Modulo richiesta assegno sociale 2025: PDF editabile
Modulo per la richiesta dell'assegno sociale Inps, una prestazione di carattere assistenziale erogata in favore di quei cittadini che si trovano in condizioni economiche disagiate ed hanno situazioni reddituali particolari previste dalla legge. L’importo dell’assegno per il 2025 è pari a 7.002,97 euro annui, vale a dire 538,69 euro per 13 mensilità.
Chi può richiedere l'assegno sociale
L'assegno sociale è una prestazione economica di carattere assistenziale erogata a domanda in favore di quei cittadini che si trovano in condizioni economiche disagiate ed hanno redditi non superiori a certe soglie previste dalla legge. Pur prescindendo dal versamento dei contributi, ai fini dell'attribuzione dell'assegno sociale occorre comunque essere in possesso di determinati requisiti.
In particolare per richiedere l'assegno sociale 2025 è necessario possedere i seguenti requisiti:
- 67 anni di età. Tale requisito vale sia per gli uomini che per le donne;
- stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini extracomunitari, i rifugiati o i titolari di protezione sussidiaria: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.
Limite reddito assegno sociale
Oltre ai requisiti di cui sopra, il richiedente l'assegno sociale non può possedere redditi superiori a certe soglie riportate annualmente sul sito dell'Inps.
Tenendo conto dell'ultima rivalutazione Istat riconosciuta ai trattamenti pensionistici, la soglia di reddito che il cittadino non può superare se intende richiedere l'assegno sociale, è pari a 7.002,97 euro annui, limite che sale a 14.005,94 euro qualora lo stesso dovesse risultare coniugato.
Ai fini della determinazione della soglia di reddito vengono considerati:
- i redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
- i redditi esenti da imposta;
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti da giochi di abilità, da concorsi a premi, ecc.);
- i redditi soggetti ad imposta sostitutiva (interessi postali e bancari; interessi dei BOT,CCT e di ogni altro titolo di Stato;
- gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni; etc.);
- i redditi di terreni e fabbricati;
- le pensioni di guerra;
- le rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
- le pensioni dirette erogate da Stati esteri;
- le pensioni ed assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili, ai sordi;
- gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Non vengono invece presi in considerazione:
- i trattamenti di fine rapporto (TFR) e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
- il reddito della casa di abitazione;
- le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;
- l'assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915/1918;
- gli arretrati di lavoro dipendente prestato all’estero.
L'assegno sociale spetta per intero ai soggetti singoli o coniugati che non possiedono alcun reddito. Negli altri casi l'importo dell'assegno si determina sottraendo all'importo annuo il reddito dichiarato e dividendo il risultato per tredici, corrispondenti alle mensilità.
Caratteristiche dell'assegno sociale
Ricordiamo innanzitutto che l'assegno sociale ha sostituito dal 1996 la vecchia pensione sociale. Di quest'ultima continueranno comunque a beneficiare coloro che l'hanno ottenuta prima del 31 dicembre 1995.
Si tratta di una prestazione di carattere provvisorio, nel senso che la sua erogazione è sottoposta annualmente alla verifica da parte dell'Inps del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza da parte dei beneficiari.
Attenzione: in caso di decesso del beneficiario, l'assegno sociale non è reversibile ai familiari superstiti.
L'assegno sociale non può essere erogato all'estero. Il soggiorno all’estero del titolare, di durata superiore a 30 giorni, comporta la sospensione dell'assegno sociale. Decorso un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata.
In considerazione della funzione che riveste, l'assegno sociale non è pignorabile.
Qual è l'importo dell'assegno sociale?
Nel 2025 l'importo dell'assegno sociale è pari a 538,69 euro per 13 mensilità, per un totale di 7.002,97 euro. L'importo percepito non è soggetto a trattenute Irpef.
Hanno diritto all’assegno sociale in misura intera:
- i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
- i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all’ammontare annuo dell’assegno.
Hanno diritto all'assegno sociale in misura ridotta:
- i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno;
- i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l'ammontare annuo dell'assegno e il doppio dell'importo annuo dell'assegno.
Esempi di calcolo
In pratica se il beneficiario risulta non coniugato e ha un reddito di 2.500 euro all'anno, beneficia di un assegno pari a 4.502,97 (7.000,97 - 2.500), ossia 346,38 euro per 13 mensilità.
Se invece risulta coniugato, ma la famiglia non ha redditi, l'assegno sociale viene percepito in misura intera, ossia 7.000,97 euro all’anno.
Diversamente se la somma dei redditi percepiti dai coniugi è pari a 8.500 euro, l'importo dell'assegno è di 5.505,94 (14.005,94 - 8.500), ossia 423,53 per 13 mensilità.
Con quali modalità trasmettere la domanda
Il modulo in questione non può essere trasmesso in forma cartacea o spedito mediante posta elettronica o PEC, ma esclusivamente tramite il portale dell'Inps.
Questi i passaggi da compiere:
- dall'home page del sito www.inps.it, in corrispondenza del campo di ricerca (testo libero), digitare i termini "assegno sociale" e premere sul pulsante "Ricerca";
- fare click sulla prima voce dei risultati;
- quindi premere sul pulsante "Utilizza il servizio".
A questo punto il sistema mostrerà la pagina di autenticazione. Per l'accesso ai servizi online è necessario il possesso di
- SPID oppure
- Carta di Identità Elettronica (CIE) oppure
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
L'utilizzo del Pin Inps è consentito unicamente ai cittadini residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano. Chi ritiene di non avere strumenti e capacità per operare in maniera autonoma, può rivolgersi ad enti di patronato e intermediari dell'Inps.
Cosa allegare al modulo richiesta assegno sociale
Al modulo domanda assegno sociale va allegata la seguente documentazione:
- copia di un documento di identità del richiedente;
- autocertificazione attestante la residenza effettiva ed abituale in Italia;
- autocertificazione di stato civile con indicazione della data di matrimonio nel caso in cui il richiedente risulti coniugato;
- copia del provvedimento di separazione o divorzio in caso di stato civile corrispondente;
- dati anagrafici e codice fiscale del coniuge;
- dichiarazione relativa ai redditi personali e del coniuge conseguiti nell'anno solare di riferimento.
A questi documenti se ne possono aggiungere degli altri qualora ricorrano particolari situazioni. Ad esempio:
- il modello Accas/PS, vale a dire la dichiarazione di responsabilità circa l'eventuale stato di ricovero del richiedente presso istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici (in questi casi infatti l'assegno sociale viene ridotto);
- la documentazione attestante la situazione personale in caso di richiedenti stranieri che ne hanno diritto (carta di soggiorno, ecc.).
All'interno del modulo di domanda occorre indicare, tra le altre cose, la banca o l'ufficio postale per la riscossione dell'assegno sociale.
L'assegno sociale decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Qualora la domanda viene rigettata, si può presentare ricorso amministrativo all'INPS entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con cui si comunica il rigetto.