Obbligo assunzione disabili compensazione

I datori di lavoro privati soggetti all'obbligo ai sensi della L. 68/99 che hanno più unità produttive e che vogliono assumere in alcune province un numero di lavoratori disabili superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori da assumere in altre province (compensazione territoriale interregionale) devono, su precisa disposizione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, presentare motivata richiesta ed essere autorizzati.

In particolare devono presentare un prospetto dove sono riportati i lavoratori in forza disabili e/o appartenenti alle categorie protette, i posti di lavoro e le mansioni disponibili.

L’invio del Prospetto informativo va effettuato esclusivamente per via telematica tramite la procedura presente sul sito ClicLavoro.

Il rilascio dell’autorizzazione:

  • in caso di unità produttive ubicate in Regioni diverse, è di competenza del Ministero del lavoro (Direzione generale per l’Impiego);
  • in caso di unità produttive situate in Province della medesima Regione, è di competenza del Servizio provinciale del territorio ove il datore di lavoro ha la sede legale.

Il provvedimento finale viene adottato in seguito a valutazione dell'ammissibilità della domanda di compensazione, in relazione alla motivazione, alla situazione organizzativa dell'azienda e al numero degli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio in ciascun ambito provinciale; è emanato entro 150 giorni dal ricevimento della domanda (DPR 333/2000).

Trascorso il predetto termine senza che l'amministrazione abbia emanato il provvedimento o senza che abbia compiuto atti che interrompono il decorso del termine, la domanda si intende accolta.

I datori di lavoro pubblici sono tenuti in ogni caso ad inviare il prospetto tutti gli anni, quelli privati solo nel caso in cui vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. 

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