Clausola solve et repete: esempio PDF editabile

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 09/02/2026
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Descrizione

Un esempio di clausola "Solve et repete", ossia una clausola che le parti inseriscono nei contratti con prestazioni corrispettive e che sostanzialmente stabilisce l'impossibilità di opporre ogni tipo di eccezione col solo fine di evitare o ritardare la prestazione. Se ci sono eccezioni, questa potranno essere sollevate solo dopo l'adempimento della propria prestazione.

Se la clausola "solve et repete" - letteralmente "paga e poi richiedi" - è contenuta nelle condizioni generali di contratto e nei contratti conclusi con moduli o formulari standard, deve essere specificamente approvata per iscritto, costituendo a tutti gli effetti una clausola vessatoria.

La clausola "solve et repete" non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto (art. 1462 Codice Civile).

L'applicazione di questa clausola in materia tributaria comportava per il contribuente l’obbligo di provvedere comunque al pagamento, prima di eccepire eventuali eccezioni e presentare ricorso. Per questo motivo la Corte costituzionale, con sentenza n. 21/1961 ha dichiarato incostituzionale il principio "Solve et repete"nel diritto tributario.

Fac simile clausola solve et repete

Le parti convengono espressamente che il pagamento delle somme dovute in forza del presente contratto dovrà essere effettuato in favore del Fornitore alle scadenze pattuite, senza possibilità per il Cliente di sollevare eccezioni o contestazioni in merito alla fornitura, ai prodotti, ai servizi o alla fatturazione stessa, salvo quelle relative alla nullità, annullabilità o inesistenza del contratto.

Solo a seguito del pagamento integrale, il Cliente potrà proporre reclami, contestazioni o richieste di rettifica in forma scritta. In questo caso le parti si impegneranno a risolvere la disputa anche attraverso procedura di mediazione, o, in alternativa, rivolgendosi all’autorità giudiziaria competente. In caso di accoglimento delle ragioni del Cliente, il Fornitore provvederà al rimborso delle somme eventualmente indebitamente percepite, maggiorato degli interessi legali, entro trenta (30) giorni dall'accertamento del credito.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1462 c.c., la presente clausola limita la proponibilità di eccezioni e dovrà essere oggetto di specifica approvazione per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., ove applicabili.

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