Multa: come presentare ricorso al Giudice di pace

Contro il verbale di contravvenzione (e non il preavviso di accertamento di infrazione) o l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto è possibile proporre ricorso non solo al Prefetto ma anche al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, a prescindere dall'ammontare della sanzione.

Il termine e il modello per presentare ricorso

Va detto che il ricorso al Giudice di pace è alternativo al ricorso al Prefetto e va depositato o spedito per posta, in 6 copie firmate in originale, entro 30 gg. dalla data di contestazione immediata o dalla data di notifica del verbale di contravvenzione (data della consegna del portalettere o del ritiro alla posta o dalla data dell’avvenuta giacenza alla posta stessa). Dal nostro portale è possibile scaricare il

Il ricorso deve essere presentato da colui a cui è intestato il verbale, sia esso proprietario od utilizzatore del veicolo. Il ricorrente deve presenziare all'udienza, ma può farlo anche senza l'assistenza di un difensore. Può chiedere un rinvio per esigenza motivata (certificato medico, ecc.). Il deposito o la spedizione del ricorso determina la sospensione dell’efficacia esecutiva del verbale per il quale si chiede l’annullamento.

Ricorso al Giudice di Pace contro il provvedimento del Prefetto

Si può presentare ricorso al Giudice di pace anche contro l'ordinanza-ingiunzione con cui il Prefetto respinge il ricorso e ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima per la violazione, più le spese del procedimento. Il ricorso in questo caso va depositato o spedito per posta entro 30 gg. dalla notifica o comunicazione del provvedimento. Questo il

Attenzione, in questo caso il deposito o la spedizione del ricorso non determina automaticamente la sospensione dell’esecutività dell’ordinanza-ingiunzione del Prefetto, ma questa deve essere espressamente richiesta dal ricorrente e disposta dal giudice. Al tal proposito va considerata la possibilità che il giudice si pronunci sulla sospensione decorsi i canonici 60 giorni, con la conseguenza di vedersi raddoppiata la multa; l'unico modo per evitare tale rischio è presentare ricorso e poi pagare la sanzione. Se il ricorso venisse accolto, occorrerà richiedere il rimborso di quanto pagato.

Cosa allegare al ricorso

Alla richiesta il ricorrente deve allegare il provvedimento impugnato (il verbale di contravvenzione o l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto) e ogni altra eventuale documentazione comprovante i motivi del ricorso (fotografie, ecc.).

Esiti del ricorso

Il Giudice di pace accoglie il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierlo solo in parte, modificando, ad esempio l'entità della sanzione; respinge invece il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente. In tal caso sono a carico di quest’ultimo, oltre alla sanzione che il giudice determina in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte.

Anche nel caso del Giudice di Pace il rigetto del ricorso comporta il pagamento della sanzione raddoppiata. Il Giudice di Pace, tuttavia, verificando la sussistenza di determinati presupposti può ordinare, con il rigetto del ricorso, il pagamento del minimo edittale.

Per questo tipo di ricorso occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del Giudice di pace dove è stato presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrerà prenderlo presso la cancelleria dello stesso.

Costi del ricorso al Giudice di Pace

Ricordiamo anche che dal 1° Gennaio 2010 il ricorso al giudice di pace non è più gratuito, ma prevede il pagamento di un contributo unificato, il cui importo varia in funzione del valore della controversia:

  • fino a 1.100 Euro si paga un importo di 43,00 Euro;
  • da 1.100 Euro a 5.200 Euro si paga un importo di 98,00 Euro;
  • oltre 5.200 Euro si paga un contributo unificato di 237,00 Euro.
Inoltre se il valore causa supera i 1033,00 euro al ricorso deve essere applicata una marca da bollo da 27,00 euro.

In caso di rigetto si potrà tentare ricorso in Tribunale, come ha stabilito il decreto legislativo 40/2006. Tale disposizione si applica alle sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006 (data dell'entrata in vigore del citato decreto) mentre per i provvedimenti pubblicati prima del 2 marzo 2006 si applicherà la disciplina previgente che prevede solo la possibilità di presentare ricorso in Cassazione.

Documenti correlati


57061 - Alfredo
17/12/2021
Buongiorno, Nel mio quartiere (densamente popolato) sono in corso dei lavori che vanno avanti da tempo immemore che stanno causando gravi disagi ai cittadini, primo tra tutti quello del parcheggio. Hanno bloccato quasi tutte le strade e ad ogni angolo spuntano transenne/nastri di divieto. L'altro ieri sono sceso per controllare la mia macchina e non ho notato né nastri né transenne nel punto esatto dove era parcheggiata, ve ne erano soltanto alcuni nelle vicinanze (ho le fotografie che supportano quanto sto dicendo). Fatto sta che ieri mi hanno rimosso la macchina e vorrei presentare ricorso al Giudice di Pace dal momento che quantomeno la segnalazione non era per niente chiara ed evidente. Anche voi su questo avete specificato che il ricorso contro una multa rimozione forzata potrebbe essere proposto dall'automobilista qualora riuscisse a dimostrare che in zona il segnale non era perfettamente visibile. Cosa mi suggerite di fare?

57009 - Redazione
06/12/2021
Elena, purtroppo non avrebbe alcuna chance di vedere accolto il suo ricorso.

56693 - Elena
18/10/2021
Dopo aver pagato regolarmente una contravvenzione notifica senza essere stata fermata, poichè la stessa prevedeva anche la decurtazione di punti dalla patente, a distanza di sei mesi mi è arrivata una nuova contravvenzione per non aver comunicato i dati del condicente. Premesso che la legge non prevede ignoranza, mi sembra assurdo dover pagare quasi il doppio della multa stessa per questa mia omissione fatta del tutto in buona fede. Non ho mai in quasi 40 anni di patente preso una multa del genere e se io da un lato non sapevo che bisognava fare questo passaggio di identificazione, nel contempo nel verbale inviatomi non era assolutamente chiaro il fatto che io dovessi farlo. Vorrei ricorrere al Giudice di Pace. Ho qualche possibilità. Grazie

56453 - Redazione
06/09/2021
Antonio, un consiglio spassionato? Considerato l'importo le consigliamo di pagare.

56288 - Ostuni Antonio
06/09/2021
Ho ricevuto una multa per divieto di sosta (euro 28) con cartello mobile posizionato a 30 metri di distanza ad una altezza di 1 metro e 50 nascosto da una serie di file di macchine posizionato a detta del vigile 48 prima della multa... cosa conviene fare?

53724 - Massimo
25/02/2020
ciao ho venduto un auto con trascrizione al mio comune di residenza il 23/2/2017, ma l' acquirente non ha mai fatto il passaggio e mi stanno arrivando notifiche di mancati pagamenti del bollo, cosa devo fare? consigliate di fare ricordo al giudice di pace ? oppure al prefetto? o ancora rivalermi tramite mio avvocato sull'acquirente con una querela e risarcimento danni.Poi l'acquirente e' residente in provincia di Vercelli come avviene in caso di ricordo al giudice di pace? grazie

51771 - Redazione
16/03/2018
Alessandro, ha assolutamente ragione ed è corretta la sua interpretazione. Ne abbiamo parlato anche noi negli articoli "Sconto multe a chi paga subito" e "Come pagare una multa". Ci sono, dunque, gli estremi per un ricorso.

51750 - Alessandro
13/03/2018
Buongiorno, ho pagato una multa in misura ridotta il quarto giorno dalla notifica della stessa (verbale notificato il martedì sera, multa pagata il venerdi' pomeriggio della stessa settimana tramite bonifico online). Dopo circa un anno e mezzo mi arriva a casa un avviso che la multa è stata pagata in ritardo e che devo pagare la multa completa + mora (a meno dell'importo già pagato). Vado a chiedere spiegazioni al comando dei vigili del comune che ha emesso la multa e mi spiegano che il problema è che ho pagato tramite bonifico bancario (una delle modalità di pagamento suggerite nel verbale), che c'è un ritardo tecnico nelle transazioni bancarie e che a loro il bonifico è entrato il martedi' della settimana successiva, quindi 7 giorni solari dalla data del verbale. Alle mie rimostranze (faccio vedere gli estremi del bonifico e che comunque sarebbero 5 giorni lavorativi) mi dicono che quello che conta sono i giorni solari e la data di accredito del bonifico. Mi dicono comunque di lasciare il mio numero di telefono e che mi avrebbero richiamato (non mi hanno mai piu' richiamato). Passano altri mesi e mi arriva ora una cartella esattoriale di 373 euro per una multa che ho pagato! Tuttavia ho travato una circolare del ministero n. Prot. 300/A/2734/16/127/34 del 15.4.2016 (qui il link http://www.prefettura.it/potenza/contenuti/Circolare_n._300_a_2734_16_127_34_del_15_aprile_2016-660749.htm) che dice, in parole semplici, che se si paga con bonifico si hanno due giorni in piu' (in pratica 7 giorni invece che 5) . Vorrei ora fare ricorso al giudice di pace: ritenete che abbia qualche possibilità?

51662 - Andrea
27/02/2018
In riferimento alla mia domanda (51423 - Andrea) mi sono tappato il naso e... ebbene si, incredibile ma vero, alla Agenzia delle Entrate confermano: "se il Comune non paga, o paghi Tu o rischi CARTELLA ESATTORIALE o FERMO AMMINISTRATIVO DEL MEZZO". Grandi "VIGILI"... pon-ci-pon-ci-popopon... in bocca alla lupa e W l'Italia!

51437 - Redazione
29/01/2018
Andrea, purtroppo deve fare ricorso se vuole che la multa venga annullata. A tal fine potrebbe risultarle utile la lettura di questo articolo.


Lascia un commento
Attenzione: prima di inviare una domanda, controlla se è già presente una risposta ad un quesito simile.

I pareri espressi in forma gratuita dalla redazione di Moduli.it non costituiscono un parere di tipo professionale o legale. Per una consulenza specifica è sempre necessario rivolgersi ad un professionista debitamente qualificato.

Obbligatorio