Registrazione giornale Tribunale: modulo di domanda
Fac simile con cui effettuare la registrazione presso la Cancelleria del Tribunale di riviste e giornali ai fini della loro pubblicazione (ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47).
Dove effettuare la registrazione testata giornalistica
La registrazione va richiesta presso il Tribunale competente, ossia quello del luogo dove ha sede l'editore.
La registrazione è a cura del proprietario della rivista o del periodico.
La registrazione giornale Tribunale è sempre obbligatoria?
La registrazione al Tribunale è sempre obbligatoria, a meno che la diffusione del prodotto editoriale non sia limitatata ad un numero circoscritto di persone (ad es. l'associazione culturale che distribuisce mensilmente il suo giornalino agli associati).
E se la distribuzione è gratuita? Anche in questo caso è necessaria l'iscrizione al Tribunale.
Quali sono requisiti per l'iscrizione al Tribunale?
Per la registrazione della testata in Tribunale occorre indicare il nome di un direttore responsabile (da non confondersi con il direttore editoriale). Questi deve essere un un giornalista regolarmente iscritto all’Ordine dei Giornalisti nell’albo dei Professionisti o in quello dei Pubblicisti.
In pratica il direttore è l'unica figura che deve ritenersi responsabile penalmente di quanto viene scritto e divulgato attraverso il giornale o la rivista che dirige.
Nel caso di pubblicazioni tecniche o scientifiche, il Direttore responsabile può anche non essere necessariamente un giornalista iscritto all'albo. In questo caso, tuttavia, occorre chiedere al Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti l'iscrizione del direttore in un elenco speciale.
Cosa riportare sul modulo di registrazione giornale Tribunale
Sul fac simile occorre innanzitutto riportare i dati della persona fisica (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) o giuridica (denominazione, sede, cognome, nome luogo e data di nascita, residenza del legale rappresentante) del PROPRIETARIO e dell'EDITORE (se diverso dal proprietario).
Occorre altresì riportare i dati del DIRETTORE RESPONSABILE: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, ordine professionale, elenco (professionisti, pubblicisti, pubblicisti provvisori elenco speciale), estremi del certificato di iscrizione all’ordine professionale (n. di protocollo e data del rilascio).
Vanno infine specificati:
- il TITOLO del giornale / periodico;
- la NATURA DELLA PUBBLICAZIONE
- Stampa (indicare nome e indirizzo della tipografia);
- Giornale radio (indicare nome della stazione emittente, frequenza e indirizzo);
- Telegiornale (indicare canale, nome dell’emittente e studi da cui trasmette);
- Rete internet (indicare nome e indirizzo del service provider, estremi del decreto del Ministero delle Comunicazioni che ha autorizzato il service provider e indirizzo web della pubblicazione telematica).
- la PERIODICITA’ di pubblicazione
La domanda di registrazione sottoscritta dal proprietario e dal direttore responsabile. Costoro devono apporre le proprie firme davanti al cancelliere; nel caso in cui venisse delegato un terzo per la consegna, le firme dovranno essere autenticate da un notaio.
Quali documenti allegare all'istanza di registrazione
Alla richiesta di registrazione testata giornalistica occorre allegare:
- fotocopia del documento d’identità dei sottoscrittori, se la sottoscrizione non avviene in presenza del funzionario addetto;
- autocertificazione ex DPR 445/2000 da parte di Proprietario, Direttore Responsabile, Editore ed eventuale Vice Direttore, oppure certificati di pari contenuto;
- in caso di persone giuridiche, lo statuto e il certificato della CCIAA (laddove presente) dai quali atti risulti il nome del legale rappresentante al momento della presentazione della domanda;
- nota d’iscrizione a ruolo;
- marca da bollo da 27,00 euro;
- marca da bollo da 16,00 euro (sono esenti le ONLUS registrate alla Direzione Regionale delle Entrate);
- attestazione di versamento di 168,00 euro sul c/c postale n° 8003 intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara” con causale “tasse e concessioni governative”.
Per qualsiasi variazione riguardante gli elementi costitutivi della testata (nome, periodicità, mezzo di diffusione, editore, ecc.), il proprietario deve presentare una domanda in carta da bollo da € 16,00 entro 15 giorni dall’avvenuta modifica.
Occorre registrarsi anche al ROC?
Gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste - inclusi quelli online - sono tenuti per legge ad iscriversi al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC). Allo stesso obbligo sono tenuti anche le imprese concessionarie di pubblicità, i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ecc.
Si tratta di un registro unico adottato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con lo scopo di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, la tutela del pluralismo informativo e via discorrendo.
Le attività relative alla gestione del Registro sono delegate, per le singole Regioni, ai Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.Re.Com.).
Come ci si registra al ROC?
L'iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione deve essere effettuata telematicamente attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it. Per l'iscrizione basta seguire questo link: www.impresainungiorno.gov.it/sso/login.
La domanda di iscrizione deve essere presentata entro 60 giorni decorrenti dalla data di inizio dell’attività.
Anche in questo caso ogni variazione rispetto a quanto dichiarato in sede di iscrizione deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza.
Anche i periodici online sono tenuti all'iscrizione al ROC?
Per quanto concerne i periodici online, la Legge n. 103/2012 prevede l'obbligo di iscrizione al Registro esclusivamente per le imprese che editano testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse attraverso internet che:
- conseguano ricavi annui superiori o pari a 100.000 euro (tra i ricavi vanno inclusi i proventi da abbonamenti, vendita di singoli contenuti, pubblicità, sponsorizzazioni, convenzioni con soggetti pubblici e privati) ovvero
- abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche. Ci riferiamo in particolare alle provvidenze in favore dell’editoria previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62.
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