Delega al consulente del lavoro per la tenuta del libro unico del lavoro

- Ultimo aggiornamento: 10/03/2023
Formati
DOC   Delega al professionista per la tenuta del libro unico del lavoro
DOC   Comunicazione alla DPL della delega al Consulente del Lavoro
Dichiaro di aver preso visione della nota informativa

Descrizione

Fac simile con cui il datore di lavoro comunica alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio le generalità del consulente del lavoro al quale è stato delegato l’incarico per la tenuta del libro unico del lavoro.

Cos'è il libro unico del lavoro

Il libro unico del lavoro (LUL) è un documento in cui il datore di lavoro registra lo stato effettivo di ogni rapporto di lavoro, che si tratti di lavoratori subordinati o parasubordinati. Tutti i datori di lavoro - tranne quelli domestici - sono obbligati alla sua tenuta (art. 39 comma 1 del D.L. 112/2008 convertito con L.133/2008). Va conservato per almeno 5 anni dalla data dell’ultima registrazione.

Sul libro sono riportati non solo le generalità del lavoratore, ma anche qualifica, inquadramento, anzianità di servizio, retribuzione, posizioni assicurative e previdenziali, presenze, ecc. 

Il libro unico è tenuto e conservato presso la sede legale dell'impresa. Tuttavia il datore può delegare un consulente del lavoro alla sua tenuta. In questo caso deve informare preventivamente la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e comunicare le generalità del soggetto al quale è stata conferita questa delega e in sostanza dove si trovano tutti i documenti.

Il libro unico può essere tenuto e conservato anche presso un altro professionista abilitato o presso i centri di assistenza delle associazioni di categoria.

Tags:  libero professionista

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