Accordo di riservatezza e non divulgazione PDF

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 20/01/2026
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L'accordo di riservatezza e non divulgazione è un documento a cui le parti ricorrono quando hanno la necessità di scambiarsi informazioni di natura confidenziale per il raggiungimento di determinati scopi e desiderano garantire che le stesse rimangano riservate.

Quando si usa l'accordo di riservatezza?

L'accordo di riservatezza viene predisposto e sottoscritto quando le parti hanno la necessità di dover condividere informazioni confidenziali, come i dati di un progetto ancora in cantiere oppure i dati relativi a disegni e modelli per i quali si è ancora in attesa della concessione di un brevetto e via discorrendo.

Questa situazione può determinarsi quando l'intento delle parti o di una sola delle parti è quello di:

  • sviluppare un'idea di business
  • condurre una trattativa commerciale
  • redigere un piano di marketing
  • testare lo sviluppo di un software o di una app
  • ricercare un possibile investitore/finanziatore
  • verificare le condizioni per la conclusione di un contratto di cessione o di distribuzione
  • chiedere il parere di un professionista (consulente fiscale, esperto di finanziamenti, ecc.)
  • ecc.

Cosa si intende per informazioni riservate o confidenziali?

Tra le informazioni riservate può rientrare ad esempio:

  • una invenzione suscettibile di brevetto;
  • un modello di utilità, ossia un modo di innovare un oggetto già esistente e conferirle maggiore utilità nel suo utilizzo;
  • un know-how aziendale;
  • una tecnologia innovativa;
  • una idea di business;
  • un piano di sviluppo commerciale;
  • uno studio di fattibilità;
  • un rapporto finanziario;
  • ecc.
Al contrario non possono definirsi segrete e confidenziali quelle informazioni e quei dati che risultano di dominio pubblico al tempo in cui sono stati divulgati, o la cui divulgazione sia imposta dalla legge o da un provvedimento dell'autorità pubblica oppure che siano state rivelate al ricevente da terzi che ne avevano il diritto e di cui esiste prova documentale.

L'accordo di riservatezza tra chi viene sottoscritto?

L'accordo di riservatezza può essere stipulato, ad esempio, tra

  • l'azienda e il dipendente
  • l'azienda e il suo fornitore
  • il titolare dell'invenzione e il consulente (commercialista, analista finanziario, ecc.)
  • il produttore e il partner commerciale
  • i due futuri partner di progetto
  • ecc.

L'accordo può essere sottoscritto da una sola parte (ad esempio dal consulente fiscale chiamato ad esprimere un proprio parere sull'idea) o da entrambe le parti. In quest'ultimo caso le parti si scambiano e condividono reciprocamente informazioni riservate.

Qual è la durata dell'accordo di riservatezza?

Un aspetto molto importante dell'accordo è l'indicazione della durata. Normalmente si inserisce una clausola del tipo

"Le informazioni riservate saranno coperte dall’obbligo di riservatezza, per un periodo di anni "n", decorrenti dalla data di comunicazione delle stesse ..." 

In questo caso la durata può essere stabilita in funzione, ad esempio, del tempo necessario per il deposito del brevetto.

Ma le parti potrebbero anche decidere che il vincolo alla riservatezza e alla non divulgazione delle informazioni non sia a termine ma a tempo indeterminato. Ciò si può verificare nel caso in cui una parte debba condividere con l'altra informazioni, ad esempio, circa lo sviluppo di una app che tuttavia non risulta brevettabile.

Cosa è importante indicare nel modello accordo di riservatezza

Questi gli elementi da non trascurare:

  • i dati delle parti coinvolte nell'incontro/trattativa ("Parte Emittente", ossia la parte che rivela informazioni tecniche e/o commerciali e "Parte Ricevente");
  • il contenuto delle informazioni confidenziali;
  • la finalità per cui avviene la divulgazione delle informazioni riservate; 
  • l'applicabilità dell'accordo (ad es. "la Parte Ricevente si impegna a vincolare al presente accordo tutti i propri dipendenti e/o collaboratori..");
  • le misure di sicurezza che le parti si impegnano ad adottare;
  • la durata dell'accordo;
  • la previsione di una penale in caso di violazione degli obblighi di segretezza.

Cosa succede se non si rispettano gli accordi

Come detto con la sottoscrizione ciascuna parte si impegna a non utilizzare le informazioni riservate per scopi direttamente e/o indirettamente diversi da quelli descritti nell'accordo di riservatezza.

Ciascuna parte, inoltre, si impegna a non divulgare le informazioni riservate a terze parti o ai dipendenti e/o collaboratori a vario titolo, a meno che costoro non siano direttamente coinvolti nell’analisi del progetto, ad esempio come consulenti di una delle parti.

In caso di violazione delle previsioni contenute nell'accordo di riservatezza, la parte lesa ha il diritto di chiedere alla controparte il risarcimento economico, senza neppure dover dimostrare il danno subito.

In tal senso l'accordo può prevedere una clausola con la quantificazione di una somma per ogni violazione accertata, fatto salvo l’eventuale maggior danno. Dal nostro portale è possibile scaricare un

Fac simile accordo di riservatezza e non divulgazione

TRA

_________ (Ragione Sociale/Nome e Cognome] con sede legale/residente in ___________, C.F./P.IVA ___________, in persona del legale rappresentante/nella persona di ___________, nato/a a _______ il __/__/_____, C.F. __________
(di seguito denominata "Parte Divulgante")

E

_________ (Ragione Sociale/Nome e Cognome] con sede legale/residente in ___________, C.F./P.IVA ___________, in persona del legale rappresentante/nella persona di ___________, nato/a a _______ il __/__/_____, C.F. __________
(di seguito denominata "Parte Ricevente")

(congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO CHE

A. La Parte Divulgante è titolare/detentrice di informazioni riservate e confidenziali relative a ______ (specificare: progetto, tecnologia, business plan, dati commerciali, know-how, ecc.);
B. Le Parti intendono valutare l'opportunità di __________ (specificare lo scopo: collaborazione commerciale, negoziazione di un contratto, partnership, investimento, acquisizione, fornitura, sviluppo progetto congiunto, ecc.), di seguito il "Progetto";
C. Nell'ambito delle trattative e valutazioni relative al Progetto, la Parte Divulgante renderà disponibile alla Parte Ricevente Informazioni Riservate (come di seguito definite);
D. Le Parti desiderano regolamentare le modalità di trattamento e protezione di tali Informazioni Riservate;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ACCORDO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART 1. DEFINIZIONE DI INFORMAZIONI CONFIDENZIALI

Ai fini del presente Accordo, i seguenti termini hanno il significato qui di seguito indicato:

1.1 "Informazioni Riservate" indica qualsiasi informazione, dato, documento, materiale, software, know-how, processo, strategia commerciale, piano d'impresa o altra informazione di natura tecnica, commerciale, finanziaria, strategica o operativa, comunicata dalla Parte Divulgante alla Parte Ricevente, in qualsiasi forma (scritta, orale, elettronica, visiva) e con qualsiasi mezzo, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) Informazioni tecniche: progetti, disegni, specifiche tecniche, prototipi, formule, processi produttivi, metodologie, algoritmi, codici sorgente, software, documentazione tecnica;
b) Informazioni commerciali: listini prezzi, margini, strategie di vendita, piani di marketing, analisi di mercato, database clienti e fornitori, contratti, offerte;
c) Informazioni finanziarie: bilanci, budget, previsioni, piani di investimento, dati economici;
d) Informazioni strategiche: piani aziendali, strategie di sviluppo, opportunità di business, studi di fattibilità;
e) Know-how: competenze, metodologie, esperienze, processi organizzativi;
f) Ogni altra informazione che la Parte Divulgante indichi espressamente come "Riservata", "Confidenziale" o con dicitura equivalente.

1.2 Forme di comunicazione

Le Informazioni Riservate possono essere comunicate:

  • In forma scritta (documenti, email, presentazioni)
  • In forma orale (riunioni, telefonate, videoconferenze)
  • In forma elettronica (file digitali, database, sistemi informativi)
  • In forma visiva (prototipi, campioni, visite in stabilimenti/uffici)

ART. 2 - OBBLIGHI DELLA PARTE RICEVENTE

2.1 Obbligo di riservatezza

La Parte Ricevente si impegna a:

a) utilizzare le Informazioni Confidenziali della Parte Divulgante esclusivamente per gli scopi connessi al Progetto;
b) mantenere il più assoluto riserbo sulle Informazioni Confidenziali e a non divulgarle a terzi in alcuna forma, se non previa espressa autorizzazione scritta della Parte Divulgante;
c) adottare nei confronti delle Informazioni Confidenziali almeno le stesse misure di diligenza e di sicurezza che adotta per la protezione delle proprie informazioni di analoga natura, e comunque misure non inferiori a quelle di ragionevole diligenza; 
d) limitare l’accesso alle Informazioni Confidenziali ai propri dipendenti, collaboratori, consulenti o sub-fornitori (“Rappresentanti”) che abbiano la necessità di conoscerle per gli scopi connessi al progetto e che siano vincolati da obblighi di riservatezza almeno equivalenti a quelli del presente Accordo. La Parte Ricevente sarà responsabile delle violazioni commesse dai suoi Rappresentanti come se le avesse commesse essa stessa.

ART. 3 - ESCLUSIONI DALL'OBBLIGO DI RISERVATEZZA

3.1 Gli obblighi di cui all'articolo 2 non si applicano alle informazioni che:

a) Siano di pubblico dominio al momento della divulgazione o divengano successivamente di pubblico dominio senza violazione del presente Accordo da parte della Parte Ricevente;
b) Siano già in possesso della Parte Ricevente prima della divulgazione da parte della Parte Divulgante, come dimostrabile mediante documentazione scritta;
c) Siano legittimamente ricevute da terzi senza vincoli di riservatezza;
d) Siano sviluppate autonomamente dalla Parte Ricevente senza utilizzo delle Informazioni Riservate, come dimostrabile mediante documentazione; 
e) Debbano essere divulgate per legge, regolamento o ordine dell'autorità giudiziaria (in tal caso la Parte Ricevente si impegna a darne immediata comunicazione scritta alla Parte Divulgante per consentirle di opporsi o limitare la divulgazione).

ART. 4 - PROPRIETÀ DELLE INFORMAZIONI

4.1 Tutte le Informazioni Riservate rimangono di esclusiva proprietà della Parte Divulgante.
4.2 La comunicazione delle Informazioni Riservate non comporta alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale, industriale o di altro tipo in capo alla Parte Ricevente.
4.3 La Parte Ricevente non acquisisce alcun diritto, licenza o autorizzazione sulle Informazioni Riservate, se non il diritto di utilizzarle esclusivamente per le finalità del Progetto.

ART. 5 - DURATA DEGLI OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

5.1 Gli obblighi di riservatezza e non divulgazione di cui al presente Accordo avranno durata di anni [es: 3 (tre)] dalla data di ultima divulgazione di Informazioni Confidenziali ai sensi del presente Accordo, salvo che per i Segreti Commerciali (come definiti dall’art. 98 del Codice della Proprietà Industriale), per i quali l’obbligo persiste finché l’informazione mantiene i requisiti per essere considerata tale.

ART. 6 - OBBLIGHI DI LEGGE

6.1 Qualora la Parte Ricevente sia obbligata dalla legge a divulgare qualsiasi Informazione Confidenziale, dovrà fornire alla Parte Divulgante un tempestivo preavviso scritto (ove legalmente consentito) per consentirle di opporsi alla divulgazione o di ottenere misure protettive, e coopererà con la Parte Divulgante a tal fine. La divulgazione sarà limitata allo stretto necessario richiesto dalla legge.

ART. 7 - RESTITUZIONE/DISTRUZIONE DELLE INFORMAZIONI

7.1 Alla cessazione del presente Accordo o su semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, la Parte Ricevente si obbliga a: 
a) Restituire immediatamente alla Parte Divulgante tutte le Informazioni Riservate in qualsiasi forma (documenti cartacei, supporti elettronici, prototipi, campioni);
b) Distruggere tutte le copie (incluse copie elettroniche, backup, appunti, estratti) delle Informazioni Riservate in proprio possesso;
c) Certificare per iscritto l'avvenuta restituzione/distruzione entro [numero] giorni dalla richiesta.

7.2 Eccezione: La Parte Ricevente può conservare una sola copia delle Informazioni Riservate esclusivamente per finalità di archivio legale/fiscale, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

ART. 8 - PENALI E RISARCIMENTO DANNI

8.1 Penale
In caso di violazione degli obblighi di riservatezza da parte della Parte Ricevente, quest'ultima sarà tenuta a corrispondere alla Parte Divulgante, a titolo di penale, la somma di € [importo] per ogni singola violazione, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno.

8.2 Risarcimento del danno
La Parte Ricevente sarà tenuta a risarcire alla Parte Divulgante tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) derivanti dalla violazione del presente Accordo, inclusi:

  • Danno emergente (perdite dirette)
  • Lucro cessante (mancati guadagni)
  • Danno all'immagine e reputazione
  • Spese legali sostenute

8.3 Azione inibitoria

In caso di violazione o minaccia di violazione, la Parte Divulgante avrà diritto di ottenere:

  • Provvedimenti d'urgenza (ex art. 700 c.p.c.)
  • Inibitoria immediata della condotta illecita
  • Sequestro delle Informazioni Riservate divulgate illecitamente

ART. 9 - DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE

9.1 Il presente Accordo è regolato e interpretato secondo la legge italiana.
9.2 Per qualsiasi controversia derivante da o in relazione al presente Accordo, le Parti deferiscono la competenza al Foro di [indicare la città, es: Milano].

ART. 10 - PRIVACY (GDPR)

10.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali eventualmente comunicati nell'ambito del presente Accordo nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
10.2 Ciascuna Parte, in qualità di autonomo Titolare del trattamento, tratterà i dati personali dell'altra Parte esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.

ART. 11 - DISPOSIZIONI GENERALI

11.1 Il presente Accorso costituisce l’intero accordo tra le Parti in materia e sostituisce ogni precedente intesa o accordo.
11.2 Eventuali modifiche al presente Accordo devono essere apportate per iscritto e sottoscritte da entrambe le Parti.
11.3 L’eventuale nullità o inefficacia di una clausola non pregiudicherà la validità delle restanti disposizioni.

Il presente Accordo è stato redatto in due originali, uno per ciascuna Parte.

Luogo e data: ___________________

PER LA PARTE DIVULGANTE

_______________________
[Nome, Cognome e qualifica] Firma e timbro

PER LA PARTE RICEVENTE

_______________________
[Nome, Cognome e qualifica] Firma e timbro

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