Permesso provvisorio di circolazione modello

- Ultimo aggiornamento: 15/11/2022
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Descrizione

Modulo di permesso provvisorio di circolazione che viene rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza a seguito di denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione del libretto a carta di circolazione.

Permesso provvisorio di circolazione: a cosa serve

In caso di smarrimento, furto o distruzione della carta di circolazione occorre presentare una denuncia agli organi di Polizia. Da questo momento la carta di circolazione identificata nella denuncia non è più valida e, in caso di ritrovamento o restituzione, deve essere distrutta. Se la denuncia è stata presentata all'estero deve essere ripetuta in Italia.

In occasione della denuncia il funzionario di Polizia verifica se il libretto di circolazione è duplicabile o meno.

Nel primo caso il nuovo libretto sarà recapitato all'indirizzo di residenza dell'utente, senza che questi debba attivare alcuna procedura. Sarà infatti l'organo di polizia ad inviare, entro 7 gg., la richiesta all'ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti. Il cittadino dovrà limitarsi a pagare le spese di spedizione (euro 10,20) al postino che effettua la consegna.

Se il duplicato del libretto di circolazione tarda ad essere consegnato, l'interessato può contattare il Ministero:

  • al numero verde 800232323 della MCTC, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16,30;
  • all'indirizzo email uco.motorizzazione@mit.gov.it. Nella email occorre specificare nome, cognome, luogo e data di nascita, numero targa.

Nel caso in cui il libretto di circolazione non sia duplicabile, invece, l'interessato dovrà necessariamente recarsi presso un Ufficio della motorizzazione civile per ottenere il duplicato. Questa la documentazione che deve produrre:

In attesa dell’emissione del duplicato del libretto di circolazione, al denunciante viene rilasciato un permesso provvisorio di circolazione, documento necessario per circolare con il proprio veicolo. Il permesso provvisorio ha una validità di 90 giorni.

Il permesso provvisorio di circolazione deve essere compilato, a macchina o stampatello, in triplice copia:

  • la prima, che deve essere consegnata al denunciante, vale come permesso provvisorio di circolazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del DPR 9 marzo 2000, n. 105;
  • la seconda copia, che deve essere trasmessa entro sette giorni all’Ufficio Centrale Operativo Motorizzazione, Casella postale aperta, 00162 Roma Nomentano, vale come comunicazione ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del DPR 9 marzo 2000, n. 105;
  • la terza copia va tenuta agli atti dell’Ufficio che ha ricevuto la denuncia.

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