Come pubblicare un giornale: ecco cosa occorre fare
La pubblicazione di un giornale o di una rivista, indipendentemente dalla forma o dal supporto scelti, è subordinato all’adempimento di una serie di atti formali, indispensabili affinché si possa intraprendere una simile attività nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione sull'editoria (Legge 8 febbraio 1948, n.47). Proveremo ad affrontare questo tema fornendo le risposte alle domande che più frequentemente ci vengono poste dai nostri utenti.
Occorre registrasi al Tribunale?
Giornali, riviste o periodici, che siano in formato cartaceo o digitale, con diffusione a pagamento o distribuzione gratuita, devono essere registrati presso la cancelleria del Tribunale Civile nella circoscrizione in cui viene fatta la pubblicazione (in pratica dove ha sede la redazione).
Sono esentati da tale obbligo soltanto chi pubblica prodotti editoriali destinati ad un numero circoscritto di persone. E' il caso dell'associazione sportiva o culturale che diffonde periodicamente un bollettino informativo ai propri associati.
Non sono tenuti alla registrazione neppure quei siti/portali online che pubblicano contenuti saltuariamente, dunque se una regolare periodicità (quotidiana, settimanale, mensile, bimestrale, ecc.).
Come ci si iscrive al Tribunale?
Occorre fondamentalmente inoltrare una domanda in carta da bollo da € 16,00 alla Cancelleria del Tribunale competente. Premettendo che ciascun tribunale potrebbe adottare un suo specifico modello, sul nostro portale vi è la possibilità di scaricare questo
Al modulo occorre innanzitutto riportare i dati identificativi della persona fisica o giuridica che riveste la qualità di proprietario e di editore (se diverso dal proprietario), quindi il nome del direttore responsabile, specificando gli estremi del certificato di iscrizione all’ordine professionale.
Nella domanda devono inoltre essere specificati:
- nome della testata;
- carattere, periodicità e sede del giornale/rivista;
- luogo di pubblicazione;
- tecnica di diffusione: cartacea, telematica, radiofonica o televisiva.
Al modulo occorre allegare una serie di altri documenti che sono tutti indicati nella relativa scheda informativa.
Le firme in calce a tale dichiarazione, del proprietario, dell’eventuale editore, del direttore responsabile e/o vice-direttore, devono essere autenticate dal notaio o dagli altri soggetti abilitati o dal cancelliere al momento del deposito in Cancelleria (infatti questa dichiarazione con firme autenticate equivale ad implicita accettazione della carica).
La testata verrà iscritta nell’apposito registro stampa solo quando il presidente del Tribunale avrà verificato la regolarità dei documenti presentati.