Atto costitutivo associazione non riconosciuta: fac simile PDF

- Ultimo aggiornamento: 31/10/2022
Formati     © Moduli.it
PDF interattivo
Dichiaro di aver preso visione della nota informativa e di aver letto e accettato i termini e le condizioni di utilizzo del portale

Descrizione

Fac simile di statuto associazione non riconosciuta, vale a dire di quell'associazione che appartiene alla categoria delle organizzazioni senza personalità giuridica ma che, come al pari di quella riconosciuta, costituisce un’organizzazione di persone unite per il perseguimento di uno scopo non lucrativo.

Associazione non riconosciuta: cos'è

L'associazione non riconosciuta è un ente che, pur essendo dotato di tutti gli elementi delle persone giuridiche, non ha chiesto o non ha ottenuto un formale riconoscimento della autorità statale, ed è, conseguenzialmente, regolato da specifiche norme.

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi degli associati (art.35 c.c.). Anche tali associazioni, quindi, hanno la loro fonte di un atto costitutivo e sono organizzate mediante uno statuto.

I contributi degli associati e i beni acquistati dall'ente costituiscono il c.d. fondo comune, sul quale si possono eventualmente soddisfare i terzi creditori. Finché dura l'associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

Le associazioni non riconosciute non possono ricevere per donazione, o per successione mortis causa: infatti eredità, legati e donazioni non hanno efficacia se, entro un anno, non è chiesto il riconoscimento (art. 600, 768 c.c.). 

Anche in tali tipi di associazioni esiste un'autonomia patrimoniale, perché il patrimonio delle associazioni non riconosciute si distingue e differenzia da quello degli associati. Tale autonomia è, però imperfetta perché, pur essendoci un fondo comune (su cui, in primo luogo, i creditori fanno valere i loro diritti), per soddisfare le obbligazioni dell'associazione, sono, tuttavia, responsabili solidalmente e personalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione medesima (artt. 38 c.c.).

Tags:  associazionismo

Foto
Pixabay
Documenti correlati
 
Utilità