Modello contratto di agenzia: fac simili editabili
Il contratto di agenzia è un fac simile con il quale una parte (agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra (preponente), dieto la corresponsione di una retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
Contratto di agenzia: caratteristiche principali
Una delle caratteristiche essenziali del contratto di agenzia è la stabilità del rapporto. L’agente, infatti, non si limita a condurre una singola trattativa o a compiere una vendita sporadica, ma si organizza per portare a compimento tutti gli affari che, nel corso del rapporto, si paleseranno possibili e convenienti per l'azienda. Del resto è anche nell'interesse dell'azienda, nel momento in cui decide di far ricorso al contratto di agenzia, poter contare su una collaborazione costante nel tempo, così da facilitare la penetrazione sul mercato e il degli obiettivi economici prefissati.
L'agente opera a proprio rischio e con organizzazione autonoma, senza vincolo alcuno di subordinazione: si tratta quindi di un imprenditore commerciale, o meglio di un ausiliario autonomo dell'imprenditore preponente; può, tuttavia, assumere talvolta la figura di lavoratore parasubordinato.
Un altro elemento che caratterizza il contratto di agenzia è la reciprocità del diritto di esclusiva. Questo significa che, rispetto a quel settore specifico di attività e a quella determinata zona, l'azienda non può servirsi delle prestazioni di un altro agente. Addirittura se l'azienda effettua vendite dirette nella zona assegnata, su tali vendite dovrà riconoscere al proprio agente il normale compenso provvigionale. Da parte sua l'agente non può svolgere la propria attività per conto di un'altra azienda che si trova ad operare in regime di concorrenza con la prima.
Un altro elemento che caratterizza il contratto di agenzia riguarda l'assegnazione all'agente di una zona di competenza, ossia di un territorio ben delimitato in cui egli è autorizzato ad operare. Molto spesso questa zona viene concessa in esclusiva, con la conseguenza che l'azienda non può nominare altri agenti rispetto ad una una zona già assegnata. Se, invece, l'azienda conclude direttamente contratti nella zona concessa in esclusiva all'agente, deve corrispondere a quest'ultimo la provvigione.
E’ bene comunque sottolineare che l’agente si limita a promuovere la conclusione dei contratti, ossia non è lui a stipulare direttamente i contratti con i clienti per conto dell’azienda. Dunque l’agente visita i potenziali clienti, mostra loro i campionari, discute delle condizioni di contratto, raccoglie gli ordini e li trasmette all’azienda che in linea di massima è tenuta ad accettarli. Tuttavia l’azienda potrebbe concedere all’agente taluni di questi poteri a patto di specificarli chiaramente nel contratto di agenzia. Così come potrebbe attribuirgli, sempre per iscritto, il potere di concedere sconti e dilazioni di pagamento al cliente, di riscuotere crediti e così via. In taluni casi l’agente potrebbe addirittura essere chiamato ad occuparsi della consegna dei prodotti venduti, del posizionamento della merce sugli scaffali, ecc.
Ciascuno deve comportarsi con lealtà e secondo buona fede nei confronti dell'altro. In particolare l'agente deve tutelare gli interessi dell'azienda, adempiere alle istruzioni ricevute e fornire all'azienda ogni informazione riguardante le condizioni del mercato nella zona assegnatagli e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. Dal canto suo l'azienda ha l'obbligo di mettere a disposizione del suo agente la documentazione ed ogni altra informazione necessaria all’espletamento del suo lavoro.
Quali differenze tra agente e procacciatore d'affari
La figura dell'agente è per molti versi molto simile a quella del procacciatore d'affari: entrambi, infatti, perseguono l'obiettivo di facilitare l'acquisto di nuovi clienti, procurare nuovi affari, incrementare la vedita di prodotti e servizi dell'azienda per la quale prestano la propria attività. Tuttavia mentre il procacciatore d'affari svolge la sua attività in maniera del tutto saltuaria e occasionale, senza alcun vincolo stabile e continuativo e senza alcun obbligo di esclusiva né limite di zona prestabilita, l'agente ha un rapporto stabile e professionale con l'azienda per la quale lavora ed agisce all'interno di una zona di competenza in via esclusiva.
Il contratto di agenzia è disciplinato dagli articoli 1742 e seguenti del codice civile e dagli accordi economici collettivi a seconda dei settori: commercio o industria. Al contrario il contratto di procacciamento d'affari è un contratto atipico, non disciplinato dal codice civile né, tantomeno, dagli accordi economici collettivi.
Contratto di agenzia: elementi essenziali
Alla luce di quanto stabilito dal Codice Civile (art. 1742), il rapporto di agenzia deve essere formalizzato per iscritto. Da questa scheda è possibile scaricare gratuitamente alcuni fac simili di contratto.
Gli elementi essenziali del contratto di agenzia sono:
- l’attività di promozione dei contratti, che rappresenta l’obbligazione principale in capo all’agente;
- la determinatezza dell’ambito territoriale, merceologico e clientelare in cui l’agente è tenuto a svolgere la propria attività;
- la stabilità dell’incarico;
- l'autonomia organizzativa e gestionale;
- l’onerosità del contratto.
L'entità delle provvigioni da calcolarsi sugli sugli importi netti degli affari conclusi, viene generalmente riportata in un allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di agenzia. Naturalmente le percentuali provvigionali possono essere sempre modificate, ma l'azienda deve comunicarlo per iscritto all'agente. Questo il
L’accettazione ed il benestare al contratto di agenzia possono essere anche fatte con lettera a parte con riferimento al contratto stesso.
Contratto di agenzia: provvigione
La retribuzione per l'attività svolta dall'agente, di regola, è calcolata a "provvigione" sulle vendite concluse per effetto del suo intervento. In particolare l'agente ha diritto alla provvigione anche quando è stata direttamente l'azienda ad effettuare la vendita nei confronti di quei soggetti che l'agente aveva già acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti a lui riservati.
L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta all'azienda in data antecedente o comunque le vendite si sono concluse entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività svolta dall'ex agente. Non ha diritto invece al rimborso delle spese di agenzia.
L'azienda ha l'obbligo di consegnare all'agente l'estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre cui si riferiscono le provvigioni stesse.
Le provvigioni sono liquidate secondo le disposizioni contenute nel contratto di agenzia ed eventualmente nell’Accordo Economico Collettivo vigente, in base alle fatture incassate nel periodo stesso, al netto delle trattenute e dei contributi posti a vostro carico dalla legge o da altre disposizioni normative.
Contratto di agenzia: modalità di recesso
Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone un preavviso all'altra entro un termine stabilito. In particolare tale termine, secondo l'art. 1750 del Cod. Civile, non può comunque essere inferiore
- ad un mese per il primo anno di durata del contratto
- a due mesi per il secondo anno iniziato
- a tre mesi per il terzo anno iniziato
- a quattro mesi per il quarto anno
- a cinque mesi per il quinto anno
- a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.
Questo il
che è possibile scaricare e adattare alle specifiche circostanze, mentre questa è la
Con il recesso dal contratto di agenzia, l'agente è tenuto a restituire all'azienda, oltre all’eventuale merce in proprio possesso, i documenti che gli sono stati affidati o comunque in suo possesso (listini, campionario, copie fatture, materiale pubblicitario), nonché l’elenco aggiornato dei clienti.
Con la cessazione del rapporto, l’azienda è tenuta a corrispondere all'agente una indennità di fine rapporto se quest’ultimo ha procurato nuovi clienti o ha comunque incrementato il giro d’affari dell’azienda. La misura di questa indennità deve essere in ogni caso rapportata alla media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
L'indennità di fine rapporto non è dovuta se il contratto di agenzia si è risolto per inadempienze imputabili all’agente, se il contratto di agenzia è stato trasferito, in accordo con l’azienda, ad un terzo, oppure se è stato l’agente a recedere dal contratto, a meno che non sussista una giusta causa legata ad esempio ad un comportamento scorretto dell’imprenditore o all’età o malattia dell’agente. La concessione dell’indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni.
Modello contratto di agenzia
LETTERA D’INCARICO D’AGENZIA
In relazione alle intese intercorse, vi confermiamo, con la presente, l’incarico di promuovere stabilmente, per nostro conto, la vendita dei prodotti specificati in dettaglio nel successivo articolo 1 .
Resta inteso che è reciproco intendimento quello di istituire non un rapporto di impiego subordinato, ma unicamente un rapporto di agenzia che risulta, pertanto, disciplinato, oltre che dalle norme del Codice Civile (v. art. 1742 e ss.), dalle clausole di seguito specificate, purché conformi alle disposizioni dell’Accordo Economico Collettivo attualmente vigenti per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore e sue successive modifiche e variazioni, nonché, per la fattispecie di Agenti di Assicurazione, alle disposizioni dell’Accordo Nazionale Agenti di Assicurazione 23 dicembre 2003, e sue modifiche e integrazioni.
Art. 1 - Oggetto e zona
1. E’ vostro compito quello di promuovere per nostro conto contratti di vendita dei seguenti prodotti …………………………………………
2. La vostra attività dovrà essere esplicata nella zona di seguito indicata …………………………………
3. I limiti di detta zona potranno essere da noi variati secondo le modalità del vigente Accordo Economico Collettivo di settore.
4. Non potrete svolgere la vostra attività al di fuori dei limiti della zona assegnatavi; gli ordini assunti al di fuori della stessa non saranno presi in considerazione e, anche se accettati, non saremo obbligati a corrispondervi la provvigione, salvo accordi preventivi di volta in volta.
5. Noi potremo effettuare vendite dirette nella zona a voi assegnata. Su tali vendite vi sarà riconosciuto il normale compenso provvigionale .
Art. 2 - Svolgimento dell’incarico
1. Il presente incarico ha carattere strettamente personale; non è, perciò, trasmissibile ad altri senza il nostro consenso. Esso non crea alcun vincolo di subordinazione o dipendenza, essendo voi liberi di organizzare la vostra attività in piena autonomia e nei modi che riterrete più opportuni. La nostra ditta resta, pertanto, estranea ai rapporti di qualunque natura che porrete in essere con terzi.
2. Potrete avvalervi dell’opera di collaboratori commerciali e/o di sostituti e/o di altri agenti di commercio, restando, comunque, inteso che saranno a vostro carico i compensi da corrispondere a detti soggetti e le eventuali responsabilità derivanti dal loro operato.
Art. 3 - Esclusiva
1. E’ fatto vincolo esplicito di astenervi sia dall’assumere altri incarichi di vendita per prodotti concorrenti a quelli elencati al precedente art. 1 , sia di acquistare in proprio o per conto terzi, per rivendere, i prodotti stessi.
2. Nella zona a voi assegnata non ci avvarremo dell’opera di altri agenti.
Art. 4 - Obblighi dell’agente
1. Sarà specifico impegno dell’agente:
a) promuovere i contratti di vendita di cui al precedente art. 1, attenendosi alle direttive ed alle istruzioni della mandante;
b) non concedere sconti oltre quelli previsti dalle condizioni generali di vendita, salvo autorizzazione scritta della mandante;
c) trasmettere alla mandante, entro 5 giorni dall’acquisizione, gli ordini sottoscritti dal cliente. Tali ordini saranno in ogni caso vincolati dalla clausola “Salvo approvazione della Casa”, riservandosi la mandante la facoltà di non accettare ordini che non ritenesse a suo insindacabile giudizio di evadere;
d) accertarsi, prima di raccogliere l’ordine, nella misura più idonea allo scopo, della solvibilità del cliente e informare per iscritto la mandante su eventuali condizioni di evidente difficoltà economica del cliente;
e) rispettare il segreto di ogni notizia e/o informazione aziendale relativa alla mandante che abbia natura confidenziale e/o riservata, di cui sia venuto a conoscenza e/o in possesso in dipendenza dal proprio incarico, come ad esempio le notizie relative a: qualità tecniche dei prodotti, ammontare degli affari, organizzazione aziendale (interna ed esterna), listini e circolari inviati dalla mandante, statistiche, elenchi clienti, ecc., qualora non siano necessari per la presentazione e la conoscenza dei prodotti da offrire alla clientela;
f) nel caso in cui, per qualsiasi ragione, sia essa dipendente o meno dalla volontà dell’agente, quest’ultimo non fosse in grado di eseguire l’incarico, ne darà immediatamente notizia. In particolare, in caso di malattia o di infortunio che impedisca all’agente di svolgere temporaneamente l’incarico affidato, quest’ultimo ne darà tempestiva comunicazione, ai sensi di quanto previsto dall’Accordo Economico Collettivo di settore.
Art. 5 - Fatturazione e incassi
1. La fatturazione delle merci sarà effettuata esclusivamente da noi, salvo diversi accordi. Non vi è riconosciuta la facoltà di riscuotere per nostro conto: gli incassi saranno curati direttamente da noi. Le somme che eccezionalmente fossero da voi riscosse su nostra autorizzazione o che comunque vi dovessero pervenire, dovranno esserci rimesse con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro cinque giorni dalla riscossione, escludendo ogni trattenuta o compensazione a qualsiasi titolo .
Art. 6 - Provvigioni
1. A compenso dell’opera da voi prestata, vi sarà corrisposta una provvigione pari alle concordate percentuali – di cui all’allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente atto – sugli importi netti degli affari (esclusi gli sconti valuta o comunque per pagamento) da voi promossi nella zona di vostra competenza. La provvigione vi sarà riconosciuta in conseguenza della conclusione del contratto, dal momento in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione .
2. La provvigione sarà liquidata secondo le disposizioni dell’Accordo Economico Collettivo vigente, in base alle fatture incassate nel periodo stesso, al netto delle trattenute e dei contributi posti a vostro carico dalla legge o da altre disposizioni normative, con l’obbligo per la mandante della trasmissione di detti contributi o trattenute agli Istituti od Enti previsti per legge, nei tempi e modi da questa consentiti. Resta comunque impregiudicato il diritto dell’agente di ottenere gli anticipi previsti dalla contrattazione collettiva.
3. La somma risultante dalla liquidazione vi sarà inviata con il relativo conto, restando inteso che il conto stesso si considererà approvato se non verranno fatte contestazioni entro 60 giorni dal suo invio.
Art. 7 - Decorrenza e durata
1. Il presente incarico decorre dal ……………… e si intende costituito a tempo indeterminato.
2. Il rapporto potrà essere sciolto in qualsiasi momento, a mezzo di lettera raccomandata, nei termini di preavviso stabiliti dall’Accordo Economico Collettivo di settore.
3. Durante il periodo di preavviso siete tenuti a prestare la vostra opera per il regolare svolgimento del mandato, salvo, in caso contrario, il nostro diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali danni.
Art. 8 - Clausola risolutiva espressa
1. E’ facoltà della ditta mandante risolvere immediatamente e senza preavviso il presente contratto, mediante semplice comunicazione scritta di volersi avvalere della presente clausola, quando ricorra una delle seguenti inadempienze:
a) violazione da parte dell’agente della zona di cui al precedente art. 1;
b) violazione da parte dell’agente degli obblighi di cui all’art. 4.
Art. 9 - Indennità di cessazione rapporto
1. In caso di cessazione del rapporto, vi saranno riconosciute le indennità di cessazione del rapporto secondo quanto previsto dall’Accordo Economico Collettivo di settore, in quanto dovute, intendendosi l’art. 1751 c.c. interamente soddisfatto dalle norme dell’Accordo.
Art. 10 - Restituzione documenti
1. In caso di cessazione del rapporto siete tenuti a restituirci, senza indugi, oltre all’eventuale merce in vostro possesso, i documenti che vi sono stati affidati o comunque in vostro possesso e relativi all’esecuzione del mandato (listini, campionario, copie fatture, materiale pubblicitario), nonché l’elenco aggiornato dei clienti, senza diritto alcuno di ritenzione o di far copie e/o fotocopie dei documenti stessi, fatta eccezione della documentazione che siete tenuti a conservare per legge e della quale vi è comunque assolutamente vietato l’impiego per fini diversi da quelli di cui alle leggi in questione.
Art. 11 - Trattamento dei dati personali
1. Le parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si impegnano a trattare secondo i principi e i precetti del decreto legislativo n. 196/2003.
2. Le parti si impegnano altresì al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti della predetta legge con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all’interessato.
Art. 12 - Risoluzione delle controversie
1. Tutte le controversie nascenti in relazione all’incarico di cui alla presente lettera verranno deferite alla Camera di Commercio di Ancona e risolte secondo il Regolamento di conciliazione da questa adottato.
2. Qualora il tentativo di conciliazione previsto al punto precedente non riesca, la controversia sarà rimessa al foro competente, secondo quanto previsto dal codice civile e di procedura civile.
Art. 13 - Forma scritta
1. La presente lettera d’incarico viene rimessa all’agente in duplice copia, di cui una verrà depositata dall’agente presso la Camera di Commercio competente.
Art. 14 - Clausole integrative
1. Ogni eventuale altro accordo precedente, tra noi esistente, deve intendersi risolto.
2. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente incarico, si fa rinvio alle norme dell’Accordo Economico Collettivo di settore per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale e del relativo regolamento, e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle norme del codice civile, purché conformi alle disposizioni dell’Accordo Economico Collettivo di settore.
FIRMA
Casa Mandante
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Per l’accettazione il presente contratto deve essere restituito alla casa mandante mediante lettera raccomandata A/R .
Dichiaro di accettare le clausole di cui alla lettera d’incarico sopra riportata: in particolare accetto espressamente le clausole di cui agli articoli 8 e 12.
FIRMA
Casa Mandante Agente
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