Il promotore finanziario: chi è e come diventarlo

Il promotore finanziario è l’unico operatore, secondo l'art. 31 del Decreto Legislativo N. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza) abilitato alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento in luogo diverso dalla sede dell’intermediario (Banche, SIM, SGR)  per il quale lavora in qualità di dipendente, agente o mandatario. Il promotore finanziario può svolgere l’attività nell'interesse esclusivo di un solo soggetto, in altri termini può collocare soltanto i prodotti dell'istituto finanziario per il quale lavora.

Per svolgere la professione è necessario essere iscritti all’Albo Nazionale dei Promotori di Servizi Finanziari, che dal 1° gennaio 2009 non è più tenuto dalla Consob, bensì dall'Organismo per la tenuta dell’albo unico dei promotori finanziari (APF), costituito in forma di associazione tra l'Associazione Nazionale delle società di collocamento di Prodotti Finanziari e di Servizi di Investimento (Assoreti), l'Associazione Nazionale Promotori Finanziari (Anasf) e l’Associazione Bancaria Italiana (Abi).

Per iscriversi all’albo gli interessati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dall’articolo 1 del D.M. 472/1998 e dei requisiti di professionalità verificati dall'APF sulla base di una prova valutativa indetta con una cadenza di tre sessioni per anno.

La selezione consiste in un'unica prova scritta, completamente informatizzata; è previsto l'utilizzo di PC messi a disposizione di ciascun candidato. E' stata soppressa la prova orale. L’esame si svolge presso le Camere di Commercio, in cui hanno sede le sezioni territoriali dell’APF.

Superata la prova valutativa occorre presentare una domanda alla sezione territoriale dell'APF in cui l’istante è residente, ovvero, se residente all’estero, ha eletto il domicilio. Contestualmente si deve provvedere al versamento di un contributo di € 175 così come previsto dall'articolo 31, comma 4, del T.U.F.

Si può essere esonerati dall’obbligo di sostenere l’esame qualora si dimostri di possedere una specifica esperienza professionale nello svolgimento dell’attività di agente di cambio, di dipendente o funzionario di banche o Sim, di negoziatore abilitato ad operare nei mercati regolamentati. Nel caso specifico l’interessato deve compilare un modello di iscrizione e una dichiarazione autentica dei requisiti professionali, a cura dell'intermediario datore di lavoro.

La cancellazione dall'Albo può essere disposta dall'APF su richiesta dello stesso promotore finanziario, che comunica la volontà di chiudere il rapporto con il proprio intermediario o più semplicemente quella di non voler più esercitare tale attività.  La cancellazione di propria iniziativa può avvenire anche nel caso in cui il promotore comunichi di non essere più in possesso di tutti i requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 1, del D.M. 472/1998. 

Nel caso di cancellazione dietro propria iniziativa, il promotore può reiscriversi su domanda in qualsiasi momento.

La cancellazione dall'Albo può essere disposta anche per mancato pagamento del contributo previsto dall’Organismo o del contributo di vigilanza in favore della Consob, per decesso o per radiazione dall’Albo. In quest’ultimo caso il promotore finanziario deve attendere 5 anni dalla data della notifica della delibera di radiazione prima di poter ripresentare la domanda di iscrizione all’Albo.

I promotori sono tenuti a comunicare senza indugio all’Organismo per la tenuta dell’Albo unico il luogo di conservazione della seguente documentazione:

  • contratti promossi per suo tramite;
  • altri documenti sottoscritti dai clienti o dai potenziali clienti;
  • corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il promotore ha operato nel corso del tempo.
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