figura è molto richiesta da aziende operanti in diversi settori: dalla telefonia all’energia, dalle comunicazioni alla sicurezza, dai prodotti alimentari a quelli informatici e così via.

Le condizioni lavorative, le mansioni e la remunerazione in favore del procacciatore d'affari possono essere formalizzate attraverso questa lettera di incarico procacciatore d'affari oppure attraverso un vero e proprio contratto di procacciatore di affari. Quest'ultimo viene definito un contratto atipico in quanto non è disciplinato dall'ordinamento contenuto nel Codice Civile e per le differenze appena citate ad esso non può nemmeno applicarsi la disciplina prevista per le agenzie.

Lettera di incarico procacciatore d'affari: cosa contiene

La lettera di incarico procacciatore d'affari serve non solo a fornire la prova dell’esistenza di un rapporto tra procacciatore d’affari e azienda, ma anche a legittimare la figura del procacciatore nei confronti di quanti si mostrano interessati all'acquisto dei prodotti o servizi.

La lettera di incarico procacciatore d'affari, che generalmente fa seguito agli accordi verbali intercorsi tra le parti, identifica l'oggetto dell'attività, contiene le disposizioni a cui il prestatore dovrà attenersi e specifica entità e modalità di erogazione delle provvigioni. La lettera, inoltre, specifica chiaramente che è facoltà dell'impresa/agenzia mandante modificare e respingere ogni affare che non sia di suo gradimento.

In caso di accordo, il preponente generalmente chiede che la lettera - debitamente sottoscritta dal procacciatore per accettazione piena ed incondizionata di tutto quanto il suo contenuto -  sia riconsegnata o rispedita al mittente.

Lettera incarico procacciatore d'affari fac simile

Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge e da registrarsi solamente in caso d’uso con spese a carico della parte che se ne renderà inadempiente, si conviene e stipula, a partire dal __________ quanto segue:

1. Oggetto

La società ……………… con sede in ……………. (……..), Via/P.zza ……………………. R.E.A. ………………, Codice Fiscale e partita I.V.A. n° ……………… rappresentata dal signor …………………… munito degli occorrenti poteri come da Statuto sociale (ora in avanti denominata “mandante”), affida la promozione per la commercializzazione dei propri prodotti/servizi al Signor ………………………….. residente in …………………………………..,  Partita Iva / Codice Fiscale ……………………………………….. (ora in avanti denominato “procacciatore d’affari”).

2. Attività di procacciamento

Il procacciatore d’affari, in forza del presente incarico non potrà concludere vendite ma dovrà limitarsi a procacciare commesse che dovranno essere accettate dal proponente. 

L’attività di procacciamento costituirà per il procacciatore d’affari attività secondaria ed occasionale che svolgerà liberamente senza nessun vincolo di stabilità e subordinazione nei confronti della mandante e avrà piena libertà di orario, di impiego del suo tempo e scelta di organizzazione.

Il procacciatore d’affari non deterrà alcun potere per conto della mandante; eventuali poteri di rappresentanza potranno essere proposti di volta in volta con appropriata autorizzazione scritta.

Il procacciatore d’affari si asterrà dal fornire a chiunque qualsiasi informazione che potrà essere in suo possesso, su affari o clienti, che possano indurre in errore sulla natura e sulle caratteristiche dei servizi/prodotti della mandante o arrecare danno alla stessa.

3. Non esclusività

3a. Il procacciatore d’affari non ha alcuna esclusività territoriale e la mandante è libera di agire direttamente o indirettamente attraverso agenti rivenditori o intermediari di qualsiasi tipo.

3b. Il procacciatore d’affari, con cadenza ……………., invierà alla mandante un prospetto riportante i nominativi delle aziende contattate per la conclusione di contratti rientranti nel presente accordo. La mandante metterà a disposizione della propria rete vendita ed anche, perciò, del procacciatore d’affari, una procedura di controllo per verificare se i soggetti economici destinatari di operazione di marketing siano liberi oppure già clienti oppure in procinto di divenire clienti di della mandante.

3c. Con i soggetti economici individuati o segnalati dal procacciatore d’affari, la mandante non potrà concludere nuovi contratti direttamente, per tutta la durata del contratto, a qualsiasi titolo, per quanto concerne i servizi/prodotti di cui all'art. 1, se non riconoscendo le provvigioni, ai sensi e nei modi e termini di cui all'art.4 del presente accordo.

3d. La mandante riconosce al procacciatore d’affari la possibilità di avvalersi di propri “commerciali”

3e. I suddetti “commerciali” saranno segnalati appositamente dal procacciatore d’affari  alla mandante, la quale deciderà, a suo insindacabile giudizio, comunicandolo anche a solo mezzo fax. se accettarli o meno. Nello stesso modo se, dopo accettazione iniziale dei commerciali segnalati dal procacciatore d’affari, la mandante rilevasse nel tempo comportamenti o azioni in contrasto con le politiche aziendali oppure lesive della propria immagine comunicherà anche a solo mezzo fax al procacciatore d’affari la sospensione delle attività del commerciale in questione, salvo, sempre secondo la regola del buon senso, la possibilità di recuperare la situazione e quindi la reintegrazione del commerciale in questione.

4. Ordini

4a. La mandante a suo insindacabile giudizio, è libera di accettare o rifiutare gli ordini procacciati, ove per ordine si intende uno dei contratti di fornitura di servizi/prodotti forniti dalla mandante debitamente compilato e firmato dall’azienda contattata dal procacciatore d’affari.

4b. In caso di rifiuto di cui al punto sopra, la mandante non potrà accettare o concludere nuovi contratti per tutta la durata del presente contratto, sia direttamente che indirettamente con i soggetti rifiutati se non per il tramite del procacciatore d’affari, diversamente si impegna sin d'ora nel riconoscere al procacciatore stesso le provvigioni calcolate nella misura prevista nell'art. 5 del presente contratto.

4c. Fa eccezione al precedente punto qualunque contatto al quale il procacciatore d’affari sia giunto per mezzo di nominativi forniti dalla mandante sia direttamente che indirettamente. Da parte sua, il procacciatore d’affari si impegna alla massima lealtà e correttezza professionale. Si impegna inoltre a non intrattenere in proprio affari con i clienti della mandante con i quali entrerà in relazione in virtù del presente accordo per tutta la durata del presente contratto e per i successivi …….. mesi dalla conclusione dello stesso.

4d. Il procacciatore d’affari si atterrà ai prezzi e alle condizioni generali di vendita dettate dalla mandante.

4e. La mandante si impegna a comunicare tempestivamente per inscritto gli aggiornamenti delle variazioni di listino e le eventuali modificate condizioni di vendita

4f. Il procacciatore d’affari non potrà concedere sconti sul prezzo dei servizi/prodotti offerti se non a seguito di precisa autorizzazione scritta della mandante.

5. Provvigioni

5a. Sugli affari procacciati, la mandante riconosce al procacciatore d’affari una provvigione del ….., da calcolarsi sull’imponibile definito dalla mandante col cliente regolarmente fatturato e andato a buon fine.

5b. La fatturazione dei servizi/prodotti venduti sarà di competenza esclusiva della mandante.

5c. Le provvigioni saranno pagate al procacciatore d’affari mediante bonifico bancario o assegno, salvo diverso accordo tra le parti, dopo che l'importo delle fatture relative alla fornitura effettuata sia stato totalmente incassato dalla mandante e dopo il ricevimento di un regolare documento contabile emesso dal procacciatore d’affari in relazione al compenso provvisionale maturato.

5d. Detta provvigione verrà pagata nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza di ogni mese. La mandante invierà al procacciatore d’affari il prospetto delle spettanze sulla base delle fatture incassate nel corso del mese stesso, unitamente all'importo delle provvigioni così determinate.

5e. Il suddetto compenso è omnicomprensivo delle possibili spese sostenute dal procacciatore d’affari per lo svolgimento dell'attività prestata in favore della mandante.

5f. Resta inteso che nel caso in cui la trattativa per la conclusione dell'affare non raggiunga conclusione positiva, al procacciatore d’affari non sarà dovuto alcun compenso od indennità.

6. Incassi

6a. La gestione amministrativa, la riscossione e gli eventuali solleciti di pagamento sarà di esclusiva spettanza della mandante.

7. Collaboratori e spese

7a. I collaboratori sia autonomi sia subordinati che il procacciatore d’affari dovesse assumere per il miglior espletamento della sua attività dipenderanno esclusivamente dal procacciatore stesso. La mandante non avrà rapporti di alcun genere con loro. Costi ed i compensi afferenti il punto precedente che il procacciatore d’affari dovesse sostenere sono a suo completo carico.

8. Durata

8a. Il presente mandato avrà validità dalla data odierna al ……………….

8b. Ciascuna delle parti potrà recedere con raccomandata AR senza preavviso o PEC e senza alcuna penalità. Il recesso avrà effetto con la ricezione di detta raccomandata, salvi fatti gli impegni della mandante di cui all’art. 5 del presente contratto.

9. Legge applicabile

9a. Al presente accordo si applica la legge italiana.

10. Controversie

10a. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di un arbitro, da nominarsi in conformità del “regolamento arbitrale nazionale” della camera arbitrale nazionale ed internazionale di ……………, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, con particolare riferimento, ma non limitatamente alle modalità di designazione degli arbitri. L’arbitro unico deciderà in via rituale, secondo diritto. Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione dell’arbitro che sin da ora riconoscono come espressione della loro stessa volontà contrattuale.

10b. Con la firma per accettazione del presente accordo il procacciatore d’affari esonera la mandante da qualsiasi responsabilità civile e penale nell’espletamento delle attività affidatogli. Le parti del presente accordo si danno reciproco atto che le prestazioni svolte dal procacciatore d’affari hanno natura di collaborazione autonoma e professionale e che, conseguentemente, il rapporto costituito in forza del presente contratto non è, ne può essere considerato di subordinazione o di parasubordinazione (ne potrà in un futuro essere trasformato in tal senso), tenuto conto che l’attività non ha vincoli di orario, che il procacciatore d’affari svolgerà le predette prestazioni in totale autonomia pur nel rispetto del presente contratto.

Il presente atto viene redatto in duplice copia, consegnato alle parti, le quali dichiarano di averlo letto in ogni suo punto, di condividerne il contenuto e di accettarlo.

………………………………. ………………………….

(la mandante) (procacciatore d’affari)

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