Verbale contestazione divieto di fumo fac simile

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Descrizione

Schema di verbale di accertamento per violazione del divieto di fumo (art. 51 L.3/2003).

Chi può elevare un verbale contestazione divieto di fumo

Ricordiamo che ai sensi della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 è vietato fumare in tutti i locali chiusi, pubblici e privati aperti ad utenti o al pubblico: ristoranti e bar, esercizi commerciali, circoli privati, discoteche, piscine, palestre, treni, bus, metropolitane, sale gioco, cinema, teatri, scuole, ospedali, uffici della Pubblica Amministrazione, studi professionali, ecc. Fanno eccezione:

  • i locali/uffici privati non aperti ad utenti o al pubblico;
  • i locali riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

Nei locali in cui vige il divieto di fumo devono essere affissi, in maniera ben visibile, dei 

Inoltre gli esercizi e i luoghi di lavoro devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti.

La sanzione amministrativa pecuniaria stabilita per la trasgressione al divieto di fumo prevede, nel minimo la somma di € 27,50 e nel massimo € 275,00; essa raddoppia (da € 55,00 a € 550,00) nel caso in cui la violazione avvenga in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza ovvero davanti a lattanti o bambini fino a dodici anni.

Nelle strutture pubbliche le sanzioni possono essere elevate dai soggetti appositamente individuati dai dirigenti, con atto formale e incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto o da personale dei Corpi di polizia amministrativa locale, guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, e naturalmente da Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Nelle strutture private l'infrazione non può essere accertata dal dirigente, responsabile del personale o titolare dell'attività, ma unicamente dai soggetti pubblici ai quali viene segnalata (vigili urbani, guardie giurate, personale della A.S.L., ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria).

Quando ricorrere contro un verbale contestazione divieto di fumo

Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, il soggetto multato può ricorrere al Prefetto, eventualmente chiedendo anche di essere ascoltato.

Il ricorso può essere fondato su elementi quali:

  • il responsabile/titolare dell'esercizio/attività ometteva di segnalare il comportamento del o dei trasgressori ai pubblici ufficiali ai quali compete la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di accertamento;
  • all’interno del locale non erano affissi cartelli con l’indicazione del divieto di fumare o erano affissi cartelli con l’indicazione del divieto di fumare non conformi a quanto stabilito dalla legge;
  • il locale non era dotato di un impianto di ventilazione adeguato;
  • ecc.

Il Prefetto se sulla base dei documenti in suo possesso ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, integrata dalle spese per il procedimento, e ne ingiunge il pagamento; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Contro l'ordinanza del Prefetto, la persona multata può ricorrere al Giudice di pace, nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'atto.

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