Fallimento e recupero dei crediti: ecco come fare

Chi vanta un credito nei confronti di un soggetto dichiarato fallito, può sperare di essere pagato solo proponendo al Tribunale che ha dichiarato il fallimento una domanda di ammissione al passivo. In pratica attraverso questa domanda, il creditore chiede di essere incluso nella lista dei creditori che concorreranno alla distribuzione dell'attivo del fallimento.

Differenza tra credito chirografario e credito privilegiato

In linea generale i creditori hanno tutti il diritto di essere soddisfatti in egual misura rispetto al patrimonio del debitore. Tuttavia esistono i cosiddetti creditori "privilegiati", assistiti cioè da un privilegio come ad esempio il pegno o l’ipoteca, che hanno il diritto ad essere soddisfatti con precedenza rispetto agli altri creditori, in altri termini ad essere pagati prima.

Al contrario i creditori "chirografari", ossia quelli non assistiti da alcun privilegio, vengono pagati solo dopo il pagamento integrale dei creditori privilegiati e nella misura in cui vi sia un residuo dell'attivo fallimentare. 

Quando presentare la domanda di ammissione al passivo

La domanda di ammissione al passivo va depositata presso la cancelleria del tribunale almeno 30 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.

La domanda presentata successivamente a detto termine e non oltre il termine di 12 mesi (o 18, ove il tribunale abbia fissato questo termine più lungo) dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive e come tali saranno trattate.

Decorso anche il termine di 12 (o 18) mesi e, comunque, fino all’esaurimento di tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare, le domande tardive saranno ancora ammissibili a patto che il creditore prova che il ritardo non è dipeso da lui.

La prima cosa da fare, dunque, è verificare con esattezza il termine di scadenza. Se il creditore ha ricevuto la lettera del curatore, tale termine è chiaramente indicato. Se non l’ha ricevuta, deve informarsi presso il Tribunale. Se non conosce qual'é il Tribunale, può informarsi presso la Camera di Commercio.

Cosa deve contenere la domanda di ammissione al passivo

La domanda di ammissione al passivo deve contenere:

  • l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
  • la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo;
  • i documenti che provano l'esistenza del credito (fatture, buste paga, ecc.). Se trattasi di titoli di credito (assegni e cambiali) o di titoli esecutivi (decreto ingiuntivo, sentenza, …), questi devono essere per legge depositati in originale presso la cancelleria del Tribunale entro il giorno dell’udienza;
  • l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
  • l'indicazione dei recapiti, ai fini delle successive comunicazioni. E' facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare al curatore ogni variazione del domicilio o delle predette modalità.

Attenzione perchè la mancanza o la non completa indicazione di talune delle informazioni sopra indicate, viene sanzionata con l'inammissibilità della domanda.

Se la documentazione da allegare è particolarmente complessa, si consiglia di farsi assistere da un professionista.

Come presentare la domanda di ammissione al passivo

La domanda di ammissione al passivo deve essere obbligatoriamente presentata, in proprio o con l’assistenza del proprio avvocato, a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC indicato dal curatore nella comunicazione. Ciò implica che la domanda di ammissione al passivo dovrà essere sottoscritta con firma digitale in modo da garantire la provenienza dell'istanza stessa.

Dunque la domanda depositata e/o inviata in cancelleria sono da considerarsi irricevibili.

Ai fini della presentazione dell'istanza, si consiglia di:

  • redigere la domanda in forma cartacea, come per ogni istanza o ricorso;
  • stamparla e firmarla (nel caso ci si avvalga di avvocato, provvederà il medesimo alla redazione e alla firma, previa formalizzazione nel documento della procura alla lite, come di consueto);
  • farne una scansione ed estrarne una copia informatica (ad esempio in formato pdf);
  • estrarre dei file di copia dei documenti (analoghi file formato pdf o analogo);
  • inserire tutti i file come allegato al messaggio di posta elettronica certificata che si invia al curatore.

Cosa succede dopo la presentazione della domanda

Ultimato l'esame di tutte le domande pervenute, il Giudice delegato rende esecutivo lo stato passivo.
Il curatore, quindi, ne dà comunicazione a tutti i creditori, affinché possano prendere visione dello stato passivo esecutivo e proporre opposizione nel caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione al passivo.

Costi

La domanda non è soggetta al pagamento del contributo unificato e dei diritti.

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