In questa scheda rendiamo disponibili alcuni modelli che i risparmiatori truffati e coinvolti nel fallimento delle banche, devono allegare alla domanda di accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori - FIR (Legge del 30 dicembre 2018 n.145).
Possono beneficiare di un indennizzo tutti coloro che hanno acquistato azioni ed obbligazioni subordinate emesse dalle seguenti banche poste in liquidazione coatta amministrativa tra il 16 novembre 2015 il 1° gennaio 2018:
No. Per le azioni l'indennizzo è pari al 30% (eventualmente incrementabile) del capitale investito, entro il limite massimo di 100.000 euro.
Per le obbligazioni subordinate, invece, la misura massimo dell'indennizzo è pari al 95%, sempre entro il limite massimo di 100.000 euro. Anche in questo caso la percentuale può essere aumentale se le somme erogate si rivelano inferiori rispetto alle previsioni di spesa.
Al F.I.R. possono accedere persone fisiche, ditte individuali, microimprese (meno di 10 occupati e fatturato inferiore a 2 milioni di euro), organizzazioni del terzo settore.
Ne hanno legittimità anche i successori del risparmiatore e i suoi familiari (coniuge, convivente, parenti entro il 2° grado).
Godono di una procedura semplificata e di un canale preferenziale coloro che:
Inoltre è data precedenza a coloro che vantano un indennizzo non superiore a 50.000,00 euro.
La domanda va presentata online attraverso la piattaforma disponibile all'indirizzo https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it/Login. Naturalmente occorre preventivamente registrarsi.
La richiesta può essere avanzata per un periodo di 180 giorni a partire dal 22 agosto 2019.
La domanda (da inoltrarsi esclusivamente tramite il portale) dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
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