Contratto di novazione fac simile

- Ultimo aggiornamento: 16/11/2022
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Descrizione

Fac simile contratto di novazione oggettiva con cui le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso (art. 1230 Cod. Civ.). Con la novazione la volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.

Esempio di novazione oggettiva

Il Sig. Rossi ha pagato una bici elettrica, che il Sig. Bianchi si obbliga a consegnargli il giorno 30 Novembre; prima della consegna le parti si accordano affinché il Sig. Rossi riceva un monopattino elettrico. L'obbligo di consegnare la bici elettrica si estingue, sostituito da quello di consegnare il monopattino elettrico.

Ma secondo l'articolo 1230 C.C. la modifica può riguardare non solo l'oggetto, ma anche il titolo. Il Sig. Rossi deve consegnare un immobile al Sig. Bianchi attraverso un contratto di compravendita. Le parti si accordano per sostituire la fonte dell'obbligazione: un contratto di comodato anziché di compravendita.

La novazione oggettiva si distingue dalla novazione oggettiva, che si ha quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato (art. 1235 c.c.).

C'è da dire tuttavia che la novazione soggettiva è ormai assorbita dalla delegazione, dall’espromissione e dall’accollo.

Novazione oggettiva: caratteristiche

La novazione è una causa di estinzione dell'obbligazione a carattere satisfattorio perché alla cessazione del rapporto obbligatorio non si accompagna anche la soddisfazione della pretesa creditoria.

Più precisamente si ha novazione oggettiva quando le parti estinguono convenzionalmente l'originaria obbligazione dando vita, nel contempo, ad un nuovo rapporto diverso dal precedente nell'oggetto o nel titolo.

Con l'estinzione del rapporto originario vengono meno anche gli accessori del credito, salva espressa volontà contraria. In base all'art, 1230 c.c. per aversi novazione oggettiva sono necessari:

  • la volontà di estinguere l'obbligazione precedente creandone una nuova: tale volontà non si presume, ma deve risultare in maniera non equivoca, altrimenti si avrà soltanto assunzione di un nuovo rapporto obbligatorio accanto a quello già esistente;
  • l'obbligazione originaria da novare; così come stabilisce l'art. 1234 c.c. che la novazione è senza effetto se non esisteva l'obbligazione originaria. Quindi in caso di nullità dell'obbligazione originaria è nulla anche la novazione in quanto priva di causa. Nel caso, invece, di annullabilità del negozio originario la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del precedente titolo, esprimendo in tal caso la volontà di novare una convalida tacita di esso.

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