Quando e come rinunciare all'eredità

        
 

Un soggetto che intende accettare l’eredità, secondo la legge italiana, deve farsi carico non solo di acquisire i beni, ma anche di rispondere in maniera illimitata - dunque non solo con beni ereditari, ma anche con beni personali - delle situazioni debitorie che facevano capo alla persona deceduta.

Per questi motivi nel caso in cui l’eredità risulti particolarmente gravata da debiti può essere opportuno valutare l’ipotesi di rinunciare all’eredità.

La rinuncia presuppone la morte della persona della cui eredità si tratta, cioè l’apertura della successione. I termini della rinuncia sono di 3 mesi dalla data del decesso se il chiamato è nel possesso o utilizza i  beni oggetto di successione; di 10 anni dalla data del decesso se il chiamato non è nel possesso dei beni o non li utilizza.

E’ opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità.

La rinuncia all'eredità, ai sensi dell'art. 519 c.c., deve farsi per atto pubblico (questo il fac simile) o con atto ricevuto dal cancelliere del Tribunale (questo il fac simile).

Il tribunale o sezione distaccata di tribunale competente per territorio è quello dell’ultimo domicilio del defunto.

Al verbale occorre allegare:
- il certificato di morte in carta libera;
- la copia del codice fiscale del rinunciante e del de cuius;
- il documento di identità valido del rinunciante;
- la copia autentica dell’eventuale testamento;
- la copia autentica dell’autorizzazione del giudice tutelare, se tra gli accettanti vi sono minorenni o interdetti.

Non è possibile apporre termini e condizioni e non è ammessa una rinuncia parziale.

La rinuncia all'eredità, ove comprometta le ragioni dei creditori del rinunciante, potrà essere impugnata dai creditori medesimi che potranno farsi autorizzare dal Tribunale ad accettare l'eredità in vece del chiamato esclusivamente al fine di soddisfare le proprie ragioni di credito.

La rinuncia all'eredità può essere impugnata per violenza e dolo (non per errore) entro il termine di cinque anni dal momento in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo ai sensi dell'art. 526 c.c.

Per quanto attiene ai costi, se si sceglie di non ricorrere al notaio, occorre effettuare un versamento di € 168,00 con il Mod. F23 ai fini della registrazione all’Ufficio delle Entrate e una marca da bollo da € 14,62.

Dopo la registrazione per il ritiro della copia conforme della rinuncia occorre una marca da bollo da 14,62 € più marche per diritti di cancelleria.

Pubblicato il 23/02/2011    37 Commenti
Tags: rinuncia eredità successione testamento decesso
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17045 - bianca
14/05/2012 10:29
Nel lonano 1990 è deceduta mia madre vedova, ha lasciato 3 figli A B C D; A B C con figli D senza figli: A B D hanno rininciato all'eredità; C ha aperto la successione che si componeva di un fabbricato e di un terreno, accollandosi tutte le spese ed ha preso possesso della proprietà facendo migliorie e costruendo un deposito agricolo nel terreno. L'erede A a novembre del 2011 ha aperto un'altra successione a favore dei suoi figli e dei figli di B e dell'erede C. Vorrei sapere se hanno diritto gli eredi di A e B alla proprietà e ai fini fiscali C deve pagare le tasse come ha fatto per 22 anni o deve pagare la sua parte. Grazie

17032 - Sandro
11/05/2012 18:45
Salve! Il 26 febbraio di quest’anno è venuto a mancare nostro padre, il quale separato legalmente dal 1992 ma non divorziato da nostra madre, viveva con un’altra. L’unica cosa che ci ha lasciato perché a suo nome era una piccola automobile che abbiamo venduto. Inoltre mia madre ha chiesto la reversibilità della pensione che le è stata concessa perche risulta ancora coniuge. Ma in seguito abbiamo scoperto che aveva contratto un debito presso la sua banca che doveva finire di pagare. Domanda: se facessimo entro il termine dei tre mesi la rinuncia all’eredità che potrebbe succedere? Visto che abbiamo già venduto la macchina e che a mia madre le Hanno concesso i benefici della reversibilità della pensione? In attesa Vi porgo distinti saluti

17019 - Talete
11/05/2012 06:57
Vorrei saper essendo in tre, madre e due fratelli ed avendo nel termine di un anno presentato la dichiarazione di successione, se mia madre può rinunciare all'eredità in favore dei due figli e continuare ad abitare la casa coniugale.Se il possesso come diritto di abitazione spettante alla vedova possa inficiare la rinuncia all'eredità.

17008 - Alessandra Santini
09/05/2012 12:26
Salve, la mia famiglia ed io abbiamo una situazione anomala e non sappiamo come venirne fuori, siamo proprietari di un immobile,nel 1995 mio padre firmo' un compromesso scritto ma che ancora ad oggi il passaggio di proprietà di codesto immobile non è stato fatto, causa della non reperibilità dell'interessato, e noi ci riroviamo con tasse da pagare e senza chiavi di quell'immobile.cosa possiamo fare? Puo' essere nullo il compromesso scritto e firmato da entrambi? mio padre è deceduto nel 2006 e nonostante abbiamo invitato piu volte l'interessato non riusciamo a portarlo dal notaio che deve essere pagato da lui. grazie

17004 - Redazione
08/05/2012 22:30
Roberta, la rinuncia fa fatta prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità.

16985 - Roberta
05/05/2012 14:23
Salve,avrei una domanda da farvi..Ho mio padre che è morto a dicembre del 2010,non ha lasciato testamento,quindi noi e mia madre abbiamo ereditato i suoi beni.Mio fratello a insaputa di tutti i figli ha fatto la successione e l'ha presentata all'agenzia delle entrate il 7 ottobre 2011,solo adesso io sono venuta a conoscienza di questa successione dove ci sono anche io,ma non ho intensione di voler ereditare nessun bene e volevo rinunciarvi sin dall'inizio come stabilito.Volevo chiedervi sono ancora in tempo,nonostante la successione sia stata presentata a mia inspauta e nonostante adesso ci troviamo a maggio 2012? Come posso agire per poter rinunciare?

16964 - gianni paolo
01/05/2012 19:51
Salve, vorrei sapere avendo lasciato il de cuius (non sposato e senza figli) un testamento nel quale lascia la sua quota di 1/2 di un appartamento agli eredi legittimi (fratelli, sorella e figli di fratello e sorella deceduti), e tutti questi (ovviamente ad eccezione di uno) vorrebbero rinunciare all'eredità a fav. di quest'ultimo fratello che è proprietario già dell'altro 1/2 dell'appartamento (ha il possesso e l'uso di tutto l'immobile), se la quota di 1/2 pu0' passare direttamente (con la sola dichiarazione di successione e la rinuncia di tutti gli altri eredi) al solo fratello che possiede già l'alto 1/2. Grazie

16919 - Francesco
26/04/2012 12:01
Salve, vorrei porvi il seguente quesito: Sono divenuto erede, da circa 10 giorni dalla morte di mio padre, insieme a mia mamma e ai miei due fratelli, tutti maggiorenni. Mio padre ha lasciato un testamento dove scrive che vuole lasciare tutto alla mamma. Noi tre fratelli pur sapendo che avremmo diritto alla quota legittima, intendiamo rispettare la volontà di nostro padre. A questo punto è sufficiente rinunciare all'eredità, con atto sottoscritto davanti il cancelliere, per lasciare tutto a nostra madre? Servono altri atti, oltre la successione, affinché le nostre quote passino tutte alla mamma? Grazie

16913 - Redazione
25/04/2012 12:44
Serenella la rinuncia fa fatta prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità.

16895 - serenella
23/04/2012 17:17
rinunciando all'eredità sono comunque obbligato a fare denuncia di successione o la devono fare gli eredi restanti?


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