Denuncia per smarrimento patente
Fac simile, disponibile anche nel formato editabile, con cui sporgere denuncia per patente persa presso una caserma dei Carabinieri o presso un comando di Polizia. Lo stesso modello può essere utilizzato anche in caso di furto o distruzione della patente. La denuncia va effettuata nel termine di 48 ore dal momento in cui ci si accorge di averla smarrita.
Smarrimento patente: cosa fare
La prima cosa da fare nel caso in cui avessi la certezza di aver smarrito la patente, è sporgere la denuncia alle forze di polizia entro le 48 ore. La denuncia smarrimento patente può essere sporta presso una qualsiasi autorità di pubblica sicurezza: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.
Se la denuncia è stata presentata all'estero deve essere ripetuta in Italia.
L'ufficiale che raccoglie la denuncia deve:
Nel momento in cui viene rilasciato il permesso provvisorio, la patente persa (vale a dire quella identificata con la denuncia) non è più valida ed in caso di ritrovamento o restituzione deve essere distrutta.
Denuncia smarrimento patente online
Si può sporgere denuncia anche online, dunque da casa, dall'ufficio o da qualunque altro luogo dotato di connessione internet, tramite l'apposita piattaforma predisposta dall'Arma dei Carabinieri (https://extranet.carabinieri.it/DenunciaViaWeb/).
Una volta compilato il form con tutti i dati richiesti ed inviata la denuncia, il sistema provvederà a rilasciare una ricevuta contenente un "codice identificativo" ed un "codice di attivazione". Nei successivi due giorni, il denunciante dovrà presentarsi, con un documento di riconoscimento, presso la stazione prescelta, dove potrà godere di una corsia preferenziale avendo già espletato alcune incombenze necessarie. In quella sede sarà possibile anche effettuare modifiche e/o integrazioni alla denuncia.
Per sapere qual è la caserma dei Carabinieri più vicina o di prossimità, invitiamo a consultare questa pagina: www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/dove-siamo.
Anche la Polizia di Stato ha un servizio analogo (https://denunceviaweb.poliziadistato.it/), tuttavia nel momento in cui scriviamo risulta momentaneamente sospeso per via di una reingegnerizzazione dell’infrastruttura.
Duplicato patente: come ottenerlo
La procedura per richiedere il duplicato della patente cambia a seconda della duplicabilità o meno del documento.
PATENTE DI GUIDA DUPLICABILE
La patente è "duplicabile" se la procedura necessaria per ottenere il nuovo documento di guida può essere attivata direttamente dalla Polizia o dai Carabinieri che raccolgono la denuncia di furto o smarrimento, dunque senza recarsi personalmente presso gli uffici della motorizzazione. Per verificare se la propria patente è duplicabile o meno, basta andare sul portale dell'automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it), autenticarsi tramite SPID o CIE (carta di identità elettronica), fare clic prima su "Accesso ai servizi" e poi su "Verifica duplicabilità patente".
Una volta accertato che la propria patente è duplicabile, il diretto interessato non deve far altro che
- presentarsi al comando con 2 fotografie formato tessera e un documento d’identità in corso di validità. La denuncia può essere sporta anche da una persona delegata, che dovrà avere al seguito il proprio documento d’identità, la delega sottoscritta dall'intestatario della patente e una fotocopia del documento d’identità valido dello stesso;
- pagare un bollettino PagoPA per la tariffa "2E - DUPLICATO PATENTE PER SMARRIMENTO, SOTTRAZIONE, DISTRUZIONE" (c/c 9001 €10,20). Tale pagamento è indispensabile per l'emissione del nuovo documento. Su questa pagina www.mit.gov.it/guida-pagamenti-pratiche-motorizzazione-con-pagopa è disponibile la guida ai pagamenti delle pratiche di motorizzazione tramite PagoPA.
Come detto se la patente risulta "duplicabile" la richiesta per il rilascio di una nuova patente viene fatta direttamente dall'autorità di polizia, cosicché è lo stesso Ufficio Centrale Operativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad inviare il duplicato della patente direttamente a casa dell'interessato tramite posta, chiaramente non prima di aver verificato che il pagamento del bollettino PagoPA risulti corretto per quanto riguarda importo e codice fiscale.
Se il duplicato non perviene entro 45 giorni la validità del permesso provvisorio si intende prorogata fino al momento della consegna del duplicato. In questo casi si può chiedere informazioni
- chiamando il numero verde 800-232323 del Ministero dei Trasporti. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, e il sabato dalle 8 alle 14;
- scrivendo una e-mail all'indirizzo uco.dgmot@mit.gov.it. In questo caso è importante specificare nome, cognome, luogo e data di nascita, numero patente.
PATENTE DI GUIDA NON DUPLICABILE
Se invece la patente non risulta meccanizzata, l'interessato deve rivolgersi agli uffici della Motorizzazione civile per richiederne il duplicato. Occorre rivolgersi agli stessi uffici anche nel caso in cui, dopo il tentativo di consegna, l'Ufficio postale abbia restituito il duplicato della patente al Ministero per errori nell'indirizzo del destinatario o per compiuta giacenza postale.
Questa la pagina www.ilportaledellautomobilista.it/gms/ricerca/$N/$N per ricercare gli Uffici della Motorizzazione Civile selezionando la provincia di interesse.
Questa, invece, la documentazione da presentare:
- modello di domanda TT 2112, debitamente compilato e sottoscritto;
- denuncia di smarrimento presentata presso gli Organi di Polizia, unitamente al permesso provvisorio di guida;
- ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa "2E - DUPLICATO PATENTE PER SMARRIMENTO, SOTTRAZIONE, DISTRUZIONE" (c/c 9001 €10,20);
- originale e fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
- n. 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata. In proposito ricordiamo che la foto può essere autenticata direttamente allo sportello dell'Ufficio, se è l'interessato a presentare la domanda, oppure presso gli Uffici comunali, nel caso in cui si voglia delegare qualcuno alla presentazione della domanda. Per l'autentica delle foto non occorre pagare l'imposta di bollo.
Se contestualmente si effettua il rinnovo di validità occorre portare certificato medico in bollo (ASL) in data anteriore a sei mesi + relativa fotocopia.
I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento.
Questi i soggetti legittimati alla presentazione della domanda:
- il diretto interessato esibendo un documento di identità in corso di validità;
- la persona delegata con documento di identità in corso di validità e munita di delega patente su carta semplice sottoscritta dal titolare della domanda più fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità;
- l'autoscuola o lo studio di consulenza automobilistica munita di fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità.
Se il richiedente non è in possesso di carta di identità italiana, l'identificazione può avvenire tramite documento di riconoscimento equipollente, rilasciato da una amministrazione dello Stato italiano o di altri Stati.
Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare e legalizzata in prefettura, ovvero da un traduttore e giurata innanzi al cancelliere giudiziario o notaio.
Ho perso la patente posso guidare?
La risposta è si, a patto di avere con sé il permesso provvisorio di guida rilasciato dall'autorità di polizia al momento della denuncia di smarrimento.
Ricordiamo che la guida senza patente non è più considerato reato ma illecito amministrativo. In buona sostanza chiunque conduce un veicolo senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con una sanzione che va da 2.257 a 9.032 euro. Analogo trattamento è riservato a chi guida senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno.
E non è tutto perché il Cds prevede anche l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 3 mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da 3 a 12 mesi.
E se il conducente, fermato al posto di blocco, dichiarasse di aver semplicemente dimenticato la patente a casa o in ufficio? In questo caso troverebbe applicazione l’articolo 180 c. 7 del Codice della Strada, che prevede una sanzione amministrativa per così dire più leggera che va da 42 a 173 euro (da 26 a 102 euro in caso di ciclomotori), a condizione che venga comunque accertata la disponibilità della patente. Chiaramente si applica lo sconto multa del 30% nel caso in cui il pagamento venga effettuato entro i 5 giorni successivi.
Ma non è tutto perché l’automobilista, entro il termine stabilito nell'invito, è tenuto ad esibire la patente di guida presso gli uffici della polizia. Se non lo fa scatta una ulteriore sanzione amministrativa che va da 430 a 1.731 euro.
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