Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

L'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, introdotto con il decreto legislativo 276/2003 in attuazione della legge 30/2003, è attivabile per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro ed è finalizzato all'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.

Apprendistato: cos’è

L’apprendistato è un contratto che permette ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni di approcciare il mondo del lavoro pur continuando il proprio percorso formativo, come quello scolastico, accademico o di ricerca. Ciò che differenzia l’apprendistato da qualsiasi altro prodotto volto all’acquisizione di competenze pratiche durante il periodo di studi (si vedano il tirocinio curriculare o l’alternanza scuola lavoro), è la presenza di un contratto vero e proprio, dal quale il lavoratore potrà acquisire una doppia formazione: quella teorica e quella pratica.

Chi assume un soggetto tramite il contratto di apprendistato è obbligato non solo a corrispondergli una retribuzione, ma ad assicurargli anche - attraverso un'attività formativa - il trasferimento delle competenze tecnico-professionali inerenti quella specifica mansione. Una formazione, dunque che va ad aggiungersi a quella che il giovane acquisisce tra i banchi di scuola o nelle università.

Apprendistato: quali tipologie esistono

Coprendo una fascia di età alquanto ampia (ricordiamo che possono essere contrattualizzati i giovani tra i 15 e i 29 anni), il contratto di apprendistato si differenzia in 3 diverse tipologie:

1. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnico superiore. Si rivolge ai soggetti che hanno un età compresa tra i 15 e i 25 anni e permette loro di adempiere l’obbligo di istruzione ed ottenere il diploma professionale. La durata del contratto dipende dalla qualifica che si intende recepire, ma fondamentalmente non può estendersi oltre i 3 anni, ad eccezione dei diplomi regionali, per i quali si stipulano contratti quadriennali.

2. Apprendistato professionalizzante. è pensato per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, per dare loro la possibilità di approcciare il mondo del lavoro, acquisendo una formazione pratica e al contempo una qualifica professionale sancita dai CCNL (Contratti Collettivi nazionali di Lavoro). I CCNL determineranno la durata del contratto stesso, che in definitiva non può superare i 3 anni, ad eccezione degli artigiani, che invece possono ottenere anche un contratto quinquennale. Ti offriamo la possibilità di scaricare gratuitamente un

Possono stipularlo anche i soggetti di età superiore a 29 anni che percepiscono l’indennità di disoccupazione NASpI o sono in mobilità. Per costoro sottoscrivere un contratto di apprendistato può essere un’ottima occasione per riqualificarsi professionalmente e rientrare nel mondo del lavoro.

3. Apprendistato per l’alta formazione e la ricerca. Si tratta di un contratto che si basa sulla collaborazione di istituzioni scolastiche o universitarie e imprese. È dedicato ai giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni e permette loro di lavorare e studiare al tempo stesso. Nello specifico, è possibile conseguire un diploma, una laurea, un master o un dottorato di ricerca, il praticantato per l'accesso agli ordini professionali, oppure il Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore. Al contempo, però, è possibile sottoscrivere un contratto di apprendistato di terzo livello non finalizzato all’ottenimento di un particolare titolo di studio, bensì delle competenze necessarie per svolgere un determinato impiego. Il vantaggio per i giovani contrattualizzati è quello di poter entrare in azienda e iniziare ad esercitare il mestiere o la professione scelta, senza avere l’esperienza pregressa solitamente richiesta nelle offerte di lavoro. Anche in questo caso la durata del contratto varia in funzione della qualifica che si intende conseguire.

Apprendistato: come funziona la formazione

Gli apprendisti hanno l’obbligo di ricevere la formazione specificata nel Piano Formativo Individuale che hanno approvato al momento della sottoscrizione del contratto. L’azienda può formare personalmente il dipendente, o può rivolgersi agli istituti statali o agli organismi accreditati: le ore di formazione sostenute all’esterno della struttura non sono retribuite, mentre quelle svolte all’interno dell’azienda devono essere retribuite al 10%.

Qualora l’azienda non somministrasse l’adeguata formazione all’apprendista, rischierebbe di essere sanzionata: il datore di lavoro dovrebbe corrispondere un’ammenda di importo pari alla differenza tra la contribuzione effettivamente pagata e quella dovuta al lavoratore, tenendo conto del livello di inquadramento contrattuale raggiunto allo scadere del contratto di apprendistato, il quale andrebbe incrementato del 100%.

Apprendistato: agevolazioni per chi assume

L’apprendistato è una formula che ben si adatta alle esigenze di entrambe le parti coinvolte nel contratto. Il lavoratore ha la possibilità di formarsi e allo stesso tempo ricevere un’indennità, che varia da 2000 a 3000 euro annui per gli apprendisti di primo livello, fino a diventare uno stipendio vero e proprio per gli apprendisti di secondo e terzo livello. Il datore di lavoro, invece, ha la possibilità di usufruire degli incentivi previsti per le aziende che assumono personale mediante il contratto di apprendistato.

Nello specifico, le aziende con più di 9 dipendenti potranno contare su una contribuzione agevolata al 10% della retribuzione, mentre le aziende con meno di 9 dipendenti otterranno lo sgravio totale o la deducibilità di spese e contributi dalla base imponibile IRAP; in più l’aliquota contributiva si riduce dal 10 al 5% mentre è stato abolito il contributo per la formazione continua (0.30%).

Infine, qualora l’apprendista venisse licenziato, l’azienda non è tenuta a corrispondere alcun contributo in merito. Dal punto di vista normativo, invece, sarà possibile escludere gli apprendisti dal conteggio del personale che determina l’obbligo di assunzione dei soggetti disabili.

Apprendistato: assunzione e tutele per i lavoratori

Per scongiurare quanto più possibile l’ipotesi che gli apprendisti possano essere licenziati una volta concluso l’apprendistato, sono stati introdotti dei vincoli per i datori di lavoro:

  • le aziende con più di 50 dipendenti hanno l’obbligo di confermare con un contratto a tempo indeterminato il 20% degli apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti (salvo specifiche indicazioni dei CCNL). Devono sottostare a questo vincolo solo le imprese che hanno assunto personale mediante la formula dell’apprendistato professionalizzante;
  • le aziende possono assumere 3 apprendisti per ogni 2 dipendenti. Le imprese con meno di 10 dipendenti, invece, potranno assumere 1 apprendista per ogni dipendente. Ad ogni modo non è in alcun modo possibile che il numero degli apprendisti sia maggiore di quello degli altri dipendenti;
  • le imprese artigiane devono rispettare i limiti disposti dalla legge-quadro sull’artigianato;
  • le imprese che hanno meno di 3 dipendenti specializzati, oppure non ne hanno affatto, possono assumere un numero di apprendisti non superiore a 3;
  • non è possibile assumere un’apprendista con un contratto a termine. L’unica formula possibile è quella del contratto a tempo indeterminato;
  • le aziende possono sotto-inquadrare l’apprendista fino a due livelli in meno del dovuto, non oltre.

Inoltre agli apprendisti possono godere delle tutele previdenziali previste dalla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), che copre infortuni sul lavoro, malattie professionali e non, invalidità, vecchiaia, assegni familiari e maternità.

Il contributo sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali è pari all’1,31%, al quale va sommato anche il contributo dello 0,30% che invece riguarda il finanziamento dei Fondi per la formazione continua.

Infine, se il lavoratore viene licenziato o, per una qualsiasi causa diversa dalle dimissioni, vede interrompersi il rapporto di lavoro formalizzato mediante il contratto di apprendistato, anche prima della sua scadenza naturale, ha il diritto di fruire dell’indennità di disoccupazione NASpI al 50% per ogni 12 mesi di anzianità aziendale accumulati negli ultimi 3 anni.

Pubblicato il 02/04/2024
Tags: lavoro
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