Sanzioni Coronavirus: importi, modalità di pagamento e modelli per ricorsi

- Ultimo aggiornamento: 02/04/2020
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In questa scheda forniamo due fac simile di multa per Coronavirus, vale a dire due modelli in uso alla Polizia di Stato (mod.352) per la verbalizzazione degli illeciti commessi da pedone e da persona a bordo di veicolo. In questa stessa scheda sono altresì disponibili i fac simile di ricorso alle autorità competenti.

Fondamentalmente si deve evitare di uscire di casa. Le uniche motivazioni valide per potersi muovere sono:

  • comprovate esigenze lavorative; 
  • assoluta urgenza; 
  • situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere); 
  • motivi di salute.

Chiunque si sposti e per qualunque ragione lo faccia deve avere al seguito l’autocertificazione Coronavirus, su cui riportare i propri dati e recapiti, i luoghi di partenza e destinazione, le ragioni dello spostamento: lavoro presso …, devo effettuare una visita medica, urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilità, o esecuzioni di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità, obblighi di affidamento di minori, denunce di reati, rientro dall’estero, altri motivi particolari, ecc.

Sanzioni amministrative per gli illeciti 

A partire dal 26 Marzo 2020 tutti i comportamenti che comportano una violazione delle disposizioni dettate dalle istituzioni nell'ambito dell'emergenza Coronavirus, sono punti con sanzioni amministrative. In altri termini a tali comportamenti non possono più essere applicate le pene previste dal Codice Penale (art. 650).

Quando si applicano le sanzioni penali

Le sanzioni penali si applicano solo in caso di mancato rispetto della quarantena da parte di chi è risultato positivo al Covid-19. In tal caso è previsto l'arresto da 3 a 18 mesi e il pagamento di un'ammenda da 500 a 5.000 euro, senza possibilità di oblazione. 

Ma in taluni casi possono essere previste pene anche più gravi. Così chi, positivo al Covid 19, viola la quarantena e diffonde la malattia, può essere accusato di omicidio o procurata strage ed essere punito perfino con l’ergastolo.

Multe Coronavirus: gli importi previsti

Le sanzioni sono diverse per i pedoni e per chi si sposta con un veicolo. Vediamo di entrare nel dettaglio.

Sanzioni per chi non fa uso del veicolo

Il pedone che circola in strada o viene fermato in un luogo pubblico (ad es. una stazione) senza autocertificazione o senza che possa fornire una valida motivazione al proprio spostamento, è punibile con una sanzione amministrativa che va da 400 a 3.000 euro. E' previsto il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a euro 400,00

Sanzioni per chi fa uso del veicolo

In questo caso le sanzioni sono aumentate di un terzo: si va da 533,33 a 4.000 euro. E' ammesso il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a euro 533,33. Le sanzioni si applicano sia al conducente che al passeggero.

Mute Coronavirus: sconto del 30%

Come abbiamo già specificato nel post che abbiamo dedicato allo sconto multe, durante l'emergenza Covid 19 c'è più tempo (ma solo fino al 31 Maggio) per fruire dello sconto del 30%: non più i classici 5 giorni bensì un mese dalla contestazione o notificazione del verbale per effettuare il pagamento.

Nel caso specifico la somma da pagare in forma agevolata è di

  • 280 euro se la violazione è stata contestata senza utilizzo del mezzo
  • 373,34 euro in caso di utilizzo del veicolo.

Modalità di pagamento della sanzione

Il pagamento della sanzione può avvenire

  • presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore, in contanti se è presente un ufficio cassa, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico; 
  • a mezzo di versamento in conto corrente postale
  • a mezzo di conto corrente bancario, se l ’amministrazione lo prevede. 

Se gli agenti sono muniti di idonea apparecchiatura - tipo Pos degli esercizi commerciali - il trasgressore può effettuare immediatamente il pagamento fruendo della riduzione del 30%.

Per le violazioni accertate dalle Forze di Polizia è prevista un'unica modalità di pagamento, il bonifico bancario:

  • Iban IT12A0100003245350014356006 
  • intestato a Tesoreria Centrale di Roma
  • causale bonifico: numero verbale di contestazione e provincia ove è avvenuto l’accertamento. 

Ricorso multa Coronavirus: termini e moduli

E' possibile presentare scritti difensivi all'autorità verbalizzante (Comune, Prefetto, Carabinieri, Guardia di Finanza) entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione. Se quest'ultima ritiene di accoglierli archivia, altrimenti infligge la sanzione.

A quel punto si può impugnare il verbale davanti al Prefetto o al Giudice di pace. Ecco un

pronto per essere scaricato e compilato.

Causa l'emergenza sanitaria in corso, il termine per gli scritti difensivi o il ricorso sono sospesi fino al 15 maggio 2020.

Fondamentale allegare al ricorso ogni documento che possa provare la legittimità dello spostamento: scontrini, fatture, ricevute, prescrizioni mediche, testimonianze, ecc.

Tags:  coronavirus contravvenzione

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