Rivolgendosi ad un qualsiasi ufficio della Procura, a prescindere dal luogo di nascita o di residenza, la persona interessata o un suo delegato può richiedere il rilascio di un certificato casellario giudiziale da cui si evinca la propria posizione. Questo il
da compilare e presentare.
Nel caso di minorenni o interdetti la richiesta può essere avanza dal genitore esercitante la potestà o dal tutore. Lo stesso certificato può essere richiesto dall'ente pubblico o dal gestore del pubblico servizio ad esempio in occasione dell'espletamento di un concorso o di una gara d'appalto.
Tipi di certificato casellario giudiziale
Il certificato casellario giudiziale può essere penale o civile. In quest'ultimo caso potrà riportare provvedimenti riguardo, ad esempio, alla interdizione giudiziale del soggetto (questi soffre di infermità mentale e per questo gli viene nominato un tutore in grado di provvedere alla cura dei suoi interessi), oppure alla sua inabilitazione (le condizioni psicofisiche della persona pur non essendo così gravi, impongono l'assistenza di un curatore nominato dal Tribunale), oppure alla sua espulsione e così via.
Vi è anche il certificato generale che può essere rilasciato su richiesta dalla Procura della Repubblica e che riassume i certificati penale e civile.
Il certificato del casellario giudiziale si distingue dal certificato dei carichi pendenti per il fatto che quest'ultimo attesta l’esistenza o meno in capo ad una persona di procedimenti giudiziali penali in corso.
Quando non può essere utilizzato il certificato casellario giudiziale
Ora è importante sapere che il certificato del casellario giudiziale rilasciato all’interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (aziende municipalizzate, Poste, Enel, ACI, Aziende del Gas, Rai, Ferrovie dello Stato, Telecom, Società Autostrade, ecc.).
Nei confronti di questi ultimi, infatti, il privato è tenuto a presentare esclusivamente l'autocertificazione casellario giudiziale, di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. La mancata accettazione costituisce una grave violazione dei doveri d’ufficio (art. 74 DPR 445/2000).
Tuttavia dal 15 settembre 2020 il Decreto Semplificazioni ha disposto che anche tutti i soggetti privati (banche, assicurazioni, patronati, professionisti, ecc..) sono tenuti ad accettare le autocertificazioni del cittadino in sostituzione dei certificati.
Inoltre i privati che intendano effettuare controlli sulle autocertificazioni ricevute, all’art. 71, comma 4 DPR n. 445/2000, non sono tenuti a definire appositi accordi con le amministrazioni interessate. Queste ultime, infatti, sono tenute a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.
In considerazione di questo nuovo quadro normativo, abbiamo provveduto ad aggiornare la relativa modulistica.
Come compilare l'autocertificazione casellario giudiziale
Come detto in questa scheda sono presenti 4 fac simile di autocertificazione casellario giudiziale. Nel primo la persona interessata, dopo aver riportato i propri dati anagrafici, dichiara di:
- non aver riportato condanne penali;
- non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministratiti iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali.
Nel secondo fac simile cambia la formula della dichiarazione, ma non la sostanza. In pratica la persona dichiara che nel Casellario Giudiziale del un certo Tribunale a suo nome non risulta NULLA.
Il terzo fac simile è una dichiarazione resa dal genitore, dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno in favore del minore, dell'interdetto (giudizialmente o legalmente) o dell'inabilitato.
Infine il quarto fac simile riguarda sia il casellario giudiziale e dei carichi pendenti.
In ognuno dei quattro moduli, il cittadino autorizza, ai sensi dell'art. 71 comma 4 del DPR 445/2000 e s.m.i., l'ufficio/il privato destinatario della dichiarazione ad effettuare i dovuti controlli di veridicità presso gli enti competenti.
Qualunque sia il modulo scelto la firma non va autenticata né deve necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato dell’ente che lo ha richiesto.
L'autocertificazione casellario giudiziale può essere
- consegnata a mano presso l'ufficio preposto oppure
- spedita (a mezzo posta, mail o fax) insieme ad una copia di un documento di identità del sottoscrittore.
L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000) e in caso di dichiarazione falsa il cittadino verrà denunciato all'autorità giudiziaria.