Statuto associazione non riconosciuta: PDF editabile

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 31/10/2022
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Descrizione

Fac simile di statuto associazione non riconosciuta, vale a dire di quell'associazione che appartiene alla categoria delle organizzazioni senza personalità giuridica ma che, come al pari di quella riconosciuta, costituisce un’organizzazione di persone unite per il perseguimento di uno scopo non lucrativo.

Associazione non riconosciuta: cos'è

L'associazione non riconosciuta è un ente che, pur essendo dotato di tutti gli elementi delle persone giuridiche, non ha chiesto o non ha ottenuto un formale riconoscimento della autorità statale, ed è, conseguenzialmente, regolato da specifiche norme.

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi degli associati (art.35 c.c.). Anche tali associazioni, quindi, hanno la loro fonte di un atto costitutivo e sono organizzate mediante uno statuto.

I contributi degli associati e i beni acquistati dall'ente costituiscono il c.d. fondo comune, sul quale si possono eventualmente soddisfare i terzi creditori. Finché dura l'associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

Le associazioni non riconosciute non possono ricevere per donazione, o per successione mortis causa: infatti eredità, legati e donazioni non hanno efficacia se, entro un anno, non è chiesto il riconoscimento (art. 600, 768 c.c.). 

Anche in tali tipi di associazioni esiste un'autonomia patrimoniale, perché il patrimonio delle associazioni non riconosciute si distingue e differenzia da quello degli associati. Tale autonomia è, però imperfetta perché, pur essendoci un fondo comune (su cui, in primo luogo, i creditori fanno valere i loro diritti), per soddisfare le obbligazioni dell'associazione, sono, tuttavia, responsabili solidalmente e personalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione medesima (artt. 38 c.c.).

L'associazione non riconosciuta e il comitato spontaneo sono entrambe forme di organizzazione privata disciplinate dal Codice Civile, ma hanno caratteristiche, finalità e modalità di funzionamento diverse. In particolare l'associazione nasce per svolgere un'attività stabile e continuativa, mentre il comitato spontaneo nasce per perseguire uno specifico obiettivo, spesso temporaneo. Inoltre l'associazione ha una struttura organizzativa più articolata rispetto al comitato ed è regolata da un atto costitutivo e da uno statuto. Il comitato, invece, può essere costituito anche con un semplice atto costitutivo corredato da uno statuto essenziale.

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