Pubblicità aggressiva denuncia: modulistica e istruzioni

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Schema tipo di con cui denunciare una pubblicità ingannevole o aggressiva all'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM). Il modulo di denuncia è disponibile nei formati WORD e PDF.

Perché denunciare una pubblicità ingannevole

Ogni giorno siamo bombardati da decine di proposte pubblicitarie e comunicazioni commerciali attraverso mezzi come la televisione, la radio, i giornali, le affissioni, la posta, Internet ecc. L'intento chiaramente è quello di influenzare le nostre opinioni, le nostre scelte, le nostre decisioni.

Diventa perciò importante capire e valutare con attenzione ciò che ci viene proposto, in particolare diffidare dai messaggi che promettono risultati miracolosi, verificare la completezza delle informazioni fornite, verificare sempre che il prezzo indicato sia comprensivo di ogni altro onere e spesa, controllare l'effettiva convenienza delle operazioni promozionali (sconti, liquidazioni, tariffe, ecc.), fare attenzione alla pubblicità occulta e via discorrendo.

Se si ritiene che una certa pubblicità o pratica commerciale sia idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta è giusto denunciarle all'Autorità.

Chiaramente affinché quest'ultima svolga al meglio il proprio compito di tutela è importante che il segnalante sia il più possibile preciso e dettagliato nel descrivere i fatti e fornisca, se disponibili, copia dei documenti o dei messaggi per i quali si chiede l’intervento.

È importante, altresì, riportare l'indirizzo e gli altri recapiti (telefono, mail) nella richiesta di intervento, dal momento che possono consentire all’Antitrust di ricontattare l’interessato per avere le ulteriori informazioni che potrebbero rendersi necessarie.

Pubblicità ingannevole: in cosa consiste

Una pubblicità o pratica commerciale è da considerarsi ingannevole se contiene informazioni non corrette o non corrispondenti al vero o, anche se corrette, sono tali da indurre in errore il consumatore.

E’ altresì ingannevole se omette di fornire informazioni rilevanti, ad esempio, per la salute dei consumatori o la sicurezza dei bambini, oppure se presenta in modo oscuro, incomprensibile o ambiguo le informazioni rilevanti di cui il consumatore ha bisogno per prendere una decisione consapevole.

Così è ingannevole

  • esibire un marchio di fiducia o un marchio di qualità senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione;
  • asserire, contrariamente al vero, che un certo prodotto è stato autorizzato, accettato o approvato da un organismo pubblico o privato;
  • dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole;
  • promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere, contrariamente al vero, che il prodotto è fabbricato dallo stesso produttore;
  • affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni;
  • affermare, contrariamente al vero, che il professionista è in procinto di cessare l'attività o traslocare;
  • ecc.

Pubblicità aggressiva: cos'è

Una pubblicità o pratica commerciale è da considerarsi invece aggressiva se ad esempio

  • il venditore fa uso di minacce fisiche o verbali;
  • sfrutta eventi tragici o fatti gravi per influenzare il consumatore;
  • minaccia di promuovere azioni legali in modo palesemente infondato;
  • effettua visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore stesso a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi;
  • effettua ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza;
  • impone al consumatore, che intende presentare ad esempio una richiesta di risarcimento, di esibire documentazioni inutili o sovrabbondanti rispetto a quelle necessarie con il solo scopo di dissuaderlo dall'esercizio dei suoi diritti contrattuali;
  • lascia intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia già vinto, vincerà o potrà vincere compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio ne' vincita equivalente.

Tutti comportamenti, in definitiva, idonei a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore, tanto da indurlo a prendere una decisione che altrimenti non avrebbe preso in relazione ad un certo prodotto o servizio.

Qual è la procedura per segnalare casi di pubblicità ingannevole?

Diciamo innanzitutto che per la repressione delle pratiche commerciali ingannevoli o aggressive è competente l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), meglio conosciuta come Antitrust, la quale in caso di accertata violazione può non solo vietarne la diffusione, ma anche imporre sanzioni che possono arrivare fino a 5 milioni di euro. Per lo svolgimento di tali compiti l’Autorità può avvalersi anche della Guardia di Finanza.

Una volta compilato, il modulo di denuncia pubblicità ingannevole o aggressiva può essere recapitato tramite:

  • posta ordinaria a Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Piazza Giuseppe Verdi 6/A - 00198 Roma.
  • fax al numero 06 85821256;
  • PEC all'indirizzo protocollo.agcm@pec.agcm.it.
In alternativa è possibile compilare, previa registrazione, il form online disponibile all'indirizzo https://www.agcm.it/segnala-online/index.

Una volta inoltrata la segnalazione all’Autorità, il consumatore riceverà una comunicazione da parte degli Uffici solo in caso di avvio dell'istruttoria.

Se nei 180 giorni successivi al ricevimento della segnalazione l’Autorità non da avvio all'istruttoria, la pratica si considera archiviata.

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