Bonus prima casa under 36: requisiti

- Ultimo aggiornamento: 23/02/2024
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Il bonus prima casa under 36 resta in vigore anche per l'anno 2024 unicamente i giovani che hanno registrato il contratto preliminare per l'acquisto della casa entro il 31 dicembre 2023 e che stipulano il contratto definitivo entro il 31 dicembre 2024. Si tratta di un'agevolazione fiscale che lo Stato riconosce per l'acquisto di un immobile con i requisiti “prima casa” da parte di quei giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni e che hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Bonus prima casa under 36: in cosa consiste

La Legge di Bilancio aveva prorogato fino al 31 dicembre 2023 il bonus prima casa under 36. Quindi il decreto Milleproroghe 2024 convertito in legge ha esteso il bonus prima casa under 36 per tutto il 2024, ma solo se il preliminare di vendita è stato firmato entro fine 2023.

Il bonus prima casa giovani under 36, istituito dal DL Sostegni bis (D.L. n. 73/2021), prevede per i giovani in possesso di determinati requisiti (li vedremo nel dettaglio nel prossimo paragrafo) che acquistano un immobile da destinare ad abitazione principale, le seguenti agevolazioni:

  • l’esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale;
  • un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA (4%) corrisposta in relazione all’acquisto, laddove si tratti di un acquisto effettuato direttamente dal costruttore e come tale soggetto ad IVA. Il credito di imposta poteva essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato, oppure poteva essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel quale andava indicato il codice tributo “6928”, ecc. ;
  • l’esenzione dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25% per i mutui casa (acquisto, costruzione e ristrutturazione).

Le agevolazioni fiscali si applicavano anche nel caso in cui la proprietà dell'immobile si acquisitava tramite asta giudiziaria.

In caso di acquisto congiunto di un bene immobile ad uso abitativo, il beneficio fiscale andava ripartito pro-quota, in favore dei soli oggetti acquirenti aventi i requisiti previsti dal decreto.

Non godevano delle agevolazioni i contratti preliminari di compravendita, per i quali però era possibile - successivamente al rogito - presentare istanza di rimborso per il recupero dell'imposta proporzionale versata relativamente ad acconti e caparra.

Bonus prima casa giovani: requisiti

Per fruire del bonus prima casa 2024 i giovani

  • devono aver firmato e registrato il contratto preliminare per l'acquisto della casa entro il 31 dicembre 2023;
  • non dovevano aver ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui stipulavano il rogito dal notaio. Attenzione: Giovanni che compiva i 36 a Giugno 2023 non poteva di fatto beneficiare dell'agevolazione. Il principio, infatti, si basava sul calcolo degli anni e non dei mesi. In altre parole dal 1° gennaio 2023 Giovanni era già entrato nell’anno dei 36, pur non avendoli ancora compiuti;
  • dovevano risultare in possesso di un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. In proposito ricordiamo che l'ISEE è calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), tenendo conto del numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare. Nella fattispecie il contribuente doveva essere in possesso di un ISEE in corso di validità alla data del rogito e, pertanto, tale documento doveva essere richiesto in un momento necessariamente antecedente alla stipula dello stesso. In altri termini al momento della stipula dell’atto, il contribuente doveva dichiarare di avere un valore ISEE non superiore a 40.000 euro e di essere in possesso della relativa attestazione ISEE in corso di validità o di aver già provveduto a richiederla, mediante presentazione di apposita DSU.

I soggetti beneficiari dovevano rispettare comunque i seguenti requisiti obbligatori:

  • avere o stabilire la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trovava l’immobile;
  • dichiarare, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui era situato l’immobile da acquistare;
  • dichiarare, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”. In caso contrario, era necessario vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

I giovani under 36 in possesso degli stessi requisiti potevano fruire anche del Fondo di garanzia prima casa (c.d. Fondo prima casa), istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 comma 48 lett. c) e recentemente rifinanziato con la Legge di Bilancio 2024.

Bonus casa under 36: quali immobili

Per quanto riguarda il tipo di abitazione, invece, il decreto prevedeva che potevano fruire dell'agevolazione esclusivamente gli immobili che rientravano nelle seguenti categorie catastali:

  • A/2 (abitazioni di tipo civile);
  • A/3 (abitazioni di tipo economico);
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare);
  • A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);
  • A/6 (abitazione di tipo rurale);
  • A/7 (abitazioni in villini);
  • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

Restavano dunque esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali

  • A/1 (abitazioni di tipo signorile)
  • A/8 (abitazioni in ville)
  • A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).

Il bonus casa under 36 si applicava anche alle pertinenze (C/2, C/6 e C/7) dell’immobile principale.

Come fruire dell'agevolazione prima casa under 36

Per fruire del bonus in questione era sufficiente indicare il bonus under 36 nella colonna 2, rigo G8, del modello 730/2023 o nella colonna 2, rigo CR13, del modello Redditi PF.

Tags:  agevolazioni fiscali casa

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