Contratto di mestiere: modelli editabili
Fac simile di contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 167/2011 finalizzato al conseguimento di una determinata qualifica.
Contratto di apprendistato professionalizzante
In generale l'apprendistato, disciplinato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche (articoli 41-47), è un contratto di lavoro subordinato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.
Si distinguono tre forme di apprendistato:
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- apprendistato professionalizzante;
- apprendistato di alta formazione e ricerca.
L'apprendistato professionalizzante, in particolare, è un contratto di lavoro che prevede una formazione specifica del giovane, svolta presso strutture accreditate e/o in azienda rispettivamente sotto la responsabilità di un tutor o del datore di lavoro, e finalizzata ad apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale in un ambito specifico. Questo un
L'apprendistato professionalizzante è rivolto ai giovani dai 18 e i 29 anni compiuti e ai giovani senza limiti di età se beneficiari di un’indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.
L'apprendistato professionalizzante ha una durata minima di 6 mesi e massima di 3 anni. Se la formazione attiene al settore artigianale la durata dell'apprendistato può estendersi a 5 anni. E' possibile prevedere anche un periodo di prova, che tuttavia non può superare il periodo di 3 mesi.
Il numero dei giovani che possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante varia in funzione delle dimensioni aziendali e in particolare:
- le aziende con meno di 10 lavoratori possono assumere un numero di apprendisti pari al numero di lavoratori qualificati o specializzati;
- le aziende con più di 10 lavoratori possono assumere un massimo di 3 apprendisti ogni 2 qualificati (escluso per le imprese artigiane).
Il contratto di apprendistato professionalizzante in particolare deve disciplinare:
- l'eventuale periodo di prova, durante il quale ciascuna delle parti sarà libera di recedere dal contratto senza obbligo di preavviso;
- la durata del contratto;
- l’inquadramento contrattuale e il valore della retribuzione;
- la formazione, che si svolgerà secondo il piano formativo da allegare al presente contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e che ne costituisce parte integrante;
- il luogo e l’orario di lavoro;
- l’attività del tutor;
- le misure in materia di sicurezza sul lavoro.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti rimandano alle norme previste dal Ccnl applicato.
Ai fini dell'assunzione il datore di lavoro deve trasmettere telematicamente modello UNIFICATO LAV al Centro per l’impiego competente.
Apprendistato: agevolazioni per chi assume
L’apprendistato è una formula che ben si adatta alle esigenze di entrambe le parti coinvolte nel contratto. Il lavoratore ha la possibilità di formarsi e allo stesso tempo ricevere un’indennità, che varia da 2000 a 3000 euro annui per gli apprendisti di primo livello, fino a diventare uno stipendio vero e proprio per gli apprendisti di secondo e terzo livello. Il datore di lavoro, invece, ha la possibilità di usufruire degli incentivi previsti per le aziende che assumono personale mediante il contratto di apprendistato.
Nello specifico, le aziende con più di 9 dipendenti potranno contare su una contribuzione agevolata al 10% della retribuzione, mentre le aziende con meno di 9 dipendenti otterranno lo sgravio totale o la deducibilità di spese e contributi dalla base imponibile IRAP; in più l’aliquota contributiva si riduce dal 10 al 5% mentre è stato abolito il contributo per la formazione continua (0.30%).
Infine, qualora l’apprendista venisse licenziato, l’azienda non è tenuta a corrispondere alcun contributo in merito. Dal punto di vista normativo, invece, sarà possibile escludere gli apprendisti dal conteggio del personale che determina l’obbligo di assunzione dei soggetti disabili.
Apprendistato: assunzione e tutele per i lavoratori
Per scongiurare quanto più possibile l’ipotesi che gli apprendisti possano essere licenziati una volta concluso l’apprendistato, sono stati introdotti dei vincoli per i datori di lavoro:
- le aziende con più di 50 dipendenti hanno l’obbligo di confermare con un contratto a tempo indeterminato il 20% degli apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti (salvo specifiche indicazioni dei CCNL). Devono sottostare a questo vincolo solo le imprese che hanno assunto personale mediante la formula dell’apprendistato professionalizzante;
- le aziende possono assumere 3 apprendisti per ogni 2 dipendenti. Le imprese con meno di 10 dipendenti, invece, potranno assumere 1 apprendista per ogni dipendente. Ad ogni modo non è in alcun modo possibile che il numero degli apprendisti sia maggiore di quello degli altri dipendenti;
- le imprese artigiane devono rispettare i limiti disposti dalla legge-quadro sull’artigianato;
- le imprese che hanno meno di 3 dipendenti specializzati, oppure non ne hanno affatto, possono assumere un numero di apprendisti non superiore a 3;
- non è possibile assumere un’apprendista con un contratto a termine. L’unica formula possibile è quella del contratto a tempo indeterminato;
- le aziende possono sotto-inquadrare l’apprendista fino a due livelli in meno del dovuto, non oltre.
Inoltre agli apprendisti possono godere delle tutele previdenziali previste dalla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), che copre infortuni sul lavoro, malattie professionali e non, invalidità, vecchiaia, assegni familiari e maternità.
Il contributo sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali è pari all’1,31%, al quale va sommato anche il contributo dello 0,30% che invece riguarda il finanziamento dei Fondi per la formazione continua.
Infine, se il lavoratore viene licenziato o, per una qualsiasi causa diversa dalle dimissioni, vede interrompersi il rapporto di lavoro formalizzato mediante il contratto di apprendistato, anche prima della sua scadenza naturale, ha il diritto di fruire dell’indennità di disoccupazione NASpI al 50% per ogni 12 mesi di anzianità aziendale accumulati negli ultimi 3 anni.
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