Modulistica per risoluzione controversie internazionali di modesta entità

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 01/05/2025
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PDF   Guida procedimento europeo controversie di modesta entità
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Modulo per richiedere l'attivazione del procedimento previsto dall'Unione europea per la risoluzione di controversie internazionali di modesta entità in materia civile e commerciale (Modulo A). Il valore della controversia non può superare i 5.000 euro (Regolamento CE 861/2007).

Controversie internazionali: a cosa ci si riferisce

Con questo post intendiamo riferirci più precisamente alle controversie internazionali di modesta entità, vale a dire a quei contrasti che si trova ad affrontare una persona o un'impresa in un paese europeo diverso dal proprio, a seguito di una condotta non corretta assunta ad esempio da un'agenzia di autonoleggio, un ristorante, un albergo, una compagnia aerea o un negozio di vendita di prodotti tecnologici.

Le controversie possono avere natura civile o commerciale, ma per essere identificate “di modesta entità” non devono superare il valore massimo di 5.000 euro.

Risoluzione controversie internazionali: in cosa consiste

Al fine di evitare un'azione legale lunga e costosa e consentire al consumatore di risolvere la controversia in modo semplice, in tempi brevi e senza bisogno dell’assistenza di un legale, l’Unione Europea ha emanato il Regolamento (CE) 861/2007 (successivamente modificato dal Regolamento (UE) 2015/2421). Tale regolamento ha istituito di fatto un nuovo procedimento, grazie al quale ogni cittadino italiano può gestire e risolvere autonomamente i propri problemi rivolgendosi direttamente al Giudice di Pace competente nel proprio territorio anziché intentare una causa internazionale.

A differenza di quanto accade nelle cause civili “standard”, il Regolamento Europeo riconosce la validità della sentenza sia nello Stato dell’attore, sia nello Stato membro del convenuto. Ciò significa che non sarà necessario rivolgersi ad un ulteriore giudice estero per dichiarare esecutiva la sentenza, bensì questo processo avverrà in automatico.

Il procedimento può essere utilizzato per chiedere la sostituzione di un prodotto, per ottenere il rimborso di un servizio o per richiedere il risarcimento dei danni a seguito di una prestazione mal eseguita.

Ricordiamo, per concludere, che ci sono strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie. Ci riferiamo in particolare ai Centri europei per i consumatori, alle Organizzazioni dei consumatori, come pure alla piattaforma ODR (Online Despute Resolution).

Quando non si applica il procedimento europeo per le controversie di modesta entità

mezzi di risoluzione delle controversie internazionali non si estondono 

  • alle questioni fiscali, doganali o amministrative
  • ai diritti di famiglia derivanti da matrimonio (come gli alimenti), testamenti e successioni
  • ai diritti previdenziali e occupazionali
  • ai diritti riguardanti la privacy
  • ai diritti sul lavoro
  • alle responsabilità dello Stato.
Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità non è disponibile in Danimarca.

Come compilare il modulo per risoluzione controversie internazionali

Nel suddetto modulo A occorre riportare innanzitutto le informazioni dell'attore, ossia di colui che avendo subito un abuso o un disservizio richiede l'attivazione del procedimento: nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, email, ecc. Ricordiamo che non è obbligatorio essere rappresentati da un avvocato o da un altro professionista del settore legale. Le stesse informazioni devono essere fornite sul convenuto e/o sul suo rappresentante.

Quindi occorre specificare il paese in cui l’attore e il convenuto hanno il domicilio o la residenza abituale e lo Stato membro dell’organo giurisdizionale. Ricordiamo a tal proposito che la controversia deve avere carattere transfrontaliero, ossia almeno una delle parti deve avere domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell’organo giurisdizionale.

Un'ampia sezione del modulo è dedicata, infine, alla controversia. L'attore deve specificare innanzitutto se intende chiedere il pagamento di una somma di denaro e/o qualcos’altro, ad esempio la fornitura di un bene o di un servizio. Quindi deve entrare nel merito della controversia, spiegando cosa è successo, dove e quando.

Deve altresì indicare le prove che intende presentare a sostegno della propria domanda e precisare a quali punti della controversia si riferiscono.

Il modulo e i documenti allegati dovranno quindi essere consegnati presso la Cancelleria del Giudice di Pace competente nel territorio. E' possibile farlo di persona o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno; in alcuni casi è previsto altresì l’invio telematico, tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

Altri modelli di soluzione delle controversie internazionali

Sempre su questa scheda sono disponibili altri moduli. Vediamo quando si utilizzano.

Qualora il Giudice di Pace ritiene non pertinente o non sufficientemente chiaro o non compilato in modo corretto il Modulo A, chiede all'attore di compilare e/o rettificare certi contenuti entro e non oltre una certa data. A tal fine occorre compilare il Modulo B.

Dal ricevimento di tutta la documentazione completa, il Giudice di Pace ha 14 giorni per informare la parte chiamata in causa, inviandole il Modulo di Replica o Modulo C e una copia del Modulo A, così da permetterle la comprensione degli argomenti della disputa.

Una volta ricevuti i documenti, la parte chiamata in causa (ad es. l’albergatore, il ristoratore o la compagnia di noleggio estera) ha 30 giorni per rispondere, compilando il Modulo di Replica o Modulo C. A questo punto non rimane che aspettare la sentenza, che verrà emessa entro 30 giorni dalla replica del convenuto.

Nel caso in cui la parte chiamata in causa non risponde entro i termini stabiliti dal Regolamento Europeo, l'attore verrà automaticamente riconosciuto vincitore; mentre se il Giudice di Pace richiede ulteriori informazioni, prove o decide di fissare un’udienza, i 30 giorni inizieranno a decorrere dall’invio dei documenti o dal giorno dell’udienza.

Con il Modulo D, infine, il Giudice di Pace certifica la sentenza nell’ambito del procedimento europeo per controversie di modesta entità. È bene precisare che quest’ultima segue la normativa prevista nello Stato del Giudice che la emette. La parte soccombente si fa carico delle spese processuali.

Cosa fare se non ci si adegua alla sentenza

La decisione del tribunale è automaticamente riconosciuta negli altri paesi dell'UE. Ma cosa accade se il convenuto non rispetta la decisione del Giudice?

In questo caso l'attore ha la possibilità di contattare le autorità di esecuzione del suo paese, fornendo 

  • una copia originale della sentenza
  • il certificato della sentenza (modulo D), di cui può essere richiesta la traduzione.

A questo punto le autorità preposte non faranno altro che applicare le disposizioni della sentenza secondo la normativa nazionale.

Risoluzione controversie internazionali: quali costi

Per quanto riguarda le spese di giudizio, è richiesto il pagamento del contributo unificato di 43 Euro per le cause di valore fino a 1.100 Euro e di 98 Euro per le cause di valore superiore a 1.100 e fino a 5.000 Euro.

Tale contributo può essere pagato presso gli uffici postali, le banche con il modello F23 o i rivenditori di valori  bollati.  Per  le  cause  che  eccedono  il valore di 1.033 Euro, in aggiunta al contributo unificato,  è dovuto anche il pagamento di 27 Euro a titolo di anticipazione forfettaria delle spese di giudizio (rimborso anticipato dei diritti, delle indennità di trasferta e delle spese di spedizione per la notifica).

L'impugnazione di una sentenza è possibile se è previsto dalla legge del paese dell’organo giurisdizionale adito.

Richiesta di riesame

Come si è visto, se nel corso della procedura non si incontrano grandi problemi, la sentenza viene emessa entro un tempo massimo di 3 mesi: una tempistica da record, se paragonata alle cause classiche.

Tuttavia il convenuto può chiedere il riesame della sentenza, nel caso in cui ci sia stato un impedimento di forza maggiore alla replica, oppure quando il modulo di domanda o la citazione a comparire siano stati notificati senza avviso di ricevimento o comunque non siano stati recapitati in tempo utile per consentire al convenuto di preparare la propria difesa.

Tutta la modulistica e i documenti necessari al corretto svolgimento della procedura devono essere redatti e compilati sia nella propria lingua, sia nella lingua del paese del convenuto. Qualora una delle due parti riceva un documento in lingua straniera, potrebbe richiederne una traduzione (a meno che non si tratti di un documento secondario, il quale non necessita a tutti i costi di essere tradotto).

A chi rivolgersi per l'assistenza

I cittadini e le imprese possono richiedere l'assistenza necessaria per l’individuazione del giudice competente e per la compilazione dei moduli direttamente al Centro Europeo Consumatori Italia, punto di contatto nazionale della rete europea ECC-Net, cofinanziato dalla Commissione Europea e dagli Stati Membri. Questo è il sito Internet www.ecc-netitalia.it, mentre questi sono i recapiti della sede di Roma:

Largo Alessandro Vessella, 31
Tel. +39 06 44238090
Fax. +39 06 44170285
Email. info@ecc-netitalia.it
Orari di apertura: Lun-Gio: 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 - Ven: 9.00 - 13.00

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