Prescrizione bollette energia elettrica: fac simile richiesta

- Ultimo aggiornamento: 20/05/2020
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Fac simile con cui è possibile far valere nei confronti del fornitore di energia la prescrizione bolletta luce, evitando in questo modo di pagare fatture per a consumi risalenti a oltre due anni.

Prescrizione bolletta luce: quando si ha diritto

Il tuo fornitore di energia elettrica oggi ti sollecita il pagamento di una vecchia bolletta che tu sbadatamente avevi dimenticato nel cassetto della scrivania o che ti era stata recapitata presso la vecchia abitazione. La apri e leggi che i consumi si riferiscono a molti mesi fa. La domanda che subito ti poni è: ma a distanza di così tanto tempo il fornitore ha ancora il diritto di pretendere il pagamento di certe somme? 

La domanda è quanto mai lecita. A tal proposito, infatti, devi sapere che a partire dal 1 Marzo 2018 il termine di prescrizione della bolletta della luce è passato da 5 a 2 anni. Tradotto significa che trascorsi due anni, il fornitore perde ogni diritto di esigere il pagamento della fattura dal proprio cliente.

Ciò in applicazione di un principio generale disciplinato dallo stesso Codice Civile che all'art. 2394 stabilisce che "ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge".

Anche per le bollette del gas e dell'acqua la prescrizione si è ridotta a 2 anni, ma in questo caso le date di decorrenza variano rispetto a quella della luce:

La prescrizione resta di 5 anni per i consumi e i conguagli contabilizzati prima di tali date.

Prescrizione bolletta luce 2 anni: cosa significa

Ma cosa significa esattamente che la prescrizione bolletta luce è di 2 anni? Molto semplice: che il fornitore di energia può pretendere il pagamento solo degli importi fatturati relativi ai consumi più recenti di 2 anni. In pratica se inviasse una fattura a Maggio 2021, la compagnia potrebbe pretendere al massimo il pagamento dei consumi effettuati entro maggio 2019. Pertanto se il cliente ricevesse una fattura per consumi relativi al periodo Gennaio-Febbraio 2019, potrebbe tranquillamente eccepire la prescrizione.

Chiaramente la prescrizione di 2 anni riguarda anche i famosi conguagli, ossia quelle operazioni di contabilizzazione dei consumi realmente effettuati e rilevati dal contatore in un certo periodo ma non ancora fatturati. 

Anche in questo caso il fornitore di energia non può pretendere conguagli per consumi avvenuti più di due anni prima. Leggi in proposito il post che abbiamo dedicato al conguaglio bollette.

Dunque se per sua negligenza la società dimentica di conguagliare i consumi degli ultimi anni, il cliente al massimo sarà tenuto a pagare i consumi realmente effettuati negli ultimi 2 anni

Attenzione: il cliente finale può eccepire la prescrizione solo se vi è una chiara e manifesta responsabilità del venditore/distributore nel ritardo di fatturazione. Se, invece, la causa del ritardo è imputabile al cliente (che ad es. non ha reso possibile l'accesso ai contatori), la prescrizione non può essere fatta valere.

Ricordiamo, infine, che la prescrizione bolletta luce si applica anche alle microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 20031 e ai professionisti.

Quando la prescrizione bolletta luce si interrompe

Il termine di prescrizione decorre dal giorno successivo alla data di scadenza della bolletta e si interrompe ogni qualvolta il fornitore invia una comunicazione o emana un qualsiasi provvedimento nei confronti del proprio cliente moroso.

In altre parola nel momento in cui la compagnia energetica invia, ad esempio, una lettera di sollecito o una diffida scritta, il termine di 2 anni si interrompe e inizia a decorrere da capo.

Obblighi del fornitore di energia

Per una maggiore trasparenza sugli importi oggetto di prescrizione e per rendere più facile al cliente esercitare il proprio diritto, l'ARERA ha stabilito con delibera 569/2018/R/com che il fornitore è tenuto a

  • emettere una fattura contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di due anni oppure
  • dare separata e chiara evidenza degli importi per consumi risalenti a più di due anni all’interno di una fattura di periodo o chiusura relativa anche a consumi risalenti a meno di due anni.

Non solo. Il fornitore è tenuto ad informare il cliente della possibilità di far valere la prescrizione bolletta luce e a fornire un modello che faciliti la comunicazione della sua volontà di non pagare. L'opposizione va fatta nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento da parte della società.

Se tale format non è stato inviato o è difficile da rintracciare sul sito, si può utilizzare il fac simile disponibile in questa scheda.

Tags:  reclamo elettricità bolletta elettrica bolletta luce

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