Prestazione a titolo gratuito fac simile: modelli WORD, PDF

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Descrizione

Fac simile di accordo con il quale una persona accetta di prestare, occasionalmente e sporadicamente e senza alcuna pretesa economica, la propria attività di collaborazione all'interno di una organizzazione. Il contratto di collaborazione gratuita disponibile in formato è personalizzabile in funzione delle proprie specifiche esigenze. La versione in PDF è fornita dalla Camera di Commercio di Ancona.

Quando far ricorso al contratto di collaborazione gratuita

Secondo la giurisprudenza, la gratuità delle prestazioni lavorative è ammissibile esclusivamente nell'ambito dei rapporti di cortesia o con riferimento ad interessi di tipo beneficoreligioso o ideologico.

In particolare la collaborazione gratuita è un rapporto che può essere stipulato con associazioni sportive, associazioni di volontariato, partiti politici o sindacati, congregazioni religiose, enti di promozione sociale o comunque con soggetti che perseguono finalità non lucrative.

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Cosa specificare nel contratto di prestazione a titolo gratuito

Oltre a riportare le generalità del committente e del collaboratore atipico a titolo gratuito, è molto importante descrivere le attività svolte da quest'ultimo, che devono essere funzionali o comunque connesse alla realizzazione dello scopo sociale, non potendosi diversamente ritenere valida la presunzione relativa di gratuità della prestazione lavorativa.

Occorre quindi rimarcare che tali attività saranno svolte personalmente e volontariamente dal collaboratore per fini che potranno essere, ad esempio, affettivi, solidaristici, religiosi, filantropici, politici ecc. e comunque senza alcuno scopo di lucro e senza percepire alcuna remunerazione diretta o indiretta (dunque neppure prestazioni "in natura", come ad esempio, il vitto e l’alloggio riconosciuti per l’attività lavorativa).

Il collaboratore non avrà diritto ad alcun compenso per l’attività resa, come pure non avrà diritto a contributi, indennità o altre forme previdenziali o assistenziali, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento della propria prestazione.

Tuttavia le organizzazioni no profit che si avvalgono delle prestazioni di un collaboratore volontario, hanno l'obbligo di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connesse allo

svolgimento delle attività, nonché per i danni cagionati a terze persone nell'adempimento della prestazione sociale (responsabilità civile verso terzi). Tale obbligo non si estende a coloro che si limitano a sostenere economicamente l'organizzazione no profit.

Recesso dal contratto: quando è possibile

In ogni momento committente e collaboratore potranno liberamente recedere dal rapporto di collaborazione, senza la necessità di fornire una giustificazione. Potranno tuttavia subordinare il recesso all'invio di una comunicazione scritta da trasmettere alla controparte con un preavviso adeguato in funzione della specificità del rapporto.

Tags:  lavoro da casa lavoro a distanza lavoro autonomo

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