Contratto procacciatore d'affari pdf: modello gratis

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 12/09/2025
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Con il contratto di procacciatore d'affari la società mandante autorizza un soggetto, in qualità di procacciatore, a concludere affari per suo conto. Il contratto procacciatore d'affari non essendo disciplinato dal Codice Civile si definisce un contratto atipico.

Ciò nonostante si tratta di un contratto molto diffuso in ambito commerciale e ormai utilizzato nei più disparati settori: dagli impianti fotovoltaici alle scope elettriche, dal pet food al web e social marketing, dagli impianti di automazione parcheggi ai prodotti farmaceutici, dall'arredamento ai prodotti agroalimentari. La figura del procacciatore d'affari è emersa perfino nel settore delle criptovalute, garantendo guadagni su ogni transazione avvenuta. 

Cosa riportare sul contratto procacciatore d'affari

Il contratto procacciatore d’affari deve riportare nome e dati fiscali della mandante oltre che del procacciatore d'affari e specificare quantomeno i seguenti aspetti:

  • oggetto dell’attività: quali prodotti o servizi il procacciatore si impegna a vendere sul mercato;
  • non esclusività dell’attività. Il procacciatore d’affari non ha alcuna esclusività territoriale e la mandante è libera di agire direttamente o indirettamente attraverso agenti rivenditori o intermediari di qualsiasi tipo. La mandante può riconoscere al procacciatore d’affari la possibilità di avvalersi di propri commerciali;
  • gestione degli ordini. La mandante a suo insindacabile giudizio, è libera di accettare o rifiutare gli ordini procacciati, ove per ordine si intende uno dei contratti di fornitura di servizi/prodotti forniti dalla mandante debitamente compilato e firmato dall’azienda contattata dal procacciatore d’affari. Il procacciatore d’affari deve attenersi ai prezzi e alle condizioni generali di vendita dettate dalla mandante e non può concedere sconti sul prezzo dei servizi/prodotti offerti se non a seguito di precisa autorizzazione scritta della mandante;
  • provvigioni. Sugli affari procacciati, la mandante riconosce al procacciatore d’affari una provvigione del X%, da calcolarsi sull’imponibile definito dalla mandante col cliente regolarmente fatturato e andato a buon fine. La fatturazione dei servizi/prodotti venduti sarà di competenza esclusiva della mandante. Il suddetto compenso è omnicomprensivo delle possibili spese sostenute dal procacciatore d’affari per lo svolgimento dell'attività prestata in favore della mandante. Resta inteso che nel caso in cui la trattativa per la conclusione dell'affare non raggiunga conclusione positiva, al procacciatore d’affari non sarà dovuto alcun compenso od indennità;
  • gestione degli incassi. La gestione amministrativa, la riscossione e gli eventuali solleciti di pagamento sarà di esclusiva spettanza della mandante;
  • durata del contratto. Ciascuna delle parti potrà recedere con raccomandata AR senza preavviso e senza alcuna penalità;
  • gestione delle controversie. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di un arbitro.

Dal momento che il fac simile proposto è in formato doc, le parti interessate sono libere di inserire, togliere o personalizzare le clausole in esso presenti. Il modello di contratto, inoltre, può essere facilmente adattato a qualsiasi tipologia di prodotto o servizio.

In tauni casi il contratto procacciatore d’affari può essere sostituito da una lettera di incarico che il proponente rilascia firmata al proprio collaboratore. In entrambi i casi dai documenti deve risultare chiaramente l’occasionalità dell’attività, ciò al fine di evitare che possa essere scambiata per quella posta in essere dall'agente di commercio. Questa invece la

Fac simile contratto procacciatore d'affari

CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO DI AFFARI

Con la presente scrittura privata, da valere fra le parti a tutti gli effetti di legge, tra la società ……………… con sede in ……………. (……..), Via/P.zza ……………………. R.E.A. ………………, Codice Fiscale e partita I.V.A. n° ……………… rappresentata dal signor …………………… munito degli occorrenti poteri come da Statuto sociale (ora in avanti denominata “mandante”),

e il Signor………………….. residente in ……………………..,  Partita Iva / Codice Fiscale …………………….. (ora in avanti denominato “procacciatore d’affari”)

Si stipula e conviene quanto segue:

1. Oggetto

1a. La mandante autorizza il Sig. ………….. che contestualmente accetta di procacciare affari afferenti la fornitura dei seguenti servizi/prodotti: ……………………………………………….

2. Attività di procacciamento

2a. Assumendosi il procacciatore d’affari l’incarico limitato alla sola segnalazione di affari, promuoverà non stabilmente l’acquisizione delle richieste di fornitura di servizi/prodotti di cui all’art. 1.

2b. L’attività di procacciamento costituirà per il procacciatore d’affari attività secondaria ed occasionale che svolgerà liberamente senza nessun vincolo di stabilità e subordinazione nei confronti della mandante e avrà piena libertà di orario, di impiego del suo tempo e scelta di organizzazione.

2c. Il procacciatore d’affari non deterrà alcun potere per conto della mandante; eventuali poteri di rappresentanza potranno essere proposti di volta in volta con appropriata autorizzazione scritta.

2d. Il procacciatore d’affari si asterrà dal fornire a chiunque qualsiasi informazione che potrà essere in suo possesso, su affari o clienti, che possano indurre in errore sulla natura e sulle caratteristiche dei servizi/prodotti della mandante o arrecare danno alla stessa.

3. Non esclusività

3a. Il procacciatore d’affari non ha alcuna esclusività territoriale e la mandante è libera di agire direttamente o indirettamente attraverso agenti rivenditori o intermediari di qualsiasi tipo.

3b. Il procacciatore d’affari, con cadenza ……………., invierà alla mandante un prospetto riportante i nominativi delle aziende contattate per la conclusione di contratti rientranti nel presente accordo. La mandante metterà a disposizione della propria rete vendita ed anche, perciò, del procacciatore d’affari, una procedura di controllo per verificare se i soggetti economici destinatari di operazione di marketing siano liberi oppure già clienti oppure in procinto di divenire clienti di della mandante.

3c. Con i soggetti economici individuati o segnalati dal procacciatore d’affari, la mandante non potrà concludere nuovi contratti direttamente, per tutta la durata del contratto, a qualsiasi titolo, per quanto concerne i servizi/prodotti di cui all'art. 1, se non riconoscendo le provvigioni, ai sensi e nei modi e termini di cui all'art.4 del presente accordo.

3d. La mandante riconosce al procacciatore d’affari la possibilità di avvalersi di propri “commerciali”

3e. I suddetti “commerciali” saranno segnalati appositamente dal procacciatore d’affari  alla mandante, la quale deciderà, a suo insindacabile giudizio, comunicandolo anche a solo mezzo fax. se accettarli o meno. Nello stesso modo se, dopo accettazione iniziale dei commerciali segnalati dal procacciatore d’affari, la mandante rilevasse nel tempo comportamenti o azioni in contrasto con le politiche aziendali oppure lesive della propria immagine comunicherà anche a solo mezzo fax al procacciatore d’affari la sospensione delle attività del commerciale in questione, salvo, sempre secondo la regola del buon senso, la possibilità di recuperare la situazione e quindi la reintegrazione del commerciale in questione.

4. Ordini

4a. La mandante a suo insindacabile giudizio, è libera di accettare o rifiutare gli ordini procacciati, ove per ordine si intende uno dei contratti di fornitura di servizi/prodotti forniti dalla mandante debitamente compilato e firmato dall’azienda contattata dal procacciatore d’affari.

4b. In caso di rifiuto di cui al punto sopra, la mandante non potrà accettare o concludere nuovi contratti per tutta la durata del presente contratto, sia direttamente che indirettamente con i soggetti rifiutati se non per il tramite del procacciatore d’affari, diversamente si impegna sin d'ora nel riconoscere al procacciatore stesso le provvigioni calcolate nella misura prevista nell'art. 5 del presente contratto.

4c. Fa eccezione al precedente punto qualunque contatto al quale il procacciatore d’affari sia giunto per mezzo di nominativi forniti dalla mandante sia direttamente che indirettamente. Da parte sua, il procacciatore d’affari si impegna alla massima lealtà e correttezza professionale. Si impegna inoltre a non intrattenere in proprio affari con i clienti della mandante con i quali entrerà in relazione in virtù del presente accordo per tutta la durata del presente contratto e per i successivi …….. mesi dalla conclusione dello stesso.

4d. Il procacciatore d’affari si atterrà ai prezzi e alle condizioni generali di vendita dettate dalla mandante.

4e. La mandante si impegna a comunicare tempestivamente per inscritto gli aggiornamenti delle variazioni di listino e le eventuali modificate condizioni di vendita

4f. Il procacciatore d’affari non potrà concedere sconti sul prezzo dei servizi/prodotti offerti se non a seguito di precisa autorizzazione scritta della mandante.

5. Provvigioni

5a. Sugli affari procacciati, la mandante riconosce al procacciatore d’affari una provvigione del ….., da calcolarsi sull’imponibile definito dalla mandante col cliente regolarmente fatturato e andato a buon fine.

5b. La fatturazione dei servizi/prodotti venduti sarà di competenza esclusiva della mandante.

5c. Le provvigioni saranno pagate al procacciatore d’affari mediante bonifico bancario o assegno, salvo diverso accordo tra le parti, dopo che l'importo delle fatture relative alla fornitura effettuata sia stato totalmente incassato dalla mandante e dopo il ricevimento di un regolare documento contabile emesso dal procacciatore d’affari in relazione al compenso provvisionale maturato.

5d. Detta provvigione verrà pagata nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza di ogni mese. La mandante invierà al procacciatore d’affari il prospetto delle spettanze sulla base delle fatture incassate nel corso del mese stesso, unitamente all'importo delle provvigioni così determinate.

5e. Il suddetto compenso è omnicomprensivo delle possibili spese sostenute dal procacciatore d’affari per lo svolgimento dell'attività prestata in favore della mandante.

5f. Resta inteso che nel caso in cui la trattativa per la conclusione dell'affare non raggiunga conclusione positiva, al procacciatore d’affari non sarà dovuto alcun compenso od indennità.

6. Incassi

6a. La gestione amministrativa, la riscossione e gli eventuali solleciti di pagamento sarà di esclusiva spettanza della mandante.

7. Collaboratori e spese

7a. I collaboratori sia autonomi sia subordinati che il procacciatore d’affari dovesse assumere per il miglior espletamento della sua attività dipenderanno esclusivamente dal procacciatore stesso. La mandante non avrà rapporti di alcun genere con loro. Costi ed i compensi afferenti il punto precedente che il procacciatore d’affari dovesse sostenere sono a suo completo carico.

8. Durata

8a. Il presente mandato avrà validità dalla data odierna al ……………….

8b. Ciascuna delle parti potrà recedere con raccomandata AR senza preavviso e senza alcuna penalità. Il recesso avrà effetto con la ricezione di detta raccomandata, salvi fatti gli impegni della mandante di cui all’art. 5 del presente contratto.

9. Legge applicabile

9a. Al presente accordo si applica la legge italiana.

10. Controversie

10a. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di un arbitro, da nominarsi in conformità del “regolamento arbitrale nazionale” della camera arbitrale nazionale ed internazionale di ……………, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, con particolare riferimento, ma non limitatamente alle modalità di designazione degli arbitri. L’arbitro unico deciderà in via rituale, secondo diritto. Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione dell’arbitro che sin da ora riconoscono come espressione della loro stessa volontà contrattuale.

10b. Con la firma per accettazione del presente accordo il procacciatore d’affari esonera la mandante da qualsiasi responsabilità civile e penale nell’espletamento delle attività affidatogli. Le parti del presente accordo si danno reciproco atto che le prestazioni svolte dal procacciatore d’affari hanno natura di collaborazione autonoma e professionale e che, conseguentemente, il rapporto costituito in forza del presente contratto non è, ne può essere considerato di subordinazione o di parasubordinazione (ne potrà in un futuro essere trasformato in tal senso), tenuto conto che l’attività non ha vincoli di orario, che il procacciatore d’affari svolgerà le predette prestazioni in totale autonomia pur nel rispetto del presente contratto.

Il presente atto viene redatto in duplice copia, consegnato alle parti, le quali dichiarano di averlo letto in ogni suo punto, di condividerne il contenuto e di accettarlo.

………………………………. …………………………….
(la mandante)       (procacciatore d’affari)

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 cod. civ. il procacciatore d’affari approva specificatamente gli art. 2 (Attività di procacciamento), 3 (Non esclusività),4 (Ordini), 5 (Provvigioni) 6 (Incassi), 7 (Collaboratori e spese), 8 (Durata), 9 (Legge applicabile) e 10 (controversie).

Luogo e data

……………………………….  …………………………….
(la mandante)        (procacciatore d’affari)

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