Dichiarazione Irap 2024: quando compilarla

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 04/04/2024
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Descrizione

Il Modello IRAP 2024, parte integrante della dichiarazione dei redditi, va utilizzato per dichiarare l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive relativa al periodo di imposta 2023.

Quando si applica l'Irap

Presupposto per l'applicazione dell’imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta.

A decorrere dal periodo d’imposta 2022, non sono più assoggettate ad IRAP:

  • le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa di cui all’articolo 55 del TUIR residenti nel territorio dello Stato;
  • le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR residenti nel territorio dello Stato.

inoltre non sono soggette ad Irap l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria, così come restano esclusi gli autonomi che applicano il regime forfettario. La devono pagare, invece, le società (incluse società semplice, in accomandita semplice, in nome collettivo, ecc.), le persone fisiche esercenti arti e professioni in forma associata, inclusi gli studi associati e le società fra professionisti, le Amministrazioni pubbliche.

Il modello “Irap 2024” è composto dal frontespizio e dai quadri 

  • IP Società di ersone
  • IC Società di capitali
  • IE Enti non commerciali
  • IK Amministrazioni ed Enti Pubblici
  • IR - Ripartizione della base imponibile e dell’imposta e dati concernenti il versamento
  • IS - Prospetti vari.

Come si presenta il modello Irap

Il Modello IRAP 2024 va presentato esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate:

  • direttamente dal dichiarante;
  • tramite un intermediario abilitato (commercialista, revisore contabile, ragioniere, Caf, ecc.);
  • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
  • tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

E' opportuno sottolineare che immediatamente dopo l’invio si ottiene dalla piattaforma online un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file da parte dell'Agenzia. Solo in seguito il contribuente riceverà un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, confermerà l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 la dichiarazione è presentata:

  • per le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché per le società e associazioni a esse equiparate (articolo 5 del Tuir), entro il 15 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
  • per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro il 15° giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
  • per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, entro il 15 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
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