Modulistica per risoluzione controversie internazionali di modesta entità

- Ultimo aggiornamento: 03/06/2020
Formati
PDF   Modulo A
PDF   Modulo B
PDF   Modulo C
PDF   Modulo D
PDF   Guida procedimento europeo controversie di modesta entità
Dichiaro di aver preso visione della nota informativa

Descrizione

Modulo per richiedere l'attivazione del procedimento previsto dall'Unione europea per la risoluzione di controversie internazionali di modesta entità in materia civile e commerciale (Modulo A). Il valore della controversia non può superare i 5.000 euro (Regolamento CE 861/2007).

Come compilare il modulo per risoluzione controversie internazionali

Nel suddetto modulo A occorre riportare innanzitutto le informazioni dell'attore, ossia di colui che avendo subito un abuso o un disservizio richiede l'attivazione del procedimento: nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, email, ecc. Ricordiamo che non è obbligatorio essere rappresentati da un avvocato o da un altro professionista del settore legale. Le stesse informazioni devono essere fornite sul convenuto e/o sul suo rappresentante.

Quindi occorre specificare il paese in cui l’attore e il convenuto hanno il domicilio o la residenza abituale e lo Stato membro dell’organo giurisdizionale. Ricordiamo a tal proposito che la controversia deve avere carattere transfrontaliero, ossia almeno una delle parti deve avere domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell’organo giurisdizionale.

Un'ampia sezione del modulo è dedicata, infine, alla controversia. L'attore deve specificare innanzitutto se intende chiedere il pagamento di una somma di denaro e/o qualcos’altro, ad esempio la fornitura di un bene o di un servizio. Quindi deve entrare nel merito della controversia, spiegando cosa è successo, dove e quando.

Deve altresì indicare le prove che intende presentare a sostegno della propria domanda e precisare a quali punti della controversia si riferiscono.

Il modulo e i documenti allegati dovranno quindi essere consegnati presso la Cancelleria del Giudice di Pace competente nel territorio. E' possibile farlo di persona o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno; in alcuni casi è previsto altresì l’invio telematico, tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

Altri modelli di soluzione delle controversie internazionali

Sempre su questa scheda sono disponibili altri moduli. Vediamo quando si utilizzano.

Qualora il Giudice di Pace ritiene non pertinente o non sufficientemente chiaro o non compilato in modo corretto il Modulo A, chiede all'attore di compilare e/o rettificare certi contenuti entro e non oltre una certa data. A tal fine occorre compilare il Modulo B.

Dal ricevimento di tutta la documentazione completa, il Giudice di Pace ha 14 giorni per informare la parte chiamata in causa, inviandole il Modulo di Replica o Modulo C e una copia del Modulo A, così da permetterle la comprensione degli argomenti della disputa.

Una volta ricevuti i documenti, la parte chiamata in causa (ad es. l’albergatore, il ristoratore o la compagnia di noleggio estera) ha 30 giorni per rispondere, compilando il Modulo di Replica o Modulo C. A questo punto non rimane che aspettare la sentenza, che verrà emessa entro 30 giorni dalla replica del convenuto.

Nel caso in cui la parte chiamata in causa non risponde entro i termini stabiliti dal Regolamento Europeo, l'attore verrà automaticamente riconosciuto vincitore; mentre se il Giudice di Pace richiede ulteriori informazioni, prove o decide di fissare un’udienza, i 30 giorni inizieranno a decorrere dall’invio dei documenti o dal giorno dell’udienza.

Con il Modulo D, infine, il Giudice di Pace certifica la sentenza nell’ambito del procedimento europeo per controversie di modesta entità. È bene precisare che quest’ultima segue la normativa prevista nello Stato del Giudice che la emette. La parte soccombente si fa carico delle spese processuali.

Tags:  conciliazione risoluzione controversie

Documenti correlati
 
Utilità