Chiedere risarcimento per mobbing: fac simile Word, Pdf
Con la richiesta di risarcimento per mobbing il lavoratore chiede formalmente al datore di lavoro il risarcimento dei danni subiti a causa di comportamenti vessatori, persecutori o sistematicamente ostili posti in essere nell'ambiente di lavoro.
Mobbing sul lavoro: le caratteristiche
È possibile parlare di mobbing sul lavoro nel momento in cui si riscontrano comportamenti o azioni che sfociano apertamente in violenza fisica o psicologica da parte di colleghi e superiori o direttamente dal datore di lavoro nei confronti di una “vittima”. Tra le condotte più ricorrenti, possiamo citare ad esempio:
- demansionamento o svuotamento delle mansioni (ecco un fac simile ricorso per demansionamento e dequalificazione);
- isolamento dal resto dei colleghi;
- continue critiche o umiliazioni;
- trasferimenti o spostamenti ingiustificati;
- attribuzione di incarichi impossibili o sproporzionati;
- esclusione da riunioni e attività lavorative;
- ingiustificata disparità di trattamento;
- provvedimenti disciplinari ritenuti persecutori;
- pressioni, minacce o comportamenti intimidatori;
- reiterati comportamenti ostili da parte di superiori o colleghi.
Tuttavia, è necessario distinguere il mobbing da un singolo episodio negativo o da un normale conflitto lavorativo. Di regola, il mobbing richiede una condotta ripetuta e prolungata nel tempo, diretta a umiliare, isolare o comunque a ledere la dignità professionale e personale del lavoratore, oppure capace di produrre tali effetti.
Quali danni si possono chiedere?
La richiesta può riguardare, a seconda dei casi:
- danno biologico, se è stata compromessa la salute psicofisica;
- danno morale;
- danno esistenziale, quando la condotta ha inciso significativamente sulla vita personale e relazionale;
- danno professionale, per perdita di competenze, carriera o professionalità;
- eventuali danni patrimoniali concretamente dimostrabili.
Quali condizioni per chiedere il risarcimento?
Premesso che le situazioni di mobbing sul lavoro possono, anzi devono, essere sempre denunciate (questa la lettera di diffida per mobbing al datore di lavoro), non in tutti i casi è possibile ottenere un risarcimento.
Questo perché il lavoratore dipendente che lamenta, ad esempio, di avere subito un danno alla salute per effetto del mobbing sul luogo di lavoro, deve provare non solo l’esistenza del danno attraverso certificati e referti medici, ma anche il nesso di causalità con le condotte assunte dal datore di lavoro o dai colleghi.
Dal canto suo il datore di lavoro, se vuole che la condizione del lavoratore non sia riconducibile all'inadempimento dei propri obblighi, deve essere in grado di dimostrare di aver adottato ogni misura utile ad evitare il determinarsi della suddetta negativa situazione.
Ma non è tutto. Affinché il lavoratore possa ottenere un risarcimento per mobbing deve necessariamente essere in grado di dimostrare che:
- le vessazioni sono avvenute sul luogo di lavoro;
- le azioni lesive si sono perpetuate per un certo periodo di tempo;
- la natura di azioni e comportamenti è stata offensiva;
- tra i comportamenti denunciati ci sono attacchi alla possibilità di comunicare, isolamento sistematico, cambiamento della posizione lavorativa, attacchi alla reputazione, violenze e minacce;
- sussiste un effettivo dislivello tra i due antagonisti, ovvero che la vittima occupa una posizione di inferiorità rispetto alla persona accusata di mobbing;
- è riscontrabile la presenza di un disegno persecutorio premeditato dal datore di lavoro o superiore accusato di mobbing.
In mancanza di uno di questi parametri è molto difficile che alla denuncia segua anche il risarcimento dei danni.
Risulta chiaro, quindi, come prima di procedere per le vie legali sia indispensabile la raccolta di prove tramite persone disposte a testimoniare in vostra difesa, registrazioni e referti medici che attestino un reale malessere fisico o esistenziale.
A chi proporre ricorso per risarcimento mobbing
Il ricorso ex art 414 c.p.c. va proposto al Giudice del lavoro nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro oppure è ubicata la sede dell'azienda oppure il lavoratore ha prestato l'attività al momento della cessazione del rapporto.
Con il ricorso il lavoratore chiede al Giudice:
- di condannare la società, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a reintegrarlo nelle mansioni precedentemente svolte o ad assegnargli mansioni equivalenti;
- di condannare la società, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a cessare, con effetto immediato, qualsiasi atto persecutorio nei confronti del ricorrente adottando ogni comportamento e/o provvedimento a ciò necessario;
- di condannare la società convenuta al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale da determinarsi in via equitativa o da quantificarsi in seguito ad apposita CTU medica e danno da perdita di chance da determinarsi in via equitativa.