Multe all'estero non pagate: ecco cosa succede
Se fino a qualche anno fa potevano essere ignorate e riposte nel cassetto, oggi le multe all'estero vanno pagate e nei termini previsti dalla legge. Perchè questo? Per il semplice fatto che è entrato a regime il sistema europeo di notifica all’estero delle contravvenzioni. I paesi comunitari, in funzione di un riconoscimento reciproco delle sanzioni pecuniarie, hanno realizzato un sistema di scambio di informazioni, denominato "Cross Border", che per alcune specifiche infrazioni, consente allo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione - ad esempio la Francia - di conoscere immediatamente i dati identificativi degli intestatari dei veicoli immatricolati in altri paesi, ad esempio in Italia. A questo punto la notifica nei confronti dell'intestatario del veicolo oppure dell'individuo che ha posto in essere la specifica infrazione è pressoché immediata. Ma vediamo più nel dettaglio come ci si deve comportare quando si prese una multa all'estero.
Multa all'estero: tipi di infrazione e modalità di notifica
Cominciamo col dire che il reciproco riconoscimento delle contravvenzioni attraverso lo scambio di informazioni tra Stati ("Cross Border"), si applica al momento solo con riferimento ad un numero ristretto di infrazioni stradali, valutate particolarmente pericolose per la sicurezza della circolazione stradale nei paesi dell'UE:
- eccesso di velocità,
- omesso utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei bambini in auto;
- mancato utilizzo del casco protettivo;
- passaggio al semaforo rosso o violazione dell'obbligo di arresto imposto dalla segnaletica o dagli agenti di polizia;
- guida in stato di ebbrezza alcoolica;
- guida sotto influenza di sostanze stupefacenti psicotrope;
- circolazione su una corsia vietata (di emergenza, preferenziale per il trasporto pubblico, provvisoriamente chiusa per motivi di traffico, ecc.);
- utilizzo indebito di cellulare o di ulteriori dispositivi di comunicazione durante la guida.
Per lo scambio dei dati di immatricolazione dei veicoli ogni Stato ha un proprio Punto di Contatto. Per l'Italia è stato designato il Dipartimento per i Trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione. Quest'ultima ha reso disponibile sul sito www.ilportaledellautomobilista.it una apposita applicazione informatica a cui possono accedere - gratuitamente - tutte le forze di polizia.
Così grazie all'accesso al database delle Motorizzazioni Europee ciascuna forza di polizia, attraverso una semplice interrogazione, potrà individuare il trasgressore e notificargli il verbale di accertamento e contestazione, insieme alla lettera recante informazioni sull’infrazione. Quest'ultima, in particolare, dovrà essere redatta nella lingua dello Stato d’immatricolazione del mezzo, secondo un format prestabilito che dovrà contenere necessariamente le seguenti informazioni: la tipologia di violazione, il luogo, la data e l’ora di rilevazione dell'infrazione, la sanzione principale e accessoria applicata, i dati relativi al dispositivo con cui l’infrazione è stata accertata.
Anche il verbale dovrà chiaramente essere tradotto nella lingua dello Stato d’immatricolazione del veicolo. Nella busta che dovrà poi essere recapitata, l'autorità verbalizzante dovrà inserire anche un modulo di risposta che possa consentire al trasgressore o al proprietario del mezzo di:
- confermare di aver effettivamente commesso l'infrazione rilevata;
- disconoscerla spigandone i motivi. E' bene precisare, tuttavia, che ai fini di un effettivo ricorso al verbale ciò non è sufficiente, dal momento che vigono le regole dello stato dove è stata presa la multa. Nella maggior parte dei casi il ricorso deve essere presentato nella lingua del paese nel quale è stata commessa la violazione. Così in Italia gli unici rimedi continuano ad essere quelli previsti dall'art. 203 del CdS ("Ricorso al Prefetto") e dall'art. 204-bis del CdS ("Ricorso al Giudice di Pace");
- indicare le generalità e i dati della patente dell’effettivo conducente.
Per inviare il modulo di risposta il trasgressore ha a disposizione 60 giorni dalla notifica. La lettera di informazione e il modulo di risposta sono disponibili a questo indirizzo: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/413/oj.
Il plico contenente verbale, lettera di informazione e modulo di risposta, potrà essere notificato mediante raccomandata internazionale con avviso di ricevimento. In questo caso non sono applicabili le regole sulla compiuta giacenza. Ma attenzione perchè la multa all'estero potrebbe anche essere consegnata mediante posta ordinaria e ritenersi comunque valida. Ciò se il paese in cui è stata rilevata l'infrazione non utilizza lo strumento della raccomandata per la notificazione dei verbali.
Chiaramente ogni stato membro ha una propria regolamentazione sulla circolazione stradale per cui gli importi delle sanzioni così come le sanzioni accessorie potrebbero differire da paese a paese. Una cosa è certa: se un automobilista italiano prende una multa per eccesso di velocità in un paese dove non è prevista la patente a punti, egli sarà tenuto si al pagamento della multa ma non potrà subire alcuna decurtazione dei punti dalla patente.
Anche i termini di prescrizione delle multe variano da paese a paese.
Multe all'estero: cosa accade se non si pagano
Le convenzioni internazionali oggi in vigore non consentono di attivare efficaci strumenti di riscossione coattiva con cui incassare le multe all'estero non pagate dai diretti trasgressori. Naturalmente questo non significa che c'è la possibilità di farla franca. In caso di mancato pagamento, infatti, il trasgressore verrebbe segnalato all'Autorità giudiziaria del paese straniero e quest'ultima avvierebbe la procedura per chiederne l'esecuzione nel paese di residenza del trasgressore. Certo le procedure, i tempi e le modalità potrebbero variare da paese a paese, ma prima o poi il trasgressore si vedrà notificare la famigerata "busta verde".
In definitiva il consiglio è di provvedere sempre al pagamento delle multe all'estero, a meno che non sussistano validi motivi per presentare un ricorso.
Come evitare di commettere infrazioni all'estero
Se commetti una infrazione in un paese straniero, ti viene comminata una sanzione sulla base di quanto previsto dallo Stato in cui è avvenuta la violazione. Va da se che sarebbe estremamente utile, prima di partire, informarsi sulle norme che regolano la circolazione stradale nel paese in cui ci si sta recando: limiti di velocità, tipo di patente richiesta, tassi di alcolemia, uso del cellulare e così via.
A tal proposito ti segnaliamo una app per la sicurezza stradale europea grazie alla quale puoi scoprire tutte le regole importanti sulla sicurezza stradale prima di andare all'estero. Si chiama "APP Goingabroad" ed è stata predisposta dalla Commissione Europea. Altre informazioni sono disponibili sul sito viaggiaresicuri.it, curato dal Ministero degli Affari Esteri.