Lettera recesso investimento DOC

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 10/11/2022
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Descrizione

Fac simile con cui il risparmiatore può esercitare il proprio diritto di recesso dagli investimenti bancari in caso di sottoscrizione dei contratti fuori sede.

Diritto di recesso investimenti bancari

Per la promozione e il collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento (azioni, fondi comuni, titoli di stato, buoni fruttiferi, certificati di deposito, ecc.) in luogo diverso dalla propria sede, banche, Sim, Sgr ed intermediari finanziari in genere, si avvalgono dei promotori finanziari.

Ora è bene sapere che l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato (art. 30 del Testo Unico sulla Finanza – D.Lgs. 58/98).

Il diritto di recesso investimenti bancari nel termine di 7 giorni non si applica alle operazioni di switch, un termine che sta ad indicare il passaggio da un titolo ad un altro, come ad esempio da un fondo comune ad un altro gestito dalla medesima società di gestione. La spiegazione risiede nella necessità di evitare speculazioni: infatti se subito dopo l'ordine di switch il titolo registrasse un calo della quotazione, il risparmiatore sarebbe indotto ad esercitare il recesso.

Il recesso va comunicato per iscritto alla sede legale della banca o della Sim. Il fac simile è disponibile in questa scheda. Si racomanda di utilizzare la modalità della raccomandata a.r. o della PEC.

Nel caso delle polizze vita, comprese quelle a contenuto finanziario (unit e index linked), esiste un diritto di revoca della proposta di polizza fino al momento in cui la compagnia comunica l’accettazione della proposta. Ma anche una volta concluso il contratto esiste per il risparmiatore la possibilità di esercitare la facoltà di ripensamento e di recedere entro 30 giorni dalla conclusione.

La facoltà di recesso deve essere chiaramente indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. L'omessa indicazione di tale facoltà nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.

Da ricordare, infine, che questa facoltà è concessa all’investitore non solo nei casi di sottoscrizione presso la sua abitazione o sul suo luogo di lavoro, ma anche presso i cosiddetti “negozi finanziari”, ossia uffici dove si appoggiano i promotori finanziari per svolgere la propria attività. Al contrario nei contratti di negoziazione di strumenti finanziari conclusi nei locali di banche ed altri intermediari non è prevista alcuna facoltà di ripensamento da parte del cliente.

Questo infine il fac simile di richiesta rimborso del capitale in caso di investimenti in perdita.

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