
Forse pochi sanno che esiste un Fondo Nazionale di Garanzia (D.Lgs. n. 111/1995), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che consente, in caso di insolvenza o di fallimento dell’organizzatore del viaggio, il rimborso al turista del prezzo versato, oltre che il suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo permette anche di fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze (epidemie, guerriglie, eventi catastrofici, ecc.) o di situazioni imputabili al comportamento dell’organizzatore.
E’ importante sapere, tuttavia, che il Fondo interviene soltanto nel caso in cui l'operatore turistico sia in possesso di regolare licenza rilasciata dall’autorità competente; non interviene, dunque, quando il viaggio sia stato organizzato autonomamente dal turista o sia stato venduto da operatori non in possesso di regolare autorizzazione.
Il Fondo è alimentato con il versamento del 2% dei premi per la responsabilità civile pagate dalle agenzie viaggio in Italia.
Per avvalersi del Fondo bisogna inoltrare una domanda, entro tre mesi dalla data prevista per la conclusione del viaggio, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. Nel caso di emergenze che si verificano in occasione di viaggi all’estero, il turista può chiedere l’attivazione del fondo attraverso le Ambasciate o i Consolati italiani.
Alla domanda vanno allegati il contratto di viaggio in originale, copia della ricevuta del versamento della somma pagata all'agenzia turistica e ogni elemento utile a provare la mancata fruizione dei servizi pattuiti.
Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto organizzatore inadempiente.
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Pubblicato il 09/02/2012 Foto: Flickr