MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), in vigore in Italia dal 1 novembre 2007, è la Direttiva Europea sui Mercati degli Strumenti Finanziari.
Tra i principali obiettivi della Direttiva possono essere evidenziati, in particolare, i seguenti tre:
È strettamente necessario che il cliente sia informato dall'intermediario sulla natura del servizio prestato e quindi sulle finalità della richiesta delle informazioni, attraverso formule del tipo:
"Gentile Cliente, nell'ambito del servizio di consulenza finanziaria a Lei prestato, le seguenti domande hanno l'obiettivo di individuare e consigliarLe un prodotto adeguato alle Sue caratteristiche e alle Sue esigenze. La invitiamo pertanto, nel Suo interesse, a fornirci le informazioni richieste, in assenza delle quali non è possibile consigliarLe alcun prodotto."
ovvero
"Gentile Cliente, nell'ambito del servizio di collocamento del prodotto, le seguenti domande hanno lo scopo di verificare, nel Suo interesse, che Lei abbia il livello di conoscenza ed esperienza finanziaria necessario a comprendere i rischi che il prodotto stesso comporta."
Analogamente il rifiuto da parte del cliente di fornire all'intermediario finanziario alcune delle informazioni rilevanti per la valutazione, può essere documentato mediante una dichiarazione di questo tipo:
"Il sottoscritto cliente dichiara di non voler ricevere consigli personalizzati sul prodotto né fornire le informazioni necessarie a poterli formulare, nella consapevolezza che ciò impedisce la raccomandazione di un prodotto adatto alle Sue esigenze." (Firma del cliente)
In precedenza il cliente aveva la facoltà di firmare una "liberatoria" così da consentire la collocazione dei prodotti finanziari anche senza questionario. Oggi questo non è più possibile, tanto che nel caso in cui un prodotto finanziario (obbligazione, fondo comune, azione, ecc.) dovesse risultare "non adeguato", ne sarebbe bloccata la vendita.
Questo aspetto, tuttavia, potrebbe celare alcuni rischi, nel senso che potrebbe portare gli intermediari finanziari a creare dei "profili forzati" (ad esempio guidando la compilazione del questionario in relazione al prodotto che intende far sottoscrivere), oppure ricorrere ad una modalità, detta di "mera esecuzione degli ordini" che li esime dal fare qualunque valutazione su adeguatezza e appropriatezza delle operazioni finanziarie effettuate.
Per evitare che gli intermediari finanziari possano abusare di queste scappatoie, potrebbe risultare utile raccomandare al proprio istituto, nell'ambito del servizio di consulenza finanziaria che offre, di individuare ed offrire sempre un prodotto adeguato alle proprie caratteristiche personali e alle proprie esigenze. Moduli.it vi offre un fac-simile da utilizzare.