Le sanzioni previste per accertamento mancata revisione del veicolo

La revisione è un controllo obbligatorio a cui tutti i veicoli devono essere sottoposti con una certa periodicità. L'obiettivo è fare in modo che il veicolo possa circolare su strada in condizioni di sicurezza (freni, luci, avvisatori acustici, ecc.) e nel rispetto dell'ambiente (gas di scarico, livelli di rumorosità, ecc.). Chi non esegue i controlli previsti dalla legge rischia non solo una multa per mancata revisione auto, ma anche la confisca del mezzo. L'obiettivo di questo articolo è proprio quello di approfondire nel dettaglio le conseguenze di una simile violazione e fornire utili consigli per coloro che decidessero di proporre ricorso contro una contravvenzione per mancata revisione.  

Cosa dice il Codice della Strada in tema di revisione

L’articolo 80 del Codice della Strada disciplina l’argomento delle revisioni sui veicoli. Nello specifico la normativa riflette quanto stabilito dal Ministro dei trasporti e della navigazione: tutte le categorie di veicoli a motore e i loro rimorchi devono effettuare una revisione generale o parziale per poter accertare le ottime condizioni di sicurezza per la circolazione, il rispetto dei parametri di silenziosità ed emissioni inquinanti. In soldoni questo significa controllare freni, sospensioni, luci, frizione, emissioni di gas, clacson, dotazioni ed equipaggiamento, condizioni della carrozzeria e via discorrendo.

La revisione dei veicoli si può eseguire presso le sedi provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. (Motorizzazione Civile) oppure presso le officine e i centri meccanici autorizzati dal Ministero dei Trasporti.

Quando è necessario fare la revisione

Tutte le autovetture, gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e gli autoveicoli per trasporto promiscuo hanno l’obbligo di effettuare la revisione entro 4 anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni 2 anni. I veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, i taxi, le autoambulanze, i veicoli adibiti a noleggio con conducente e i veicoli atipici devono effettuare la revisione ogni anno.

Nonostante queste siano le disposizioni generali, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli, anche e soprattutto dietro segnalazione degli organi di Polizia stradale, nel caso in cui ci sia qualche dubbio circa la persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti dalla legge.

Mancata revisione auto: gli importi delle sanzioni

Dopo aver introdotto l’argomento veniamo al dunque: a quanto ammonta la multa per mancata revisione? Chi circola sulle strade pubbliche statali, provinciali e comunali con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione, rischia una sanzione amministrativa da 168 euro a 674 euro. La sanzione potrebbe essere raddoppiata nel caso in cui la revisione sia stata omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti.

L’organo accertatore, ovvero l’agente che mette a verbale la mancata revisione del mezzo, deve annotare sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso fino all'effettuazione della revisione, dunque non può essere utilizzato se non per recarsi fisicamente presso il Dipartimento dei trasporti o altro soggetto autorizzato ad eseguire la revisione dei mezzi. Se si viene beccati a circolare con un veicolo sospeso occorre prepararsi a sborsare una bella cifra: la sanzione amministrativa prevede il pagamento di una somma da 1.941 euro a 7.767 euro e il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.

In caso di recidiva il veicolo viene confiscato. Si tratta di un provvedimento estremo, ma molto rischioso visto che a differenza del sequestro o del fermo amministrativo, la confisca comporta la perdita della proprietà del veicolo che viene così acquisita dallo Stato.

In virtù di quanto stabilito dall’articolo 176 comma 18 del Codice della Strada chi circola in autostrada con un veicolo che non ha superato la revisione con esito favorevole rischia comunque la multa da 168 a 714 euro. In più viene disposto il fermo amministrativo del veicolo, che può essere revocato solo dopo aver prenotato la revisione. Per concludere, un’ultima precisazione: chi produce agli organi competenti un’attestazione di revisione falsa rischia come sanzione amministrativa il pagamento di una somma da 419 euro a 1.682 euro con conseguente ritiro della carta di circolazione.

Auto in sosta senza revisione

Attenzione perché la multa per mancata revisione auto parcheggiata è pienamente legittima: lo ha sancito la Cassazione in una sua sentenza. In pratica secondo la Corte un'auto parcheggiata sulla pubblica via è assimilata ad un mezzo circolante, come tale deve essere regolarmente assicurata e revisionata. Dunque di fronte ad una eventuale sanzione comminata dall'agente, non ci si può appellare al fatto che l'auto in quel momento non fosse in movimento oppure che risultasse in stato di abbandono e prossima alla rottamazione. Cosa diversa è se la stessa auto viene parcheggiata in un garage o in un'area privata.

Revisione scaduta invito a presentarsi

Ci sono casi, ormai non più tanto rari, in cui è possibile salvarsi “in corner” dal pagamento della multa per mancata revisione auto. Come si può evitare il pagamento della sanzione? È molto semplice: se nel verbale di contestazione dell'infrazione l’organo accertatore menziona la possibilità di evitare il pagamento della multa previa regolarizzazione della situazione e relativa dimostrazione presso la sede territorialmente competente, vuol dire che c’è speranza di cavarsela. Per dirla in parole povere, la Polizia locale può offrire all’automobilista un’occasione di riscatto. Se si porta la vettura ad effettuare la revisione, si ottiene il permesso di circolare ed entro 10 giorni si esibisce la documentazione presso il comando locale, che naturalmente deve essere del medesimo che ha rilevato la violazione, si potrà ottenere l’annullamento della sanzione.

Solitamente questa opportunità viene data agli automobilisti che vengono multati tramite gli strumenti di rilevazione elettronica, dunque senza contestazione immediata (nelle guide su Trucam e Scout Speed abbiamo fatto cenno alla possibilità che con questi strumenti venga rilevata non solo la velocità, ma anche la mancanza di assicurazione, revisione, ecc.) e ricevono il verbale di contestazione tramite posta raccomandata. In tali casi è più che mai doveroso non lasciarsi prendere dal panico e leggere con calma e attenzione tutto il verbale. Se nel testo si cita la possibilità di recarsi, entro 10 giorni dalla data di ricezione, presso un ufficio competente per dimostrare che ci si è messi in regola, conviene provvedere ad eseguire in fretta la revisione (che costa meno della multa), cercando di essere regolari dei futuri controlli, per evitare le recidive.

Multa per mancata revisione auto: ricorso

E' chiaro che nel caso in cui l'infrazione fosse stata immediatamente contestata dall'agente di polizia, le possibilità di vedersi annullata la multa a seguito di un ricorso sarebbero pressoché nulle. Certo si può fare comunque ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, tuttavia a meno che non ci siano motivazioni forti o errori palesi nel verbale, conviene pagare la multa e mettersi in regola quanto prima con la revisione, così da scongiurare il rischio di una recidiva.

Al contrario la possibilità di un ricorso contro una multa per mancata revisione sussite nel caso in cui la mancanza di revisione viene accertata dai dispositivi elettronici come Targa System, Scout Speed, Trucam ed altri congegni nati per essere utilizzati come autovelox, ma che ad oggi sono capaci di rilevare diverse infrazioni contemporaneamente (mancanza di assicurazione, auto rubata, guida senza cintura, guida con cellulare, ecc.). Ora elencheremo le due situazioni che determinano la possibilità di contestare la multa per mancata revisione dell’auto:

1. Violazione rilevata da dispositivi elettronici senza la presenza di organi di Polizia

L’articolo 201 comma 1-quater del Codice della Strada stabilisce che l’accertamento delle violazioni tramite dispositivi elettronici è possibile anche senza la presenza fisica degli organi di polizia stradale, ma solo ed esclusivamente se tali apparecchiature sono omologate, ovvero approvate per il funzionamento in modo completamente automatico. Il loro utilizzo deve essere gestito direttamente dagli agenti, ai sensi dell’articolo 12 comma 1 del CDS, che possono installarli solo sui tratti di strada individuati dai Prefetti, tenendo conto del tasso di incidentalità, del traffico e delle condizioni strutturali della strada stessa. 

È dunque possibile chiedere alla Polizia una copia dell’omologazione in corso di validità dei dispositivi e una copia dell’autorizzazione del Prefetto ad effettuare rilevazioni in quel preciso tratto di strada. Se l’omologazione è scaduta o il tratto di strada in questione non è quello indicato dal Prefetto si può proporre il ricorso contro multa per mancata revisione (ricorso al Giudice di Pace è senz’altro preferibile rispetto al ricorso al Prefetto). 

2. Violazione rilevata da dispositivi elettronici non omologati con la presenza di organi di Polizia

Il Ministero dell'Interno con il parere n. 330/A/6822/16/127/9 del 05/10/2016 stabilisce quanto segue: “Nell'ambito dell'attività di accertamento effettuata in occasione dei controlli su strada, si ritiene che l'organo di polizia presente sul posto possa avvalersi anche di appositi dispositivi non omologati che gli consentano di rilevare la mancanza di revisione, di copertura assicurativa ecc. e procedere, quindi, all'accertamento nonché alla immediata contestazione della violazione all'effettivo trasgressore”. Per dirla in parole povere, gli organi di Polizia Stradale possono utilizzare anche dispositivi non omologati, ma devono procedere alla contestazione immediata della violazione. Nel caso in cui la mancanza di revisione fosse stata rilevata da apparecchiature elettroniche in presenza degli agenti, ma non fosse stata contestata sul posto, si potrebbe fare ricorso. Anche stavolta sarebbe meglio riporre l’intera faccenda nelle mani del Giudice di Pace, tuttavia sarebbe comunque possibile anche il ricorso al Prefetto.

Ma questi vizi procedurali potrebbero non essere gli unici appigli per un ricorso contro una multa elevata per mancata revisione dell’auto. Occorre verificare ad esempio se la notificata del verbale non sia avvenuta oltre i 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione. Oppure quando sul verbale siano stati riscontrati vizi di forma: mancata indicazione dell’autorità competente per il ricorso, mancata indicazione dei termini e delle modalità di pagamento in forma ridotta, errore sulla norma violata o sulla sanziona da pagare, ecc.

In questa scheda è possibile scaricare il fac simile ricorso multa per mancata revisione da inoltrare alternativamente al Prefetto o al Giudice di Pace.

Come pagare la contravvenzione

È possibile pagare la multa per mancata revisione auto presso Poste Italiane (attraverso l'apposito bollettino), negli uffici del Comando di Polizia che ha accertato la violazione, nelle tabaccherie, tramite bonifico bancario, in Comune e così via. Per ottenere dettagli su ciascuna procedura consigliamo la lettura della guida dedicata proprio a come pagare una multa. L’importante, in questi casi, è procedere al pagamento entro 60 giorni dalla data in cui è stato consegnato il verbale; ma è ancor meglio togliersi il pensiero entro 5 giorni dalla data di consegna del verbale, vista la possibilità di fruire di uno sconto del 30% sull’importo totale della contravvenzione. Un’agevolazione che, specie su cifre a due o più zeri, può fare la differenza.

Va anche detto che rispetto alle sanzioni amministrative di importo elevato, spesso e volentieri viene offerta agli automobilisti che ne fanno richiesta l'opportunità di beneficiare di un pagamento rateizzato, così da evitare che le difficoltà oggettive nel pagamento della sanzione ne determini la scadenza, l’aumento di importo e l’arrivo di una cartella esattoriale. Certo, occorre verificare il possesso di determinati requisiti prima di inoltrare la richiesta di rateizzazione multa. Vediamo quali sono. Per ottenere il beneficio occorre che:

  • l'importo della sanzione sia superiore a 200,00 euro;
  • il reddito del soggetto sanzionato non sia superiore a 10.628,16 euro (in caso di convivenza il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia. I limiti di reddito si attestano a 1.032,91 euro per ognuno dei familiari);
  • la rateizzazione sia riferita ad un unico verbale, poiché non è possibile cumulare le sanzioni ottenute per arrivare all’importo di 200,00 euro;
  • non sia stata presentata una richiesta di ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.

Per presentare la richiesta di rateizzazione multa occorre rivolgersi al Prefetto, se la contravvenzione è stata elevata dalla Polizia di Stato o dai Carabinieri, o al Presidente della giunta regionale/provinciale/Sindaco se la multa è tata elevata dalla Polizia locale. Questo è il modulo richiesta rateizzazione multa in formato ".doc" che è possibile scaricare da Moduli.it, compilare in ogni sua parte e trasmettere entro 30 giorni dalla data di contestazione immediata o di notifica del verbale, preferibilmente tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento.

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58728 - Antonella
18/07/2022
Buongiorno, passando sotto un rilevatore mi è stata rilevata la mancata revisione in data 12 febbraio notificata al 18 febbraio con l'invito a fornire i dati e l'avvenuta revisione in un qualsiasi ufficio di polizia. Il giorno 21/02 mi sono recata nel mio comune a fornire la carta di avvenuta revisione, la quale è stata mandata via mail al comune dell'infrazione. Il giorno 15 luglio mi è stata recapitata la multa per quell'infrazione. A questo punto volevo sapere se ho tutti i presupposti per nn pagare la multa dal momento che sono passati più di 90 gg.

57725 - Giovanna
01/04/2022
Ho preso due multe per mancata revisione del veicolo in due comuni diversi nello sresso giorno Ho pagato la prima, posso fate ricorso per la seconda? Grazie

57489 - giuliano
28/02/2022
ho ricevuto una contravvenzione x mancata revisione il 15 febbraio, pagata la multa e fatta revisione, ora, 28 febbraio ricevo una contravvenzione x mancata revisione rilevata il 9 febbraio con vettura in sosta sono obbligato a pagare una seconda volta?? grazie

55815 - Redazione
22/04/2021
Sabrina, purtroppo si.

55810 - sabrina
21/04/2021
Salve, mi è arrivata la multa per mancata revisione auto rilevata il 05 febbraio, ma accertata il 8 aprile. Nel frattempo a marzo ho fatto la revisione. Devo pagare la multa?

53887 - Mario
01/04/2020
Salve, giorno 17/03/2020 (entrata in vigore del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, cita "per i veicoli il cui termine per effettuare la revisione era già scaduto alla data di entrata DL..... è consentita la circolazione fino al 31/10/2020 senza aver effettuato la revisione") mi fanno la multa per mancata revisione. posso pare ricorso, come e dove? Grazie

53744 - Redazione
03/03/2020
Rossella, rispetto al caso specifico la legge non dice nulla. Tuttavia in più di una occasione i giudici hanno giudicato illegittimo il fermo amministrativo sull’auto del disabile. E ciò anche nel caso in cui il veicolo risultava intestato a uno dei familiari del disabile.

53677 - Rossella
15/02/2020
Per mia dimenticanza la polizia municipale mi ha fatto un fermo amministrativo per 90 giorni. Il problema è che l'auto è cointestata con mio zio disabile con tesserino e tutti i giorni circolo per la terapia. Si può effettuare il fermo. Grazie


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